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Ordinanza

Ordinanza n. 2107/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. I, del 16 febbraio 2026, appellata con domanda incidentale di sospensione dell’efficacia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il magistrato ha proposto appello contro una sentenza del TAR Lazio e ha chiesto in via cautelare la sospensione della sua efficacia. Dal testo dell’ordinanza non emergono i motivi di merito dell’appello né il contenuto specifico della controversia definita in primo grado. La domanda cautelare è stata esaminata esclusivamente sotto il profilo dei presupposti per la sospensione della sentenza appellata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 98 c.p.a., ritenendo palesemente insussistente il periculum in mora. L’udienza pubblica per la discussione del merito dell’appello era già fissata al 13 ottobre 2026, sicché non risultava un pregiudizio cautelare concreto e attuale. Inoltre, l’eventuale sospensione della sentenza non avrebbe comunque determinato l’immissione dell’appellante nelle funzioni, anche in considerazione della complessa articolazione di un eventuale procedimento di riesercizio del potere. L’appellante è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in complessivi 3.000 euro, oltre spese generali e accessori: 1.500 euro in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in solido, e 1.500 euro in favore del controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 98 d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)

    La sospensione dell’efficacia della sentenza appellata è stata negata per l’insussistenza dei presupposti cautelari, in particolare del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le persone fisiche menzionate nel provvedimento, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell’efficacia di una sentenza appellata richiede la dimostrazione di un periculum in mora concreto e attuale; tale presupposto non sussiste quando la decisione sul merito dell’appello sia già fissata in tempi compatibili con l’assenza di un pregiudizio irreversibile.
  • La sospensione della sentenza non può essere accordata quando, anche in caso di accoglimento, non produrrebbe direttamente l’utilità sostanziale richiesta dall’appellante, rendendosi comunque necessario un complesso procedimento di riesercizio del potere amministrativo.
  • La domanda cautelare deve essere respinta quando l’utilità perseguita richieda ulteriori attività amministrative non automaticamente conseguenti alla sospensione della sentenza e non sia dimostrato il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito.
  • La parte soccombente nella fase cautelare può essere condannata al pagamento delle relative spese secondo il principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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