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Sentenza

Sentenza n. 6509/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per turismo n. 1681, emanato dall'Ambasciata d'Italia a Nairobi in data 17/09/2024.

Giustizia amministrativa202501967

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per turismo emesso dall'Ambasciata d'Italia a Nairobi il 17 settembre 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del visto turistico, deducendo la violazione della disciplina di settore e degli obblighi istruttori e motivazionali, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria. L'Amministrazione aveva fondato il diniego su ragionevoli dubbi circa l'affidabilità e l'autenticità dei documenti giustificativi o la veridicità del loro contenuto, dopo che la richiedente aveva già presentato sette domande di visto, tutte respinte, circostanza qualificata dalla sede diplomatica come possibile "visa shopping" e ritenuta indicativa di rischio migratorio. La ricorrente ha contestato tale valutazione, rappresentando la propria posizione lavorativa e reddituale, l'invito ricevuto da un cittadino italiano e l'intenzione di trascorrere una breve vacanza. Ha inoltre dedotto che l'Ambasciata aveva travisato la denominazione della società datrice di lavoro e non aveva svolto il colloquio consolare previsto dalla disciplina applicabile.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato. Il TAR ha ritenuto illegittima la motivazione prestampata utilizzata dall'Amministrazione, poiché il fascicolo procedimentale non risultava sufficientemente eloquente sugli elementi posti a fondamento della decisione e non erano state fornite ulteriori spiegazioni nel campo "other remarks"; non era inoltre consentita una motivazione postuma in giudizio. È stato ravvisato un difetto di istruttoria e un travisamento dei presupposti fattuali, in particolare per l'erronea indicazione della società datrice di lavoro. La posizione lavorativa e reddituale della ricorrente avrebbe dovuto essere ulteriormente verificata mediante colloquio e analisi della documentazione prodotta, considerando sia la disponibilità economica per il soggiorno sia i legami con il Kenya e l'effettiva intenzione di rientro. L'inattendibilità dei documenti non poteva essere fondata su meri sospetti, ma richiedeva accertamenti documentati nel fascicolo. Il TAR ha inoltre rilevato la mancata effettuazione del colloquio consolare, ritenuto rilevante per consentire un contraddittorio efficace, e ha precisato che i precedenti dinieghi non determinano automaticamente il rigetto di una nuova domanda: possono essere valutati soltanto previo accertamento delle ragioni dei precedenti rifiuti e confronto critico con la situazione attuale. Anche la prognosi di rischio migratorio deve fondarsi su indici oggettivi dai quali desumere ragionevolmente l'intenzione di abusare del titolo di ingresso. L'Amministrazione dovrà riesercitare il potere mediante rinnovata istruttoria e valutazione in contraddittorio con l'interessata. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 810/2009, art. 21, comma 9

    un precedente rifiuto del visto non comporta il rifiuto automatico di una nuova domanda

    La nuova domanda di visto deve essere esaminata autonomamente e senza pregiudizio derivante dal precedente diniego; i precedenti rifiuti possono essere considerati solo all'esito di un vaglio critico delle loro ragioni e del raffronto con la situazione attuale.

  • d.m. 850/2011, art. 4, comma 2

    Il colloquio consolare assume rilievo istruttorio e consente un contraddittorio efficace sugli elementi di dubbio posti a fondamento del diniego.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    La mancata ottemperanza all'ordinanza cautelare e ai relativi rilievi istruttori è stata valorizzata dal TAR nella valutazione dei profili istruttori e motivazionali del provvedimento impugnato.

  • Regolamento (CE) n. 810/2009, modello prestampato di diniego

    L'utilizzo del modello prestampato è ammissibile solo quando il fascicolo procedimentale rappresenti in modo eloquente gli elementi posti a fondamento della decisione; in caso contrario l'Amministrazione deve integrare la motivazione, anche mediante il campo "other remarks".

Massime di principio

  • Il diniego di un visto d'ingresso non può essere adeguatamente motivato mediante la mera selezione di una causale prestampata quando il fascicolo procedimentale non rende conoscibili gli elementi concreti che hanno condotto alla decisione; in tale ipotesi l'Amministrazione deve esplicitare le ragioni del diniego nel provvedimento, non potendo integrarle postumamente in giudizio.
  • La valutazione dell'affidabilità e dell'autenticità dei documenti prodotti dal richiedente deve fondarsi su accertamenti istruttori concreti, documentati nel fascicolo e verificabili in sede giurisdizionale; meri sospetti non sono sufficienti.
  • La posizione lavorativa e reddituale del richiedente il visto deve essere esaminata considerando sia la capacità di sostenere il soggiorno sia gli elementi oggettivi dai quali desumere l'intenzione di rientrare nel Paese di origine; eventuali errori nell'identificazione del datore di lavoro incidono sulla completezza dell'istruttoria.
  • Il colloquio consolare costituisce uno strumento istruttorio rilevante quando sussistano dubbi sull'affidabilità della documentazione o sul rischio migratorio, poiché consente un confronto effettivo con l'interessato sugli elementi posti a fondamento del possibile diniego.
  • Il precedente rifiuto di un visto non comporta automaticamente il rigetto di una nuova domanda: l'Amministrazione deve esaminare autonomamente la nuova istanza e può valorizzare i precedenti soltanto dopo averne verificato le ragioni e averle confrontate criticamente con la situazione attuale.
  • La prognosi di rischio migratorio deve essere formulata sulla base di indici oggettivi e specifici, idonei a rendere ragionevole la conclusione circa l'intenzione di abusare del titolo di ingresso; il numero di precedenti domande respinte non è, da solo, sufficiente senza un'adeguata valutazione del relativo contesto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleEccesso di potere

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