Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13437/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto e proposto personalmente dalla parte, senza ministero di difensore cassazionista. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dal soggetto interessato avverso l'ordinanza del 17/09/2024 resa dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. La Corte rileva che l'impugnazione è stata presentata in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come modificati dalla l. n. 103/2017, perché il ricorso per cassazione deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Non emergono dal testo ulteriori elementi sulla natura del provvedimento di sorveglianza impugnato o sul merito delle doglianze, perché il ricorso viene definito solo per un vizio formale di proposizione.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente nei casi disciplinati dalla norma, dovendo rispettare la forma di legge e il ministero difensivo richiesto dal combinato disposto con l'art. 613 c.p.p.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • l. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 63

    La riforma ha introdotto il requisito della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore cassazionista e il correlato regime di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, nei casi previsti dalla disciplina processuale, non è validamente proponibile personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità rilevabile dalla Corte, indipendentemente dall'esame del merito delle censure.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.