Cassazione Penale, Ordinanza n. 09312/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico e volto a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. L'unico motivo contestava l'affermazione di responsabilità, ma senza indicare con precisione la specie di vizio ex art. 606 c.p.p. e, in sostanza, chiedeva una nuova valutazione del materiale istruttorio. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata valorizzava l'intestazione all'imputato della carta Postepay su cui erano confluiti gli importi sottratti, senza che emergessero specifici elementi processuali idonei a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per truffa; la Corte non ne ridiscute gli elementi costitutivi, ma osserva che la responsabilità è stata ritenuta in fatto sulla base dell'intestazione della Postepay e dei flussi di denaro.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso è ritenuto carente di specifica indicazione della tipologia di vizio dedotto, con conseguente genericità del motivo.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e deve indicare con precisione il vizio dedotto; la doglianza meramente generica è inammissibile.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio, salvo che si deducano specifici vizi di legittimità rilevanti.
- Ai fini della truffa, la valorizzazione dell'intestazione al soggetto della carta o dello strumento di pagamento su cui confluiscono gli importi sottratti può costituire un elemento significativo per la conferma della responsabilità, in assenza di concreti elementi contrari.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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