Ordinanza n. 1501/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del decreto del Questore di Napoli prot. n. -OMISSIS-notificato in data 21.10.2024, recante rigetto dell'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo; 2) della preordinata nota del Questore di Napoli del 15.4.2024, recante preavviso ex art. 7 L. 241/1990 di diniego, nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale. 3) della successiva nota di integrazione all’avvio del procedimento ex art. 10bis L. 241/1990 del 17.09.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, connesso al preavviso di diniego e alla successiva integrazione dell'avvio del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto del Questore di Napoli notificato il 21 ottobre 2024, recante il rigetto dell'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, nonché il preavviso di diniego dell'aprile 2024, la successiva integrazione dell'avvio del procedimento del 17 settembre 2024 e gli atti connessi. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente contestava la legittimità del diniego anche in relazione alla propria assoluzione nel procedimento penale, intervenuta soltanto nel gennaio 2026. Risultavano inoltre non contestati due episodi, risalenti al 2018 e al 2021, nei quali il ricorrente era stato fermato in compagnia di soggetti con precedenti penali.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il fumus boni iuris. In particolare, il ricorso non appariva fondato su motivi suscettibili di probabile accoglimento nel merito. Il provvedimento della Questura non è stato ritenuto manifestamente irragionevole o sproporzionato rispetto agli elementi emersi dall'istruttoria disponibili al momento dell'adozione del diniego. L'assoluzione penale, intervenuta solo nel gennaio 2026, non incideva sulla valutazione di legittimità del provvedimento compiuta in relazione al quadro istruttorio esistente al momento della sua adozione. Il TAR ha inoltre valorizzato la mancata contestazione degli episodi del 2018 e del 2021, relativi alla frequentazione del ricorrente con soggetti gravati da precedenti penali. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata respinta per l'assenza di motivi di censura assistiti da probabile accoglimento nel merito, con conseguente insussistenza del fumus boni iuris.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato quale fondamento del preavviso di diniego impugnato.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale fondamento della successiva integrazione dell'avvio del procedimento impugnata.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare della legittimità di un diniego di rinnovo del porto d'armi, il giudice deve verificare se il provvedimento appaia manifestamente irragionevole o sproporzionato alla luce degli elementi emersi dall'istruttoria disponibile al momento della sua adozione.
- L'assoluzione intervenuta dopo l'adozione del diniego non esclude, di per sé, la legittimità della valutazione amministrativa originaria, che deve essere scrutinata in rapporto al quadro istruttorio esistente al momento del provvedimento.
- La mancata contestazione di episodi consistenti nella presenza del richiedente in compagnia di soggetti con precedenti penali può concorrere, insieme agli altri elementi istruttori, a escludere in sede cautelare la manifesta irragionevolezza o sproporzione del diniego di rinnovo del porto d'armi.
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