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Ordinanza

Ordinanza n. 680/2026 - Roma, Sezione 4

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per la declaratoria della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da Anas spa in ordine alla mancata attivazione del procedimento di riequilibrio economico-finanziario ex art. 165 d.lgs. 50/2016 e D.M. 181/2024, con nomina di commissario ad acta e risarcimento danni; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Maglione srl il 6 gennaio 2026: della nota di ANAS S.p.A. prot. CDG n. 1089223 del 15 dicembre 2025, comunicata e ricevuta a mezzo PEC in data 15 dicembre 2025, con cui ANAS ha intimato il pagamento di somme asseritamente dovute, costituito in mora la ricorrente e preannunciato l’escussione delle garanzie fideiussorie e la risoluzione del rapporto concessorio, nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguente.

Giustizia amministrativa202515219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento di ANAS sull'istanza di attivazione del procedimento di riequilibrio economico-finanziario e, con motivi aggiunti, intimazione di pagamento, costituzione in mora, preannuncio di escussione delle garanzie fideiussorie e di risoluzione del rapporto concessorio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria ha agito per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da ANAS S.p.A. sulla richiesta di attivazione del procedimento di riequilibrio economico-finanziario previsto dall'art. 165 del d.lgs. 50/2016 e dal D.M. 181/2024, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota con cui ANAS ha intimato il pagamento di somme ritenute dovute, costituito in mora la società e preannunciato l'escussione delle garanzie fideiussorie e la risoluzione del rapporto concessorio. In via cautelare la ricorrente ha chiesto la sospensione dell'atto impugnato. Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione, rilevando che la pretesa alla revisione del piano economico-finanziario, in assenza di una clausola contrattuale che elimini ogni discrezionalità dell'amministrazione sull'an e sul quantum, attiene a una posizione tutelabile davanti al giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che l'eventuale revisione del piano economico-finanziario possa operare soltanto pro futuro e, quindi, non sia idonea a incidere sulle penali contrattuali già maturate al momento della presentazione dell'istanza di riequilibrio, riferite a inadempimenti relativi ad annualità precedenti. La decisione non definisce la domanda principale sull'illegittimità del silenzio, per la quale è stata confermata la camera di consiglio del 25 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 165 d.lgs. 50/2016

    La pretesa al riequilibrio economico-finanziario di una concessione, quando il contratto non predetermina integralmente an e quantum eliminando la discrezionalità amministrativa, è tutelabile dinanzi al giudice amministrativo.

  • D.M. 181/2024

    È richiamato quale fonte del procedimento di riequilibrio economico-finanziario richiesto dalla concessionaria; l'ordinanza non ne precisa ulteriormente il contenuto.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare, che è stata respinta.

Massime di principio

  • La pretesa del concessionario alla revisione del piano economico-finanziario appartiene alla giurisdizione amministrativa quando la clausola contrattuale non esaurisce ogni discrezionalità dell'amministrazione in ordine all'an e al quantum della revisione.
  • L'eventuale revisione del piano economico-finanziario di una concessione opera pro futuro e non può incidere sulle penali contrattuali già maturate, alla data di presentazione dell'istanza di riequilibrio, per inadempimenti relativi ad annualità precedenti.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTutela cautelare

Testo integrale

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