Sentenza del 19/10/2016 n. 6247 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Estratti di ruolo - Autonoma impugnazione - Non sussiste - Notificazione della cartella esattoriale ex art. 140 c.p.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia Sud sosteneva che il contribuente non avesse interesse a impugnare il ruolo in assenza di una preventiva messa in mora o di un atto esecutivo. Il contribuente contestava invece la validità della notificazione della cartella. La controversia riguardava anche le modalità di notificazione tramite posta e, in caso di irreperibilità del destinatario, mediante la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c.
La decisione
L'eccezione di carenza di interesse ad agire è stata rigettata. Il ruolo costituisce lo strumento fondamentale della riscossione e può essere impugnato quando il contribuente deduca l'omessa o irregolare notificazione della cartella e ne abbia avuto conoscenza attraverso l'estratto di ruolo. È stata ritenuta applicabile la notificazione diretta a mezzo posta da parte del concessionario e, nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., la procedura secondo l'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973. In tale ipotesi la notificazione si perfeziona il giorno successivo a quello in cui l'avviso di deposito è affisso all'albo comunale.
Norme richiamate
Art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Consente la notificazione della cartella di pagamento direttamente a mezzo posta da parte del concessionario della riscossione e rinvia, nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., alle modalità stabilite dall'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973.
Art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari nei casi di irreperibilità o altre situazioni che impediscono la consegna ordinaria, prevedendo il perfezionamento della notifica secondo la procedura richiamata dall'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973.
Art. 140 c.p.c.
Si applica quando la notificazione non può essere eseguita mediante consegna ordinaria; la notifica si perfeziona, secondo il richiamo normativo operato, il giorno successivo all'affissione dell'avviso di deposito all'albo del comune.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo può consentire al contribuente di contestare il ruolo e la cartella sottostante quando deduca di non aver ricevuto correttamente la notificazione della cartella, anche prima dell'avvio di un'esecuzione forzata, purché sussista un interesse concreto alla tutela.
- La mancata ricezione di una cartella non implica automaticamente l'inesistenza della notificazione: occorre verificare il rispetto delle formalità previste per la notifica a mezzo posta o per la procedura di irreperibilità ex art. 140 c.p.c.
- Quando si applica l'art. 140 c.p.c., è essenziale controllare la presenza e la corretta sequenza degli adempimenti, inclusi deposito dell'atto, affissione dell'avviso e decorrenza del termine di perfezionamento.
- Il ruolo è considerato un elemento centrale del procedimento di riscossione; pertanto, la sua impugnazione può essere ammessa anche in assenza di una preventiva messa in mora se la contestazione riguarda la validità della notificazione della cartella.
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