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Sentenza

Sentenza n. 6950/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - dell’avviso prot. n. 76336 del 29 maggio 2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito -Direzione Generale per il Personale Scolastico, con cui veniva riformulato il giudizio di un quesito, con riduzione del punteggio assegnato alla parte ricorrente; - in parte qua dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 64933 del 7 maggio 2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante comunicazione degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nella parte in cui attribuisce al ricorrente un punteggio inferiore a quello spettante a causa della formulazione di quesiti irragionevoli, erronei e/o comunque svianti; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; - - del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato il giudizio di idoneità del ricorrente con conseguente attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante; - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma digitale, recante l’attribuzione del punteggio pari a 62/100, generato dal sistema informatico predisposto per l’espletamento della prova in parola; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti, forniti dal Formez P.A. e validati dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono stati somministrati per l’espletamento della prova scritta; - dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, adottati dal Formez P.A. e dal Comitato Tecnico Scientifico recanti rispettivamente la formulazione dei quesiti in questione e delle relative risposte ritenute corrette e la loro conseguente validazione; - qualora occorra, del D.M. 8 giugno 2023 n. 107 e degli allegati Quadri di riferimento e delle aree tematiche; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; per l’accertamento e la declaratoria del diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il maggior punteggio spettante, previa rettifica del giudizio formulato all’esito della correzione della prova scritta stante la patente illegittimità dei quesiti impugnati; nonché per la condanna anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm., delle Amministrazioni intimate - ciascuna per quanto di propria competenza - a disporre la riformulazione del punteggio attribuito alla parte ricorrente con assegnazione di un punto per ognuno dei quesiti impugnati, siccome illegittimi e svianti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 28 ottobre 2024: per l’annullamento: - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 9 agosto 2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19 agosto 2024, recante rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 13 gennaio 2026: per l’annullamento: - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3827 del 18.12.2025, recante la rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente;

Giustizia amministrativa202407498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: attribuzione e successiva rettifica del punteggio della prova scritta della procedura riservata per il reclutamento di dirigenti scolastici, nonché graduatorie nazionali approvate e rettificate

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, inizialmente destinataria di 63 punti e poi di 62 punti, comunque sufficienti al superamento della prova, ha impugnato l'avviso di rettifica del punteggio, gli esiti della prova, i quesiti somministrati e le graduatorie successive, deducendo violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 35 d.lgs. 165/2001, degli artt. 407 e seguenti d.lgs. 297/1994 e della disciplina speciale della procedura, nonché eccesso di potere, sviamento e manifesta irragionevolezza. La censura sostanziale riguardava alcuni quesiti e le relative risposte, ritenuti erronei, ambigui o svianti. In particolare, la ricorrente contestava un quesito sulle assenze retribuite dei dirigenti scolastici, sostenendo che la risposta indicata come corretta fosse erronea e idonea a indurre in errore, e un quesito sull'integrazione scolastica ai sensi dell'art. 12 l. 104/1992, sostenendo che fosse errato indicare l'asilo nido quale punto di partenza invece della scuola dell'infanzia. Deduceva inoltre l'illegittimità della mancata revisione complessiva degli altri quesiti dopo la correzione di uno solo di essi e chiedeva il riconoscimento di un punteggio superiore, con attribuzione di un punto per ciascun quesito contestato. Con i motivi aggiunti ha esteso l'impugnazione alle graduatorie definitive e alle successive rettifiche.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e tutti i motivi aggiunti, ritenendoli manifestamente infondati. In via preliminare ha escluso la necessità di una nuova integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami per i motivi aggiunti del gennaio 2026, poiché le censure erano già state esaminate e respinte da un orientamento costante della Sezione. Nel merito, ha qualificato la selezione e l'individuazione dei quesiti come espressione di discrezionalità tecnica dell'amministrazione, sindacabile soltanto in presenza di errori manifesti e oggettivi. Le risposte indicate dalla Commissione sono state ritenute sicuramente corrette, mentre le alternative selezionabili dalla candidata sono state qualificate come distrattori, ossia risposte dotate di mera plausibilità e funzionali a verificare la solidità della preparazione. La ricorrente non ha fornito un principio di prova idoneo a dimostrare l'erroneità oggettiva dei quesiti o delle risposte. Il Collegio ha precisato che anche il tenore dei quesiti può presentare margini interpretativi, compatibili con il profilo professionale del dirigente scolastico, purché il quesito non sia oggettivamente errato. Ha inoltre escluso che il sindacato giudiziale possa essere più intenso quando i quesiti hanno contenuto giuridico: una simile distinzione determinerebbe una tutela a doppia intensità e sostituirebbe il giudice alla Commissione nella valutazione dell'idoneità del candidato. La correzione di un solo quesito non imponeva la revisione degli altri, rientrando le relative scelte nel merito amministrativo. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente a fondamento dei principi di imparzialità, buon andamento e ragionevolezza della procedura selettiva; le censure fondate su tali parametri sono state ritenute infondate.

  • art. 35 d.lgs. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla procedura di reclutamento; il giudice non ha ravvisato violazioni nella predisposizione e valutazione dei quesiti.

  • artt. 407 e ss. d.lgs. 297/1994

    Richiamati dalla ricorrente quale disciplina del reclutamento del personale scolastico; non è stata accertata alcuna violazione.

  • art. 5, commi 11-quinquies e seguenti, d.l. 198/2022, convertito dalla l. 14/2023

    Costituisce la base normativa della procedura riservata di reclutamento cui si riferiscono gli atti impugnati.

  • art. 20, comma 6-ter, d.l. 75/2023, convertito dalla l. 112/2023

    Richiamato nel motivo di ricorso quale disposizione modificativa della disciplina della procedura; la relativa censura è stata respinta.

  • D.M. 8 giugno 2023, n. 107

    Disciplina attuativa della procedura e dei relativi quadri di riferimento; non è stata annullata né disapplicata.

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per respingere la richiesta di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, in ragione della manifesta infondatezza delle censure già esaminate dalla Sezione.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione al termine a difesa dell'amministrazione, che ha determinato il rinvio della trattazione della causa.

  • art. 30 c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente per ottenere la condanna alla riformulazione del punteggio; la domanda è stata respinta insieme alla domanda di annullamento.

Massime di principio

  • La scelta e la formulazione dei quesiti nelle prove concorsuali rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto quando il quesito o la risposta risultino affetti da errore manifesto e oggettivo, manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità.
  • La presenza, tra le opzioni di risposta, di alternative plausibili ma non corrette non rende illegittimo il quesito, quando tali alternative svolgano la funzione di distrattori e la Commissione abbia individuato una risposta sicuramente corretta.
  • Anche i quesiti aventi contenuto tecnico-giuridico non sono soggetti a un sindacato giudiziale più intenso rispetto ai quesiti di altra natura: il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione né trasformare il giudizio in un diretto accertamento dell'idoneità del candidato.
  • La circostanza che l'amministrazione abbia corretto un singolo quesito non comporta, di per sé, l'obbligo di riesaminare tutti gli altri quesiti contestati, se non è dimostrata l'esistenza di errori manifesti e oggettivi anche in questi ultimi.
  • Chi contesta la correttezza di quesiti o risposte in una prova concorsuale deve fornire almeno un principio di prova idoneo a dimostrarne l'oggettiva erroneità; la mera prospettazione di interpretazioni alternative o di margini di plausibilità non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPersonale scolasticoProcesso amministrativo telematico
RamiIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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