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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14890/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna la sentenza del Tribunale di Catanzaro che ha dichiarato "non doversi procedere" per mancata querela della persona offesa, dopo la riforma (d.lgs. n.150/2022, c.d. Cartabia) che ha reso la maggior parte dei furti aggravati procedibili a querela. In udienza del 7/6/2023 il PM aveva effettuato contestazione suppletiva dell'aggravante ai sensi dell'art. 625 n.7 c.p. (destinazione del bene a pubblico servizio, per l'allaccio diretto alla rete Enel), volta a rendere il reato procedibile d'ufficio; il Tribunale la giudicò tardiva (dopo il termine transitorio del 30/03/2023) e quindi ha ritenuto sopravvenuta la causa di improcedibilità per mancanza di querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che l'imputazione originaria, descrivendo il furto di energia mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione, fosse idonea a mettere in grado la difesa di conoscere e svolgere le ragioni anche rispetto all'aggravante ex art. 625 n.7 c.p.; inoltre la Corte ha affermato la piena efficacia della contestazione suppletiva operata dal PM nell'udienza utile dopo l'entrata in vigore della riforma, specialmente nel regime transitorio, riconoscendo che non può precludersi l'esercizio del potere/dovere del PM di integrare l'imputazione quando l'inattività processuale abbia impedito di agire prima. Perciò la declaratoria di improcedibilità per mancata querela è stata ritenuta errata e la sentenza impugnata annullata (con rinvio agli atti per i provvedimenti conseguenti).

Norme richiamate

  • art. 625 n. 7 c.p.

    Rilevata come aggravante capace di rendere il furto procedibile d'ufficio; la Corte ha analizzato la natura "valutativa" dell'aggravante (destinazione a pubblico servizio) e ha ammesso che possa essere adeguatamente contestata anche mediante perifrasi che evocano univocamente la destinazione (es. allaccio diretto alla rete di distribuzione).

  • art. 624, comma 3 c.p.

    Richiamato per ricordare che alcune ipotesi di furto aggravato restano procedibili d'ufficio nonostante la riforma; utilizzato per ricostruire il regime di procedibilità dopo la modifica normativa.

  • d.lgs. n. 150 del 2022 (riforma Cartabia), artt. 2 e 85

    Ha modificato la procedibilità di molte fattispecie di furto, rendendole procedibili a querela con un regime transitorio (termine per la presentazione della querela: 30/03/2023); la Corte ha valutato l'impatto del regime transitorio sulla possibilità di intervento del PM con contestazione suppletiva.

  • art. 517 c.p.p.

    Attribuisce al PM il potere di effettuare contestazione suppletiva di circostanze aggravanti non indicate nel capo di imputazione; la Corte ha riconosciuto piena efficacia a tale potere anche nell'udienza successiva alla maturazione della causa di improcedibilità, quando il PM non abbia potuto agire prima per ragioni obiettive.

  • art. 129 c.p.p.

    Disciplina gli effetti di cause di non punibilità/improcedibilità e il potere del giudice di rilevarle; la Corte ha svolto analisi sistematica del rapporto tra art.129 e art.517, distinguendo i casi di estinzione (es. prescrizione) dalle cause di improcedibilità e ritenendo non applicabile automaticamente l'operatività "ora per allora" alla improcedibilità se ciò generasse discriminazioni o impedisse l'azione del PM.

  • art. 554-bis c.p.p.

    Richiamato come disciplina della fase predibattimentale prevista dalla riforma per consentire integrazioni/modifiche dell'imputazione; rafforza l'interpretazione della legittimità e funzionalità delle contestazioni suppletive.

  • art. 521 c.p.p.

    Citato per distinguere i casi in cui il legislatore ha limitato la regressione del processo per consentire contestazioni tardive, ma la Corte osserva che quella norma non preclude l'efficacia della contestazione suppletiva nel caso concreto, che non richiedeva la regressione prevista dall'art.521.

  • artt. 112 e 3 Cost., art. 117, comma 1 Cost., art. 6 CEDU

    Richiamati dal PM in via subordinata per prospettare profili di illegittimità costituzionale/violazione di diritti (uguale protezione, dovere di perseguimento dell'azione penale, diritto ad un equo processo); la Corte ha valutato il bilanciamento costituzionale tra ragionevole durata del processo e obbligatorietà dell'azione penale nel confermare l'efficacia della contestazione suppletiva nel contesto transitorio.

Massime di principio

  • L'aggravante "destinazione del bene a pubblico servizio" è di natura valutativa: non è sempre "auto-evidente" e richiede verifica, ma può essere efficacemente contestata mediante perifrasi univoche (es. "allaccio diretto alla rete di distribuzione") che rendono la finalità pubblica comprensibile alla difesa.
  • La contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. è uno strumento valido e dotato di efficacia anche quando la nuova normativa di procedibilità (regime transitorio) abbia già fatto maturare una causa di improcedibilità, se il PM agisce alla prima udienza utile e l'inattività precedente impediva di intervenire prima.
  • Il giudice non deve automaticamente dichiarare l'improcedibilità "ora per allora" quando la contestazione suppletiva, tempestiva nella prima occasione utile, ripristina la procedibilità d'ufficio: occorre valutare il contesto, la possibilità per il PM di agire e le garanzie difensive.
  • Nei casi di riforme processuali con regime transitorio, evitare interpretazioni formali che producano discriminazioni tra PM e parte civile o lesive dell'obbligatorietà dell'azione penale; privilegiare soluzioni che garantiscano sia l'efficacia dell'azione penale sia le garanzie difensive (anche concedendo tempi adeguati alla difesa, se necessario).
  • Per il PM: quando possibile, formulare il capo di imputazione con elementi descrittivi chiari (es. allaccio alla rete pubblica) o, in udienza predibattimentale/breve, esercitare immediatamente il potere di contestazione suppletiva per evitare che modifiche normative sopravvenute escludano la procedibilità d'ufficio.
  • Per la difesa e il giudice: se la contestazione suppletiva introduce elementi valutativi nuovi, valutare se sia necessaria integrazione del contraddittorio o un rinvio per consentire alla difesa di esercitare pienamente i propri diritti, compatibilmente con i limiti posti dalla disciplina processuale.

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