Cassazione Penale, Sentenza n. 7935/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che, riformando l'assoluzione di primo grado per il reato di furto (originariamente escluso perché il fatto non sussisteva), ha riqualificato il fatto in furto semplice e lo ha condannato a 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa. Il ricorso per cassazione deduce: (1) vizio di errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 603 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello ha ribaltato l'assoluzione senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; (2) vizio di motivazione in violazione degli artt. 125, 544 e 546 c.p.p., lamentando che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe "apodittica e apparente".
La decisione
La Corte di Cassazione rileva che il reato si è estinto per prescrizione dopo la sentenza d'appello (termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6, decorso il 16/06/2024). Considera inoltre che il primo motivo (mancata rinnovazione dell'istruttoria) non appare manifestamente infondato. Dato che non emergono cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente l'art. 603 impone che la Corte d'appello, nel riformare un'assoluzione, proceda alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte di Cassazione ritiene il motivo non manifestamente infondato, evidenziando l'importanza della rinnovazione per una decisione che ribalti una pronuncia di proscioglimento.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma sulla motivazione delle decisioni; contestata la sentenza d'appello come carente. La Corte non entra nel merito definitivo della censura perché decide sull'annullamento per prescrizione, ma riconosce che la censura motivazionale costituiva un'ulteriore critica rilevante.
art. 544 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione e al corretto esercizio del sindacato di merito in appello; la Corte considera la questione connessa ma risolve il caso sulla base della prescrizione e della rilevanza del primo motivo.
art. 546 cod. proc. pen.
Riferito dal ricorrente in relazione ai doveri motivazionali della pronuncia di appello; come per gli artt. 125 e 544, la Cassazione non decide pienamente sul merito della censura motivazionale perché annulla per prescrizione riconoscendo però la serietà degli argomenti del ricorrente.
art. 129 cod. proc. pen.
Regola le cause di non punibilità e il loro esame; la Corte osserva che, in assenza di evidenza di cause di non punibilità ex art. 129, comma 2, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato. La Corte richiama inoltre l'orientamento secondo cui un ricorso inammissibile impedirebbe l'accertamento di cause di non punibilità sopravvenute.
Massime di principio
- Se una Corte d'appello intende riformare un'assoluzione, è necessario che proceda secondo le regole previste (compresa, se del caso, la rinnovazione dell'istruttoria) per evitare vizi di motivazione e di applicazione del diritto.
- La Cassazione valuta se i motivi di ricorso sono manifestamente infondati; se non lo sono, il procedimento prosegue e possono essere rilevate conseguenze processuali anche connesse alla prescrizione sopravvenuta.
- Quando il reato si estingue per prescrizione dopo la sentenza impugnata, la Corte di Cassazione può annullare la decisione impugnata senza rinvio se non emergono cause di non punibilità che richiedano un diverso esame, pronunciandosi dunque sull'estinzione del reato.
- La proposizione di un ricorso inammissibile può precludere l'accertamento di cause di non punibilità sopravvenute: è quindi importante che il ricorso sia valido e ammissibile per consentire al giudice dell'impugnazione di valutare pienamente tutte le circostanze di non punibilità.
- In casi simili è essenziale verificare con cura i termini di prescrizione (data di decorrenza e durata massima applicabile) perché la maturazione della prescrizione può determinare l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.
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