Cassazione Civile, Ordinanza n. 27658/2024 del 24/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 nei confronti di una società cooperativa in liquidazione; la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente annullando l'atto. In appello, però, la CTR aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'Ufficio perché, al momento della costituzione, non era stata depositata la fotocopia della ricevuta di spedizione postale dell'atto di appello, ritenendo che solo tale documento consentisse di verificare tempestività dell'impugnazione e della costituzione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 2, e dell'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 156 c.p.c. e dell'art. 2699 c.c., censurando l'affermazione della CTR secondo cui l'unico documento idoneo sarebbe la ricevuta di spedizione. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, perché dall'avviso di ricevimento depositato risultava la data di spedizione della raccomandata con timbro datario dell'ufficio postale, elemento sufficiente a dimostrare la tempestività dell'appello; il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario, ai fini della rituale costituzione dell'appellante non è indispensabile il deposito della sola ricevuta di spedizione, se la data di spedizione risulta comunque dall'avviso di ricevimento depositato tempestivamente.
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
La disciplina del deposito degli atti nel processo tributario va letta in modo non formalistico, valorizzando la prova della tempestività dell'impugnazione e della costituzione.
art. 156 c.p.c.
La nullità non può essere dichiarata quando l'atto abbia raggiunto il suo scopo e la tempestività dell'impugnazione sia comunque verificabile.
art. 2699 c.c.
L'atto pubblico o il documento recante timbro datario dell'ufficio postale può attestare la data di spedizione rilevante ai fini della prova della tempestività.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo è stato prospettato come violazione di legge sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo è stato anche dedotto come vizio processuale della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata produzione della ricevuta di spedizione dell'impugnazione non determina inammissibilità se l'avviso di ricevimento già depositato consente di accertare, con timbro datario o stampigliatura postale, la data di spedizione e quindi la tempestività della costituzione.
- Il giudice non può applicare un formalismo eccessivo quando la prova della tempestività dell'appello o del ricorso emerge comunque da un documento ritualmente depositato e idoneo allo scopo.
- La sanzione dell'inammissibilità va esclusa quando l'atto, pur non corredato dal documento esattamente indicato dalla norma in modo letterale, abbia comunque consentito il raggiungimento della finalità probatoria richiesta dalla disciplina processuale.
- Nel processo tributario il termine di costituzione decorre dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario; ai fini della prova della tempestività, è rilevante la data di spedizione risultante dall'avviso di ricevimento, se asseverata dall'ufficio postale.
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