Regolamento (UE) 2023/1110
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110 della Commissione del 6 giugno 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il sistema UE di controlli rafforzati su specifici alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi, in base alle evidenze emerse da RASFF e dai controlli degli Stati membri. Alcune merci vengono spostate dall’allegato II all’allegato I, altre sono introdotte o eliminate dagli elenchi, e per diversi prodotti vengono modificate le frequenze dei controlli di identità e fisici. Per alcune partite di semi di albicocca non trasformati e di pistacchi originari degli Stati Uniti spediti dalla Turchia è previsto un regime transitorio fino al 27 agosto 2023.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 aggiornando gli elenchi di alimenti e mangimi di origine non animale soggetti a controlli ufficiali rafforzati o a condizioni speciali di ingresso nell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione europea di determinate partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi, nonché, in un caso specifico, di partite spedite nell’Unione da un paese terzo diverso dal paese di origine. Incide su operatori economici/importatori, autorità competenti degli Stati membri e posti di controllo frontalieri/punti di controllo, con riferimento a merci elencate negli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1793. Non introduce un regime generale per tutti i prodotti, ma solo per le categorie e le provenienze indicate negli allegati aggiornati; prevede inoltre un periodo transitorio per alcune partite già spedite prima dell’entrata in vigore.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110: modifica del regolamento (UE) 2019/1793 sui controlli rafforzati all’ingresso nell’Unione
Il regolamento aggiorna il regime UE di incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza per determinate partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi. La revisione si fonda sulle informazioni provenienti dal sistema RASFF e dai controlli effettuati dagli Stati membri, con l’obiettivo di adeguare gli elenchi e le frequenze di controllo ai rischi attuali per la salute umana.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, adottato in attuazione del regolamento (CE) n. 178/2002 e del regolamento (UE) 2017/625. La Commissione richiama, tra i motivi della modifica, la necessità di tenere conto di nuove notifiche RASFF, di dati sui controlli ufficiali svolti dagli Stati membri nel secondo semestre 2022 e del persistere o dell’emergere di rischi legati a micotossine, aflatossine, residui di antiparassitari, pentaclorofenolo e diossine, contaminazioni microbiologiche, coloranti Sudan, rodammina B e tossine vegetali.
Ambito di applicazione
Le misure riguardano partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da specifici paesi terzi e, in un caso peculiare, partite spedite nell’Unione da un paese terzo diverso dal paese di origine. Il regime opera tramite due strumenti distinti:
- maggiori controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo (allegato I);
- condizioni speciali di ingresso, con obbligo di certificazione e, nei casi previsti, di risultati del campionamento e delle analisi (allegato II).
Le misure si applicano solo ai prodotti e alle provenienze espressamente elencati negli allegati aggiornati; non esiste quindi un divieto generale di importazione, ma un sistema selettivo di gestione del rischio.
Riformulazione dell’articolo 1 del regolamento 2019/1793
Il regolamento riscrive l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), per chiarire la struttura del regime. Sono ora distinte tre categorie:
- partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi contenenti prodotti dell’allegato II, punto 1;
- alimenti costituiti da due o più ingredienti contenenti in misura superiore al 20% prodotti elencati nell’allegato II, punto 1, a causa del rischio di aflatossine;
- alimenti e mangimi di origine non animale spediti nell’Unione da un paese terzo diverso dal paese di origine e contenenti prodotti dell’allegato II, punto 3.
Aggiornamento degli allegati: inserimenti, trasferimenti e soppressioni
L’intervento principale consiste nella sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento 2019/1793. Molte voci vengono inserite o mantenute con nuove frequenze di controllo, mentre altre vengono soppresse perché il rischio è diminuito o perché le merci non risultano più importate da un periodo significativo.
Tra le principali nuove inclusioni nell’allegato I figurano:
- mela cannella dall’Egitto, con controlli di identità e fisici al 20%;
- semi di cumino dall’India, al 20%;
- papaya verde dal Messico, al 20%;
- tahini e halva dalla Siria, al 20%.
Tra le principali esclusioni dall’allegato I vi sono, in particolare:
- albicocche secche e albicocche preparate o conservate dall’Uzbekistan;
- carrube e derivati dalla Malaysia;
- semi di cocomero e prodotti derivati dalla Nigeria;
- arachidi e prodotti ottenuti da arachidi dal Senegal.
Inoltre, varie voci vengono trasferite dall’allegato II all’allegato I perché non si ritiene più necessario mantenere le condizioni speciali di ingresso, pur permanendo un livello rafforzato di controlli ufficiali.
Incremento o riduzione delle frequenze dei controlli
Il regolamento adegua numerose frequenze di controlli di identità e fisici in funzione dell’evoluzione del rischio. Tra gli esempi più rilevanti:
- Egitto: peperoni dolci, peperoni Capsicum e arance al 30%; mela cannella al 20%;
- India: frutti della moringa al 20%, riso al 10%, guaiava al 30%, semi di cumino al 20%, peperoni Capsicum al 10%, carrube e derivati al 20%;
- Sri Lanka: gotu kola e mukunuwenna al 50%;
- Turchia: melagrane al 30%, peperoni Capsicum al 20%, semi di cumino al 20%, origano secco al 20%, carrube e derivati al 20%;
- Vietnam e Corea del Sud: spaghetti orientali istantanei contenenti spezie/condimenti o salse al 20%.
Per alcune merci la percentuale resta elevata o viene mantenuta per ragioni prudenziali, nonostante il miglioramento della conformità osservato nei controlli ufficiali.
Prodotti per i quali cessano le condizioni speciali di ingresso
Per diversi prodotti la Commissione ritiene non più giustificato mantenere l’obbligo di certificato ufficiale associato alle condizioni speciali di ingresso. Ciò accade, tra gli altri, per:
- peperoni dolci e altri Capsicum dalla Repubblica dominicana;
- peperoni Capsicum dall’India;
- carrube e derivati dall’India, dalla Turchia e dalla Malaysia;
- spaghetti orientali istantanei dalla Corea del Sud e dal Vietnam;
- gomma di guar dall’India.
In questi casi, gli Stati membri devono continuare a effettuare i controlli ufficiali per conservare l’attuale livello di conformità, ma la partita non è più soggetta al più gravoso regime documentale dell’allegato II.
Regime speciale per i semi di albicocca non trasformati dalla Turchia
La misura più incisiva riguarda i semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia e destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale. Per tali partite:
- la voce è spostata dall’allegato I all’allegato II, punto 1;
- è richiesto un certificato ufficiale che attesti la conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006;
- al certificato devono essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi;
- la frequenza dei controlli di identità e fisici è fissata al 50%.
La Commissione motiva la misura con il persistere di un elevato tasso di non conformità e con il grave rischio per la salute umana legato alla possibile contaminazione da cianuro.
Regime speciale per i pistacchi originari degli Stati Uniti spediti dalla Turchia
È introdotta una nuova disciplina per i pistacchi e prodotti derivati originari degli Stati Uniti ma spediti nell’Unione dalla Turchia. Tali partite vengono inserite nell’allegato II, punto 3, e sono soggette a:
- certificato ufficiale rilasciato dalle autorità competenti della Turchia;
- risultati del campionamento a supporto del certificato;
- controlli di identità e fisici al 50%.
La finalità è prevenire il rischio di aflatossine emerso dalle notifiche RASFF e dai controlli del secondo semestre 2022.
Altre modifiche puntuali agli allegati
Il regolamento apporta anche correzioni tecniche e aggiornamenti mirati, tra cui:
- aggiunta della dicitura “compresi i miscugli” e dei relativi codici NC per le arachidi della Bolivia nell’allegato II;
- estensione o chiarimento dell’uso previsto di alcuni prodotti, come i semi di sesamo dall’India anche per mangimi;
- aggiornamenti delle note di rischio e dei riferimenti ai metodi di campionamento e analisi;
- precisazione che le partite spedite da un paese terzo diverso dal paese di origine rientrano nel nuovo punto 3 dell’allegato II.
Periodo transitorio
Per evitare incertezze operative, è previsto un regime transitorio fino al 27 agosto 2023 per:
- le partite di semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia e destinate al consumatore finale, spedite prima dell’entrata in vigore;
- le partite di pistacchi e prodotti derivati originari degli Stati Uniti e spedite dalla Turchia prima dell’entrata in vigore.
Tali partite possono entrare nell’Unione senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento 2019/1793.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento del campo di applicazione dell’articolo 1 del regolamento 2019/1793
La lettera b) dell’articolo 1, paragrafo 1, è sostituita per chiarire che le misure riguardano: i) partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi contenenti prodotti elencati nell’allegato II, punto 1; ii) alimenti costituiti da due o più ingredienti contenenti prodotti dell’allegato II, punto 1 in misura superiore al 20%; iii) alimenti e mangimi di origine non animale spediti nell’Unione da un paese terzo diverso dal paese di origine e contenenti prodotti elencati nell’allegato II, punto 3.
Nuove condizioni speciali di ingresso e nuovo allegato II, punto 3
Viene introdotta una nuova categoria di partite soggette a condizioni speciali di ingresso per merci spedite nell’Unione da un paese terzo diverso dal paese di origine, con obbligo di certificato ufficiale e risultati di campionamento/analisi nei casi previsti dall’allegato II, punto 3. In tale punto sono ricompresi, in particolare, i pistacchi e prodotti derivati originari degli Stati Uniti e spediti dalla Turchia.
Modifiche agli elenchi di prodotti dell’allegato I
Numerosi prodotti vengono inseriti, esclusi o mantenuti nell’allegato I con diversa frequenza di controlli di identità e fisici. Tra gli inserimenti principali figurano: mela cannella dall’Egitto (20%), semi di cumino dall’India (20%), papaya verde dal Messico (20%), tahini e halva dalla Siria (20%). Tra le soppressioni figurano, tra gli altri, albicocche secche dall’Uzbekistan, carrube e derivati dalla Malaysia, semi di cocomero dalla Nigeria e arachidi dal Senegal, perché non più importati o non più giustificati i controlli rafforzati.
Riallocazione di prodotti dall’allegato II all’allegato I
Alcune merci non sono più soggette a condizioni speciali di ingresso, ma restano sottoposte a maggiori controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Sono trasferiti dall’allegato II all’allegato I, tra gli altri: peperoni dolci e altri Capsicum dalla Repubblica dominicana, arachidi dal Gambia e dal Sudan, peperoni Capsicum dall’India, carrube e derivati dall’India e dalla Turchia, spaghetti orientali istantanei dalla Corea del Sud e dal Vietnam.
Aumento o riduzione delle frequenze di controllo
Per diversi prodotti viene modificata la frequenza dei controlli di identità e fisici, in funzione dei rischi emersi. Tra gli aumenti: peperoni, arance, melagrane, fagioli asparago, gotu kola e mukunuwenna, riso, guaiava, gombi, pitahaya, foglie di curry, semi di sesamo e altri prodotti. Le percentuali variano principalmente tra il 10%, 20%, 30%, 50% e, per alcuni casi specifici, 5% o 10%.
Semi di albicocca non trasformati dalla Turchia: condizioni speciali rafforzate e transitorio
Per i semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia e destinati al consumatore finale, il regolamento sposta la voce dall’allegato I all’allegato II, punto 1, con obbligo di certificato ufficiale attestante la conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006 e di allegazione dei risultati di campionamento e analisi. È previsto un periodo transitorio: le partite spedite prima dell’entrata in vigore possono entrare nell’Unione fino al 27 agosto 2023 senza tali documenti.
Pistacchi originari degli Stati Uniti spediti dalla Turchia: nuova disciplina
Per i pistacchi e prodotti derivati originari degli Stati Uniti ma spediti nell’Unione dalla Turchia, viene introdotto l’obbligo di condizioni speciali di ingresso nell’allegato II, punto 3. Le partite devono essere accompagnate da certificato ufficiale rilasciato dalle autorità competenti della Turchia e dalla documentazione dei risultati del campionamento; è prevista una frequenza di controlli di identità e fisici pari al 50%.
Sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento 2019/1793
Per ragioni di coerenza e chiarezza, gli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1793 sono sostituiti integralmente con il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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