Cassazione Penale, Sentenza n. 564/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per inosservanza ed erronea applicazione di legge relativamente al calcolo dell'aumento di pena per la recidiva ex art. 99, comma 6, cod. pen. Il ricorrente deduceva che, alla data di consumazione del reato (6 aprile 2016), il cumulo delle condanne pregresse irrevocabili fosse inferiore a un anno e nove mesi e quindi l'aumento per la recidiva non poteva eccedere 10 mesi. Nel dettaglio contestava l'inclusione di alcune annotazioni del Casellario (reato depenalizzato, condanne da Giudice di pace con ammende/multe, conversione di pene detentive in pecuniarie) e sosteneva che dovessero considerarsi solo le sentenze divenute irrevocabili prima del 6/4/2016.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il cumulo per l'art. 99, comma 6, cod. pen. debba comprendere tutte le condanne a pena detentiva passate in giudicato fino alla data di consumazione del reato, incluse pene condonate o estinte per amnistia e la quantità di pena risultante dalla conversione delle pene pecuniarie ai sensi dell'art. 135 cod. pen. Ne consegue che il giudice di rinvio (Corte d'appello di Perugia) ha errato nel calcolo del cumulo; tuttavia non tutte le condanne annotate nel Casellario erano irrevocabili alla data del fatto (le n.6 e seguenti sono posteriori) e pertanto non potevano essere computate. Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la recidiva e ha rinviato alla Corte d'appello di Firenze per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio. Il Procuratore generale aveva richiesto l'annullamento senza rinvio con determinazione della pena ex art. 620, comma 1, lett. l), ma la Corte ha disposto il rinvio per il solo punto relativo all'aumento per recidiva.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale relativa al delitto per il quale è stata pronunciata la condanna; oggetto del giudizio penale di merito.
art. 99, comma 6, cod. pen.
Regola il meccanismo di aumento della pena per recidiva tramite il cumulo delle pene detentive irrevocabili riportate dall'imputato sino alla data di consumazione del reato; la Corte ricorda che devono essere comprese anche pene condonate, estinte per amnistia e le quantità risultanti dalla conversione delle pene pecuniarie.
art. 135, cod. pen.
Consente la conversione delle pene pecuniarie in pena detentiva e perciò la Corte ritiene che la quantità di pena risultante dalla conversione sia computabile ai fini del cumulo ex art. 99, comma 6.
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Norma procedurale che autorizza la Cassazione, in determinati casi, ad annullare senza rinvio e a determinare la pena; il Procuratore generale aveva proposto l'uso di tale potere per decidere la questione della pena.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 1767 del 14/10/2014 (Zazo) e Cass. Sez. 6, ord. n. 1141 del 24/07/1974 (Bevilacqua)
Precedenti richiamati a sostegno del principio secondo cui nel cumulo per recidiva vanno considerate anche pene condonate o estinte per amnistia e la conversione delle pene pecuniarie ai fini della determinazione della quantità complessiva della pena detentiva.
Massime di principio
- Per valutare la recidiva ex art. 99, comma 6, cod. pen. si deve sommare la quantità di pena detentiva risultante da tutte le condanne irrevocabili intervenute prima della data di consumazione del reato per il quale si procede.
- Le pene pecuniarie, se convertite in pena detentiva ai sensi dell'art. 135 cod. pen., concorrono al cumulo ai fini dell'aumento per recidiva.
- Anche le pene condonate o estinte per amnistia, se erano state previste come detentive e sono passate in giudicato prima del tempus commissi delicti, vanno considerate nel cumulo.
- Non possono invece essere computate condanne divenute irrevocabili dopo la data di consumazione del reato: occorre verificare attentamente le date di irrevocabilità annotate nel Casellario giudiziale.
- Prima di calcolare l'aumento per recidiva è necessario analizzare la natura giuridica di ciascuna annotazione (reato depenalizzato, sanzione pecuniaria, condanna sostituita, competenza Giudice di pace, ecc.) e applicare le regole di conversione e computo previste dalla legge e dalla giurisprudenza.
- Se il calcolo del cumulo è errato il rimedio più probabile è l'annullamento limitato alla determinazione dell'aumento per recidiva e il rinvio al giudice di merito per la rideterminazione della pena.
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