Cassazione Penale, Ordinanza n. 24521/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che, confermando la decisione di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile dei reati di falsità sulle proprie generalità e favoreggiamento personale. Con il primo motivo ha dedotto l'omessa assunzione di una prova decisiva, individuata nella testimonianza di un soggetto indicato dalla difesa, sostenendo la necessità di rinnovare l'istruttoria in appello. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo ha censurato la ritenuta responsabilità per il reato di favoreggiamento, prospettando una lettura alternativa del compendio probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché la mancata rinnovazione della prova in appello è censurabile solo se si evidenziano lacune o manifeste illogicità della motivazione della sentenza impugnata, circostanze non allegate dalla difesa. Ha reputato il secondo motivo non deducibile perché il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto dell'assenza di elementi positivamente valutabili idonei a giustificare la mitigazione della pena. Ha infine giudicato il terzo motivo inammissibile perché mirava soltanto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità in assenza di specifici travisamenti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 496 c.p.
norma incriminatrice relativa al falso sulle proprie generalità o qualità personali, richiamata quale uno dei reati oggetto della condanna confermata
art. 378 c.p.
norma incriminatrice del favoreggiamento personale, richiamata quale secondo reato oggetto della condanna confermata
Massime di principio
- La mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello può essere censurata in cassazione solo se il ricorrente evidenzia specifiche lacune o manifeste illogicità della motivazione della sentenza impugnata su punti decisivi che la prova richiesta avrebbe presumibilmente evitato.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, dell'assenza di elementi positivamente valutabili idonei a giustificare una riduzione del trattamento sanzionatorio; non esiste un diritto automatico alle attenuanti in base alla sola mancanza di elementi negativi.
- Il controllo di legittimità non consente una rivalutazione alternativa del compendio probatorio; il motivo è inammissibile se si limita a contrapporre una diversa lettura delle prove senza denunciare specifici travisamenti delle emergenze processuali.
- Quando la sentenza di merito abbia indicato le ragioni della responsabilità con argomentazioni giuridicamente corrette e congrue, la censura che non si confronti con tali argomenti risulta inammissibile.
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