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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-677/21

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 aprile 2023. — Fluvius Antwerpen contro MX. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vredegerecht te Antwerpen. — Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Operazioni imponibili - Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) - Nozione di “cessione di beni a titolo oneroso” - Articolo 9, paragrafo 1 - Attività economica - Articolo 14, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) - Cessione di beni - Consumo illegale di energia elettrica - Principio di neutralità dell’IVA - Fatturazione al consumatore di un’indennità che include il prezzo dell’energia elettrica consumata - Regolamentazione regionale di uno Stato membro - Soggetto passivo - Entità sui generis incaricata da comuni - Nozione di “ente di diritto pubblico” - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, e allegato I - Imponibilità, in linea di principio, della distribuzione di energia elettrica - Nozione di “carattere trascurabile dell’attività”. — Causa C-677/21

Giurisprudenza europea62021CJ0677

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che il consumo illegale di energia elettrica dalla rete di distribuzione integra, sotto il profilo IVA, una cessione di beni a titolo oneroso. Ha inoltre riconosciuto che la distribuzione di energia elettrica, anche se avvenuta per effetto di una condotta illecita di terzi, rientra nell’attività economica del gestore della rete. Infine, ha precisato che, anche quando il gestore sia un ente di diritto pubblico, l’attività resta imponibile se non è meramente trascurabile, come nel caso esaminato.

IVA e prelievo illegale di energia elettrica: la Corte chiarisce se il consumo abusivo integra una cessione di beni a titolo oneroso e se il gestore della rete è soggetto passivo IVA

La questione giuridica

La Corte è stata chiamata a stabilire: 1) se il prelievo illegale di energia elettrica configuri una "cessione di beni" ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, o, in subordine, con l’articolo 14, paragrafo 2, lettera a); 2) se tale attività integri un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1; 3) se il gestore della rete, eventualmente qualificabile come ente di diritto pubblico che agisce in veste di pubblica autorità, debba comunque essere considerato soggetto passivo per l’attività di distribuzione di energia elettrica e se l’attività possa dirsi trascurabile ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, in combinato con l’allegato I.

Principio di diritto

Il prelievo illegale di energia elettrica da una rete di distribuzione costituisce, ai fini dell’IVA, una cessione di beni effettuata a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, poiché implica il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale; non ricade nell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a). Inoltre, la distribuzione di energia elettrica anche quando avviene involontariamente per effetto di un prelievo illecito rientra nell’attività economica del gestore della rete ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, e, se svolta da un ente di diritto pubblico che agisce come pubblica autorità, resta imponibile perché l’erogazione di energia elettrica è un’attività dell’allegato I e può essere esclusa solo se di portata minima e quindi economicamente trascurabile, circostanza non ricorrente nel caso di specie.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2009/162/UE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 13, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 14, paragrafi 1 e 2, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 15, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Allegato I della direttiva 2006/112/CE

IVA sul prelievo illegale di energia elettrica

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del vredegerecht te Antwerpen (giudice di pace di Anversa) in una controversia tra Fluvius Antwerpen, gestore del sistema di distribuzione elettrica, e un consumatore che aveva prelevato energia elettrica illegalmente. Il giudice belga chiedeva se, e a quali condizioni, l’importo fatturato al consumatore dovesse essere assoggettato ad IVA ai sensi della direttiva 2006/112/CE.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale, Fluvius aveva emesso una fattura nei confronti di MX per l’energia elettrica consumata illegalmente, includendovi anche l’IVA. Il giudice del rinvio osservava che la normativa fiamminga sulla frode energetica disciplina il prelievo illegale e stabilisce che i costi e il vantaggio indebitamente ottenuto siano posti a carico dell’utente della rete, con calcolo che comprende anche imposte, prelievi e IVA. Dubitando della compatibilità di tale disciplina con la direttiva IVA, ha sottoposto quattro questioni pregiudiziali.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte ha richiamato soprattutto:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, relativo alle cessioni di beni a titolo oneroso;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, sulla nozione di soggetto passivo e attività economica;
  • l’articolo 13, paragrafo 1, che esclude in linea di principio gli enti pubblici quando agiscono come pubbliche autorità, ma prevede l’assoggettamento per le attività dell’allegato I quando non sono trascurabili;
  • l’articolo 14, paragrafi 1 e 2, lettera a), sulla nozione di cessione di beni;
  • l’articolo 15, paragrafo 1, che assimila l’energia elettrica a un bene materiale;
  • l’allegato I, che include l’erogazione di energia elettrica.

Prima e seconda questione: cessione di beni a titolo oneroso

La Corte ha ricordato che il sistema IVA non distingue in modo generale tra operazioni lecite e illecite, poiché grava sul consumatore finale. Poiché l’energia elettrica è assimilata a un bene materiale, la sua erogazione costituisce una cessione di beni solo se effettuata a titolo oneroso, cioè in presenza di un nesso diretto tra la fornitura e un corrispettivo.

Nel caso concreto, tale nesso era ravvisabile: l’energia era stata effettivamente prelevata dall’indirizzo del consumatore, la quantità era stata determinata mediante lettura del contatore e la somma richiesta comprendeva il costo dell’energia consumata illegalmente. La Corte ha quindi affermato che il prelievo illegale, in tali circostanze, costituisce una cessione di beni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.

La Corte ha escluso l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), perché il paragrafo 2 è una lex specialis rispetto alla definizione generale del paragrafo 1 e non ricorre nel caso di specie.

Terza questione: attività economica del gestore della rete

Quanto alla nozione di attività economica, la Corte ha osservato che essa va valutata oggettivamente e in base all’insieme delle condizioni concrete. Un’attività è normalmente economica quando ha carattere permanente ed è svolta dietro corrispettivo.

La distribuzione di energia elettrica da parte di Fluvius rientra in tale nozione anche se, nel caso specifico, la fornitura è stata involontaria e derivante da una condotta illecita di terzi. La Corte ha ritenuto che il prelievo illegale traduca un rischio inerente all’attività del gestore della rete, rischio tipico dell’attività economica svolta.

Quarta questione: ente di diritto pubblico e attività trascurabile

La Corte ha poi affrontato il possibile rilievo dell’articolo 13, paragrafo 1. Ha ritenuto, in base agli elementi del fascicolo, che Fluvius presenti le caratteristiche di un ente di diritto pubblico, poiché è una persona giuridica di diritto pubblico, di statuto sui generis, amministrata da rappresentanti dei comuni partecipanti e incaricata di compiti pubblici connessi alla distribuzione dell’energia.

Tuttavia, anche quando un ente pubblico agisce come pubblica autorità, l’erogazione di energia elettrica resta in linea di principio imponibile, in quanto attività elencata nell’allegato I. La deroga per le attività di carattere trascurabile va interpretata restrittivamente e si applica solo se l’attività è di portata minima nello spazio e nel tempo, con impatto economico talmente lieve da rendere insignificanti eventuali distorsioni della concorrenza.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non si trattasse di un’attività trascurabile, anche alla luce del fatto che la normativa fiamminga disciplina espressamente i prelievi illegali e le loro conseguenze amministrative e pecuniarie.

Dispositivo

La Corte ha risposto che:

  • il prelievo illegale di energia elettrica costituisce una cessione di beni effettuata a titolo oneroso e comportante il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE;
  • tale cessione integra un’attività economica del gestore della rete ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1;
  • anche se il gestore è un ente di diritto pubblico che agisce come pubblica autorità, l’attività resta soggetta ad IVA, salvo che sia di portata minima e quindi trascurabile, condizione che la Corte ha escluso nel caso concreto.

Principi di interesse pratico

Per gli operatori del settore energetico, la pronuncia conferma che il furto di energia non è estraneo al perimetro IVA: il valore dell’energia sottratta può legittimamente essere fatturato con IVA, se ricorrono gli elementi oggettivi della cessione a titolo oneroso. Per gli enti pubblici o assimilati che gestiscono reti o servizi pubblici, la sentenza chiarisce che l’esenzione prevista dall’articolo 13 opera in modo restrittivo e non copre attività dell’allegato I quando abbiano una rilevanza economica non meramente marginale.

Come è indicizzato

Materieivacessione di benienergia elettricaenti di diritto pubbliconeutralità fiscale

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