Cassazione Penale, Ordinanza n. 17363/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la responsabilità per rapina. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione al capo b) di imputazione, sostenendo che non potesse parlarsi di rapina perché la condotta violenta non sarebbe stata riconducibile alla sottrazione della res. In sostanza il ricorrente chiedeva una diversa lettura dei fatti, affermando che il dolo fosse diretto all'apprensione della cassa e non del telefono cellulare, e quindi contestando la qualificazione giuridica della condotta e la ricostruzione operata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse solo apparentemente di violazione di legge, ma in realtà mirasse a una rivalutazione del fatto già compiutamente esaminato in appello. Ha inoltre osservato che la doglianza era una pedissequa reiterazione di censure già proposte e disattese dalla corte territoriale, senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
Richiamato come base normativa della rapina; la Corte lo usa per affermare che la fattispecie era stata correttamente sussunta dalla corte di merito alla luce dell'impossessamento del bene altrui mediante violenza sulla persona offesa.
art. 591 c.p.p.
Richiamato implicitamente nella parte in cui si afferma l'inammissibilità di motivi non specifici e meramente apparenti; il ricorso che si limita a reiterare censure già disattese in appello non assolve alla funzione di critica argomentata richiesta in cassazione.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare un motivo formalmente qualificato come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, perché il sindacato della Corte di cassazione è limitato alla verifica della coerenza logica e giuridica della motivazione.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente censure già dedotte in appello e già specificamente esaminate e respinte dal giudice di merito, poiché tali motivi sono non specifici e solo apparenti.
- Ai fini della rapina, è sufficiente che l'impossessamento della cosa mobile altrui avvenga mediante violenza o minaccia sulla persona offesa, anche se la violenza si inserisce nella sequenza esecutiva della sottrazione e non è isolabile da essa come fatto autonomo.
- Quando la corte di merito ha dato risposta logica, coerente e conforme ai principi di diritto alla questione di fatto prospettata, la reiterazione della medesima doglianza in cassazione non consente l'apertura di un nuovo giudizio sul merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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