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Sentenza

Sentenza n. 9254/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento della deliberazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) del 23.9.2025 n. 31673, proc. 1864, con cui si è deliberato “a) che le società ENI, KUWAIT, ESSO, TAMOIL, IP e SARAS hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea consistente in una pratica concordata avente ad oggetto l’applicazione di aumenti simultanei e coordinati del valore della componente bio; b) che ENI, KUWAIT, ESSO, TAMOIL, IP e SARAS si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata di cui al punto a); che, in ragione della gravità e durata dell’infrazione di cui al punto a) alle società riportate nella tabella che segue siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente e complessivamente pari”, per quanto riguarda la ricorrente, ad euro 336.214.660,00; nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202514505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione AGCM del 23 settembre 2025 n. 31673, con cui è stata accertata una pratica concordata restrittiva della concorrenza relativa ad aumenti coordinati della componente bio del prezzo dei carburanti ed è stata irrogata alla ricorrente una sanzione di euro 336.214.660

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato l’accertamento dell’intesa anticoncorrenziale e la sanzione irrogata, deducendo: mancata prova del parallelismo anomalo delle tariffe bio; insufficienza e inattendibilità degli indici statistici utilizzati dall’AGCM; assenza di un parallelismo significativo, anche per i disallineamenti di alcune società; mancata dimostrazione dell’anomalia del parallelismo, che sarebbe spiegabile con la struttura trasparente e oligopolistica del mercato, con il ruolo di benchmark della tariffa ENI e con lecite attività di market intelligence; violazione dell’art. 101 TFUE, dell’art. 2 del regolamento n. 1/2003 e della presunzione di innocenza; travisamento, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione nella valutazione delle comunicazioni tra le imprese e degli articoli pubblicati su "Staffetta Quotidiana"; insussistenza del ruolo di tale giornale quale strumento di stabilizzazione e monitoraggio del cartello; mancata istruttoria sui prezzi finali dei carburanti e sull’eventuale correlazione tra tariffa bio e margine lordo; violazione dei diritti di difesa e del contraddittorio per l’accesso incompleto alla documentazione e per l’introduzione di elementi di analisi non adeguatamente sottoposti al contraddittorio; illegittimità e sproporzione della sanzione, con particolare riguardo alla gravità, all’aggravante della leadership e al mancato riconoscimento dell’attenuante connessa al programma di compliance antitrust.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo l’accertamento dell’AGCM, osservando che l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale può essere dimostrata anche mediante un compendio di indizi, purché gravi, precisi e concordanti, valutati nel loro complesso. Nel caso concreto, il simultaneo allineamento delle tariffe bio al valore di 26 euro/mc all’inizio del 2020, il successivo parallelismo degli aumenti, gli scambi di informazioni tra concorrenti, le comunicazioni pubbliche su "Staffetta Quotidiana", la frequenza dei contatti e l’assenza di una presa di distanza costituiscono elementi convergenti idonei a provare una pratica concordata avente oggetto anticoncorrenziale. Il Collegio ha qualificato il coordinamento degli aumenti della componente bio come restrizione per oggetto, per la quale non è necessaria la prova di effetti concreti sul mercato né di un nesso diretto con i prezzi al dettaglio. Ha ritenuto applicabile la presunzione relativa secondo cui le imprese che partecipano a uno scambio di informazioni commercialmente sensibili e restano attive sul mercato ne tengono conto nella determinazione della propria condotta, salvo prova contraria, non fornita dalla ricorrente. Le spiegazioni alternative basate su dinamiche spontanee di mercato, rapporti di supply, trasparenza preesistente e attività di market intelligence sono state giudicate non plausibili e non idonee a superare il quadro indiziario. È stata inoltre ritenuta sufficiente l’istruttoria dell’AGCM, non essendo necessario dimostrare l’allineamento di ogni singola impresa o la partecipazione a ogni episodio dell’infrazione. Quanto alla sanzione, il TAR ha ritenuto congrui il coefficiente di gravità del 15%, la durata dell’infrazione dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2023 e l’aggravante del 10% per il ruolo decisivo svolto dalla ricorrente nella promozione, organizzazione e monitoraggio dell’intesa. È stata esclusa la riduzione giudiziale, anche considerando che la sanzione era inferiore all’1% del fatturato mondiale del gruppo e comunque al di sotto del limite edittale del 10%. Le spese sono state compensate in ragione della novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 101 TFUE

    Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza.

    La pratica concordata avente oggetto anticoncorrenziale è vietata anche senza la prova di effetti concreti sul mercato; lo scambio di informazioni sensibili può integrare una pratica concordata quando sia idoneo a eliminare le incertezze sul comportamento futuro dei concorrenti.

  • art. 2 l. 287/1990

    Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.

    La disposizione consente di sanzionare intese orizzontali volte a fissare direttamente o indirettamente prezzi o altre condizioni contrattuali, anche quando la concertazione sia provata per indizi.

  • art. 2 Reg. (CE) n. 1/2003

    L'onere della prova dell'infrazione incombe alla parte o all'autorità che asserisce tale infrazione.

    L’autorità deve provare gli elementi costitutivi dell’infrazione e la sua durata, ma può assolvere tale onere mediante presunzioni e un compendio di indizi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 14 l. 287/1990

    Costituisce la base normativa del procedimento istruttorio avviato dall’AGCM per accertare la violazione dell’art. 101 TFUE.

  • art. 14-ter l. 287/1990

    Disciplina la presentazione degli impegni, che l’AGCM ha respinto ritenendo sussistente un interesse a procedere all’accertamento dell’infrazione.

  • art. 15, comma 1-bis, l. 287/1990

    Fissa il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria nel 10% del fatturato totale mondiale realizzato dall’impresa nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.

  • art. 6, paragrafo 2, CEDU

    La presunzione di innocenza si applica alle sanzioni antitrust, aventi natura sostanzialmente penale in senso convenzionale.

  • art. 48, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    La presunzione di innocenza opera nei procedimenti antitrust suscettibili di sfociare in sanzioni afflittive, senza impedire il ricorso a presunzioni relative fondate su massime di esperienza.

  • art. 2729 c.c.

    I requisiti di gravità, precisione e concordanza orientano la valutazione globale degli indizi utilizzati per provare l’intesa.

  • art. 2-quater d.l. 2/2006, convertito dalla l. 81/2006

    Prevede l’obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, nel cui contesto si colloca la componente bio oggetto della concertazione.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Il TAR ha richiamato la non contestazione delle parti circa il contenuto di alcune comunicazioni interne della ricorrente.

Massime di principio

  • La prova di un’intesa anticoncorrenziale può essere fornita mediante un insieme di indizi indiretti, purché ciascun elemento sia valutato nella sua valenza qualitativa e tutti gli elementi, considerati globalmente, risultino gravi, precisi e concordanti; non è necessario che ogni singolo episodio o ogni singolo contatto tra concorrenti sia provato autonomamente.
  • Un coordinamento tra concorrenti relativo all’aumento simultaneo e sostanzialmente corrispondente di una componente rilevante del prezzo può costituire una restrizione della concorrenza per oggetto, anche se non riguarda il prezzo finale del prodotto e anche in assenza della prova di effetti concreti sul mercato.
  • Lo scambio, anche indiretto o realizzato tramite un mezzo di comunicazione pubblico, di informazioni commercialmente sensibili sulle future politiche di prezzo può integrare una pratica concordata quando sia idoneo a ridurre l’incertezza strategica dei concorrenti e si inserisca in un contesto di parallelismo qualificato delle condotte.
  • Quando l’autorità prova una concertazione e l’impresa resta attiva sul mercato, si presume il nesso causale tra le informazioni scambiate e il comportamento successivo dell’impresa; la presunzione è relativa e può essere superata dimostrando una dissociazione pubblica, una segnalazione all’autorità o l’assenza di influenza sul proprio comportamento di mercato.
  • Nel valutare la natura anticoncorrenziale di uno scambio di informazioni occorre considerare la struttura del mercato, il numero e la concentrazione degli operatori, le barriere all’ingresso, l’omogeneità del prodotto, la trasparenza preesistente e l’incidenza delle informazioni sui costi o sui prezzi; in un oligopolio stabile, la pubblicizzazione ripetuta di informazioni specifiche può facilitare il monitoraggio e la stabilizzazione di un’intesa.
  • L’aggravante della leadership può essere applicata quando un’impresa, attraverso la divulgazione per prima di informazioni di prezzo e la sistematica comunicazione di una propria politica tariffaria, abbia promosso, organizzato o monitorato un’infrazione plurisoggettiva, contribuendo al suo protrarsi e alla sua attuazione.

Come è indicizzato

MaterieAntitrust e concorrenza (AGCM)Sanzioni amministrative pecuniarie
RamiAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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