Cassazione Penale, Sentenza n. 1669/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 28/05/2021 che aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale con ordinanza del 01/10/2020. Il ricorrente censura violazione di legge e difetto di motivazione: sostiene un travisamento dei fatti poicheè era detenuto dal 20/06/2018 e dunque non poteva aver commesso condotte fino al 2021; inoltre deduce che l'applicazione della misura cautelare sospende la misura alternativa ma non ne determina automaticamente la revoca, per la quale occorre valutare la condotta dell'affidato durante la misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Il motivo era generico e non riportava il contenuto dell'ordinanza cautelare né la documentazione necessaria a dimostrare il presunto travisamento; inoltre la censura sulla carenza motivazionale era formulata in termini generici senza muovere rilievi critici concreti rispetto al provvedimento impugnato. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 25/11/2021.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata quale principio giurisprudenziale secondo cui, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposto il versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per essere ammesso in Cassazione un ricorso contro la revoca di una misura alternativa occorre proporre censure specifiche e dimostrare con atti il travisamento di fatti: affermazioni generiche sono improduttive
- Se si contesta la datazione o la portata di un provvedimento cautelare è essenziale allegare l'ordinanza cautelare e ogni documento che supporti la ricostruzione fattuale contestata
- La mera applicazione di una misura cautelare non implica automaticamente la revoca della misura alternativa: tuttavia la valutazione della compatibilità con la finalità rieducativa richiede un esame motivato e specifico della condotta
- La Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso e sanzionare il ricorrente con spese e con pagamento alla Cassa delle ammende quando il ricorso risulti generico o privo di documentazione idonea
- In impugnazioni di provvedimenti penali è utile indicare espressamente e contestare punto per punto la motivazione del giudice di merito, allegando i provvedimenti chiave che si intendono censurare
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