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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14341/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per corruzione e accesso abusivo a sistema informatico (capi A e B). I motivi principali: 1) inutilizzabilità dei tabulati telefonici e delle intercettazioni perché acquisiti in altro procedimento; 2) inutilizzabilità degli accertamenti tecnici sui cellulari (estrazione dati) per irripetibilità e mancata garanzia di contraddittorio; 3) censura sulla qualificazione del fatto (sostituire corruzione ex art.319 con art.346-bis, meno grave) per assenza di prova di pagamento diretto; 4) mancata applicazione dell'attenuante ex art.323-bis per comportamento processuale e esiguità del vantaggio; 5) eccessiva dosimetria della pena base. Sono stati poi depositati motivi aggiunti reiteranti le medesime censure e deducenti, fra l'altro, profili relativi alla disciplina di acquisizione dei dati di traffico alla luce della normativa nazionale e della giurisprudenza europea.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati e/o non specifici i motivi: - gli elementi intercettivi ed i tabulati utilizzati appartenevano allo stesso procedimento (procedimento n.16709/2018) e non a procedimento diverso; - l'estrazione dei dati dai cellulari non è stata considerata accertamento irripetibile e la mancata interlocuzione non comporta automaticamente inutilizzabilità della prova, salvo contestare concretamente l'alterazione dei dati (circostanza non dedotta); - la qualificazione in corruzione (artt. 319 e ss.) è corretta, non ricorrono i presupposti strutturali dell'art.346-bis; - la mancata richiesta in appello dell'applicazione d'ufficio dell'attenuante ex art.323-bis impedisce la censura in Cassazione; - le doglianze sui profili di dosimetria e sulla rivalutazione delle prove sono, in gran parte, reiterazioni dell'impugnazione di merito e dunque non consentite in sede di legittimità. Conseguenze: conferma della sentenza di merito, inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a titolo di contribuzione.

Norme richiamate

  • art. 319 cod. pen.

    La Corte ha confermato la sussistenza del reato di corruzione; ha distinto la fattispecie di corruzione da quella dell'art.346-bis per la connotazione causale del prezzo nella mediazione.

  • art. 615-ter cod. pen.

    Richiamato tra i reati per i quali vi erano provvedimenti autorizzativi di attività tecnica nell'ambito dello stesso procedimento.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/90

    Il procedimento originario per stupefacenti (art.74) risultava collegato, e le indagini tecniche autorizzate hanno evidenziato anche i reati di corruzione e accesso abusivo.

  • art. 420 ter cod. proc. pen.

    Stabilità del principio secondo cui il rinvio per impedimento del difensore è concesso solo se l'impedimento è comunicato prontamente; mancata prova della tempestività ha portato al rigetto dell'istanza di differimento.

  • art. 247 comma 1-bis cod. proc. pen.

    art. 247, comma 1-bis c.p.p.

    Distinzione fra acquisizione dei dati presso gestori (tabulati/traffico) e attività di estrazione dei dati memorizzati su supporti sequestrati: quest'ultima rientra nelle attività previste dall'art.247 e non è assimilabile automaticamente all'acquisizione presso i gestori.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    L'iscrizione nel registro delle notizie di reato rileva ai fini della decorrenza dei termini delle indagini preliminari, ma la mancata o tardiva iscrizione non invalida di per sé le indagini già compiute.

  • legge n. 48/2008

    Ha imposto modalità idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti; la Corte ha però ritenuto che la mancata osservanza non determina automaticamente inutilizzabilità della prova, salvo concreta dimostrazione di alterazione.

  • art. 360 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla dedotta violazione delle garanzie sugli accertamenti tecnici; la Corte ha ritenuto il motivo non fondato.

  • art. 268 e art. 271 cod. proc. pen.

    art. 268, comma 7 c.p.p.; art. 271, comma 1 c.p.p.

    La Corte ha osservato che la mancata trascrizione delle intercettazioni non costituisce di per sé causa di inutilizzabilità o nullità generale e che la prova è costituita dal supporto originale.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Riferimento alle nullità di ordine generale: la Corte ha escluso che la mancata trascrizione o altre modalità investigative abbiano determinato nullità generalizzate non dedotte e non dimostrate.

  • art. 407 cod. proc. pen.

    art. 407, comma terzo c.p.p.

    Richiamato per l'irrilevanza, ai fini della decorrenza dei termini, di eventuali ritardi nell'iscrizione della notizia di reato.

  • art. 585 e art. 616 cod. proc. pen.

    art. 585, comma 4 c.p.p.; art. 616 c.p.p.

    Art.585(4): l'inammissibilità travolge i motivi nuovi; Art.616: condanna alle spese e contributo per ricorso inammissibile.

  • art. 323-bis cod. pen.

    Previsione di circostanza attenuante: la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia richiesto la concessione in sede di appello e pertanto non poteva lamentarne omissione in Cassazione.

  • art. 346-bis cod. pen.

    Norma sulla mediazione per il compimento di illeciti: la Corte ha motivato perché la fattispecie concreta non rientrasse in tale articolo, per la destinazione del prezzo anche all'agente pubblico.

  • Corte di Giustizia UE - sentenza 2 marzo 2021

    C-??/2021 (sent. 2.3.2021)

    Cited dal ricorrente in tema di acquisizione dei dati di traffico; la Corte di Cassazione ha distinto tali profili dall'estrazione dei dati dai dispositivi sequestrati e ha ritenuto non applicabile la doglianza nel caso concreto.

Massime di principio

  • L'estrazione e l'analisi dei dati memorizzati su dispositivi sequestrati non sono automaticamente accertamenti tecnici irripetibili: l'inutilizzabilità richiede la prova concreta di alterazione o inaffidabilità del dato acquisito.
  • L'acquisizione dei tabulati dei gestori (dati di traffico) è distinta dall'estrazione dei dati dai supporti hardware sequestrati; le regole di autorizzazione e convalida non sono sovrapponibili meccanicamente.
  • Se gli elementi intercettivi e le autorizzazioni tecniche si riferiscono allo stesso procedimento (anche se la contestazione specifica viene definita successivamente), il materiale è normalmente utilizzabile; la tardiva iscrizione nel registro delle notizie di reato non invalida automaticamente le indagini compiute.
  • In Cassazione non è consentito un sindacato libero della valutazione probatoria: i motivi che si limitano a riproporre in altra sede le stesse critiche già rigettate in appello sono inammissibili per mancanza di specificità.
  • La mancata richiesta, in sede di appello, dell'applicazione d'ufficio di un'attenuante preclude la successiva censura per mancata applicazione in sede di legittimità.
  • I motivi nuovi introdotti dopo il ricorso sono assorbiti dall'inammissibilità e, comunque, non sono ammissibili se attengono a punti della decisione non investiti dall'atto originario.
  • La tempestività nella comunicazione dell'impedimento del difensore è requisito essenziale per ottenere il rinvio dell'udienza; la prova dell'immediatezza deve essere fornita dalla difesa.

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