Cassazione Penale, Sentenza n. 38108/2022 del 10/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 28/12/2021 che rigettava l'istanza di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione imposto con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 15/05/2018, alla cui esecuzione era subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione di legge (artt. 163 e 165 c.p.p., comma 2 e 5), sostenendo che il Tribunale non avrebbe valutato correttamente la sua "involontaria impossibilità" di ottemperare alla demolizione per ragioni economiche e che la documentazione prodotta attestava una situazione reddituale prossima all'indigenza; 2) vizio di motivazione in relazione alla dedotta impossibilità di adempiere, lamentando che il Tribunale avrebbe affermato in modo apodittico l'insufficienza delle prove reddituali e si sarebbe impropriamente basato su altri immobili asseritamente nella sua disponibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il principio secondo cui grava sul soggetto condannato l'onere di provare l'impossibilità di adempimento, per cause non a lui imputabili, dell'ordine di demolizione; al giudice dell'esecuzione compete verificare solo se, alla scadenza del termine, sussistano cause di impossibilità. Il Tribunale di Palermo ha valutato la documentazione prodotta e ritenuto che non provasse l'indigenza e che risultasse invece che il ricorrente percepiva reddito e disponeva di altri immobili. La motivazione è stata ritenuta coerente e non manifestamente illogica; la Corte ha escluso la possibilità di un riesame dei fatti e delle valutazioni probatorie in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 163 cod. proc. pen.
Riferimento normativo richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di esecuzione e alla valutazione dell'adempimento; la Corte evidenzia comunque che l'onere della prova dell'impossibilità grava sul condannato
art. 165, commi 2 e 5 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente con riferimento agli effetti e alle condizioni della sospensione condizionale della pena e all'esecuzione dell'ordine di demolizione; la Corte conferma che il giudice dell'esecuzione verifica l'effettiva esecuzione e l'eventuale impossibilità sopravvenuta
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamato perché la condanna originaria e l'ordine di demolizione sono stati pronunciati con sentenza patteggiata ex art. 444 c.p.p.; ciò non incide sul principio che l'obbligo di prova dell'impossibilità grava sul condannato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile, con riferimento anche alla giurisprudenza costituzionale che esclude l'assenza di colpa nelle determinazioni di inammissibilità
Massime di principio
- Chi contesta l'esecuzione di un ordine di demolizione per "impossibilità" di adempiere per ragioni economiche deve provare in modo concreto e attendibile la situazione di impossibilità; l'onere della prova grava sul condannato
- Il giudice dell'esecuzione valuta solo se, alla scadenza del termine previsto, sussistano cause di impossibilità dell'adempimento; non compete alla Cassazione riesaminare il merito probatorio
- Documentazione generica o non chiaramente indicativa della reale incapacità di sostenere le spese di demolizione può essere ritenuta insufficiente; elementi che attestino percezione di reddito o disponibilità di altri beni possono far ritenere inesistente l'impossibilità
- Proporre in sede di legittimità una mera lettura alternativa delle prove non è sufficiente: le censure devono evidenziare vizi di diritto o macroscopiche illogicità della motivazione per essere accolte
- Un ricorso manifestamente infondato può comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo prova di assenza di colpa nella presentazione dell'atto
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