Cassazione Penale, Sentenza n. 14341/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per corruzione e accesso abusivo a sistema informatico (capi A e B). I motivi principali: 1) inutilizzabilità dei tabulati telefonici e delle intercettazioni perché acquisiti in altro procedimento; 2) inutilizzabilità degli accertamenti tecnici sui cellulari (estrazione dati) per irripetibilità e mancata garanzia di contraddittorio; 3) censura sulla qualificazione del fatto (sostituire corruzione ex art.319 con art.346-bis, meno grave) per assenza di prova di pagamento diretto; 4) mancata applicazione dell'attenuante ex art.323-bis per comportamento processuale e esiguità del vantaggio; 5) eccessiva dosimetria della pena base. Sono stati poi depositati motivi aggiunti reiteranti le medesime censure e deducenti, fra l'altro, profili relativi alla disciplina di acquisizione dei dati di traffico alla luce della normativa nazionale e della giurisprudenza europea.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati e/o non specifici i motivi: - gli elementi intercettivi ed i tabulati utilizzati appartenevano allo stesso procedimento (procedimento n.16709/2018) e non a procedimento diverso; - l'estrazione dei dati dai cellulari non è stata considerata accertamento irripetibile e la mancata interlocuzione non comporta automaticamente inutilizzabilità della prova, salvo contestare concretamente l'alterazione dei dati (circostanza non dedotta); - la qualificazione in corruzione (artt. 319 e ss.) è corretta, non ricorrono i presupposti strutturali dell'art.346-bis; - la mancata richiesta in appello dell'applicazione d'ufficio dell'attenuante ex art.323-bis impedisce la censura in Cassazione; - le doglianze sui profili di dosimetria e sulla rivalutazione delle prove sono, in gran parte, reiterazioni dell'impugnazione di merito e dunque non consentite in sede di legittimità. Conseguenze: conferma della sentenza di merito, inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a titolo di contribuzione.
Norme richiamate
art. 319 cod. pen.
La Corte ha confermato la sussistenza del reato di corruzione; ha distinto la fattispecie di corruzione da quella dell'art.346-bis per la connotazione causale del prezzo nella mediazione.
art. 615-ter cod. pen.
Richiamato tra i reati per i quali vi erano provvedimenti autorizzativi di attività tecnica nell'ambito dello stesso procedimento.
art. 74 d.P.R. n. 309/90
Il procedimento originario per stupefacenti (art.74) risultava collegato, e le indagini tecniche autorizzate hanno evidenziato anche i reati di corruzione e accesso abusivo.
art. 420 ter cod. proc. pen.
Stabilità del principio secondo cui il rinvio per impedimento del difensore è concesso solo se l'impedimento è comunicato prontamente; mancata prova della tempestività ha portato al rigetto dell'istanza di differimento.
art. 247 comma 1-bis cod. proc. pen.
art. 247, comma 1-bis c.p.p.
Distinzione fra acquisizione dei dati presso gestori (tabulati/traffico) e attività di estrazione dei dati memorizzati su supporti sequestrati: quest'ultima rientra nelle attività previste dall'art.247 e non è assimilabile automaticamente all'acquisizione presso i gestori.
art. 335 cod. proc. pen.
L'iscrizione nel registro delle notizie di reato rileva ai fini della decorrenza dei termini delle indagini preliminari, ma la mancata o tardiva iscrizione non invalida di per sé le indagini già compiute.
legge n. 48/2008
Ha imposto modalità idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti; la Corte ha però ritenuto che la mancata osservanza non determina automaticamente inutilizzabilità della prova, salvo concreta dimostrazione di alterazione.
art. 360 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla dedotta violazione delle garanzie sugli accertamenti tecnici; la Corte ha ritenuto il motivo non fondato.
art. 268 e art. 271 cod. proc. pen.
art. 268, comma 7 c.p.p.; art. 271, comma 1 c.p.p.
La Corte ha osservato che la mancata trascrizione delle intercettazioni non costituisce di per sé causa di inutilizzabilità o nullità generale e che la prova è costituita dal supporto originale.
art. 178 cod. proc. pen.
Riferimento alle nullità di ordine generale: la Corte ha escluso che la mancata trascrizione o altre modalità investigative abbiano determinato nullità generalizzate non dedotte e non dimostrate.
art. 407 cod. proc. pen.
art. 407, comma terzo c.p.p.
Richiamato per l'irrilevanza, ai fini della decorrenza dei termini, di eventuali ritardi nell'iscrizione della notizia di reato.
art. 585 e art. 616 cod. proc. pen.
art. 585, comma 4 c.p.p.; art. 616 c.p.p.
Art.585(4): l'inammissibilità travolge i motivi nuovi; Art.616: condanna alle spese e contributo per ricorso inammissibile.
art. 323-bis cod. pen.
Previsione di circostanza attenuante: la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia richiesto la concessione in sede di appello e pertanto non poteva lamentarne omissione in Cassazione.
art. 346-bis cod. pen.
Norma sulla mediazione per il compimento di illeciti: la Corte ha motivato perché la fattispecie concreta non rientrasse in tale articolo, per la destinazione del prezzo anche all'agente pubblico.
Corte di Giustizia UE - sentenza 2 marzo 2021
C-??/2021 (sent. 2.3.2021)
Cited dal ricorrente in tema di acquisizione dei dati di traffico; la Corte di Cassazione ha distinto tali profili dall'estrazione dei dati dai dispositivi sequestrati e ha ritenuto non applicabile la doglianza nel caso concreto.
Massime di principio
- L'estrazione e l'analisi dei dati memorizzati su dispositivi sequestrati non sono automaticamente accertamenti tecnici irripetibili: l'inutilizzabilità richiede la prova concreta di alterazione o inaffidabilità del dato acquisito.
- L'acquisizione dei tabulati dei gestori (dati di traffico) è distinta dall'estrazione dei dati dai supporti hardware sequestrati; le regole di autorizzazione e convalida non sono sovrapponibili meccanicamente.
- Se gli elementi intercettivi e le autorizzazioni tecniche si riferiscono allo stesso procedimento (anche se la contestazione specifica viene definita successivamente), il materiale è normalmente utilizzabile; la tardiva iscrizione nel registro delle notizie di reato non invalida automaticamente le indagini compiute.
- In Cassazione non è consentito un sindacato libero della valutazione probatoria: i motivi che si limitano a riproporre in altra sede le stesse critiche già rigettate in appello sono inammissibili per mancanza di specificità.
- La mancata richiesta, in sede di appello, dell'applicazione d'ufficio di un'attenuante preclude la successiva censura per mancata applicazione in sede di legittimità.
- I motivi nuovi introdotti dopo il ricorso sono assorbiti dall'inammissibilità e, comunque, non sono ammissibili se attengono a punti della decisione non investiti dall'atto originario.
- La tempestività nella comunicazione dell'impedimento del difensore è requisito essenziale per ottenere il rinvio dell'udienza; la prova dell'immediatezza deve essere fornita dalla difesa.
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