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Sentenza

Sentenza n. 2679/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della Sentenza n.386/2025, del Tribunale di Pavia, pubblicata il 12 giugno 2025.

Giustizia amministrativa202600564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto la carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 386/2025 del Tribunale di Pavia, notificata al Ministero il 23 giugno 2025 e passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscere la carta del docente per un importo annuo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro. È stato dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Nel merito ha ritenuto provata, sulla base della documentazione prodotta, la spettanza degli importi riconosciuti dal giudicato e ha rilevato che l'Amministrazione non aveva allegato l'adempimento. Ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero, ordinandogli di accreditare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi dovuti, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, incaricato di intervenire, su istanza del creditore, nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, determinando l'importo residuo e adottando gli atti necessari all'esecuzione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l'esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, nel caso esaminato, dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, nel caso previsto dalla normativa applicata, solo dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.
  • Quando il giudicato riconosce a un privato somme determinate o determinabili e l'amministrazione non deduce né documenta l'avvenuto pagamento, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'accredito delle somme dovute, detraendo eventuali pagamenti intervenuti nelle more.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di persistente inerzia.
  • Le funzioni di commissario ad acta affidate a un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica non comportano il riconoscimento di un compenso quando rientrano nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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