Sentenza del 23/08/2023 n. 25154 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società A.A. Spa aveva importato veicoli elettrici/mobility scooter beneficiando del dazio agevolato per veicoli a motore per disabili; l'Agenzia delle Dogane ha emesso avviso di rettifica contestando la classificazione doganale e sostenendo che i mezzi dovessero essere classificati come veicoli per il trasporto generale (aliquota del 20%), rilevando presunte caratteristiche incompatibili con la voce per disabili (tra cui un piantone dello sterzo separato/regolabile). La controversia verteva sull'interpretazione delle voci della Nomenclatura Combinata e delle note esplicative (e del Reg. CE n. 718/2009) e sulla verifica delle caratteristiche oggettive del bene alla data di importazione (larghezza, numero di ruote, congegni specifici, velocità, destinazione d'uso).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Dogane. Ha confermato che la Commissione tributaria regionale aveva correttamente valutato le caratteristiche oggettive descritte nei moduli di importazione e nelle specifiche (larghezza < 80 cm, due serie di ruote aderenti al terreno, congegni specifici per la disabilità, destinazione dichiarata per persone disabili) e che, ai fini della classificazione, conta l'uso previsto inerente al prodotto basato sulle sue proprietà oggettive. Inoltre ha ritenuto che l'avviso di rettifica non fosse sufficientemente motivato rispetto all'onere di indicare con chiarezza le ragioni e le caratteristiche differenzianti contestate. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e la decisione favorevole alla società è confermata.
Norme richiamate
Nomenclatura Combinata (NC) e note esplicative
note esplicative inserite il 4 gennaio 2005
La classificazione doganale si determina sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto alla data di importazione; la destinazione/uso conta solo se inerente al prodotto in funzione delle sue caratteristiche oggettive.
Regolamento (CE) n. 718/2009
Reg. CE n. 718/2009 del 4 agosto 2009
Fornisce indicazioni integrative alle note della NC; va considerato insieme alle note esplicative per interpretare le voci tariffarie.
Voce tariffaria relativa ai veicoli per disabili (es. voce 8713 citata)
I veicoli a motore per disabili sono distinti per caratteristiche quali velocità max 10 km/h, larghezza max 80 cm, due serie di ruote aderenti al terreno e caratteristiche speciali per alleviare la disabilità; tali criteri sono rilevanti per l'applicazione dell'agevolazione.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4)
Norme processuali di cassazione usate per inquadrare i motivi di ricorso (violazione di norme e vizi di motivazione o di interpretazione di norme).
Art. 132 c.p.c.
Principio generale sulla decisione motivata e sulla necessità che il giudice riferisca i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la pronuncia; invocato nelle censure sul contenuto motivazionale della decisione di merito.
Giurisprudenza comunitaria (es. Corte di giustizia C-198/15, Lecson C-12/10, Thyssen Haniel C-459/93, altre)
C-198/15 Invamed; C-12/10 Lecson Elektromobile; C-459/93 Thyssen Haniel; C-201/99 Deutsche Nichimen; C-142/06 Olicom
Confermano che la classificazione si basa sulle caratteristiche oggettive e che la destinazione del prodotto è rilevante solo se inerente e verificabile rispetto alle proprietà del bene.
Massime di principio
- La classificazione doganale si fonda sulle caratteristiche e proprietà oggettive del bene alla data di importazione; l'eventuale uso da parte di non disabili è irrilevante se le caratteristiche rispondono alle note della NC per veicoli per disabili.
- La destinazione d'uso può essere criterio utile solo se è inerente al prodotto e verificabile dalle sue caratteristiche tecniche e documentali (schede tecniche, moduli di importazione, pubblicità), non dalla mera possibilità di uso alternativo.
- L'avviso di rettifica dell'Amministrazione deve contenere una motivazione specifica e leggibile: indicare quali caratteristiche obiettive si ritengono mancanti o diverse e perché queste impongono una diversa voce di classificazione, per garantire il diritto di difesa del contribuente.
- Gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice del merito su caratteristiche tecniche e documenti di importazione hanno ampia valutazione e sono difficilmente sindacabili in cassazione se adeguatamente motivati.
- Caratteristiche tecniche specifiche (es. larghezza >/< 80 cm, numero e disposizione delle ruote, congegni destinati ad alleviare la disabilità, velocità massima) sono fattori decisivi per riconoscere l'agevolazione; elementi potenzialmente ostativi (es. piantone sterzo separato) devono essere espressamente evidenziati nell'atto amministrativo con prove puntuali.
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