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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1103

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1103 della Commissione del 6 giugno 2023 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32023R1103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma e mantiene un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite dall’India, all’esito di un riesame in previsione della scadenza ex articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037. La Commissione conclude che le sovvenzioni indiane sono persistite e che, in caso di scadenza delle misure, vi sarebbe il rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Sono fissate aliquote differenziate per i principali esportatori indiani e un’aliquota per tutte le altre imprese.

Proroga del dazio compensativo definitivo sulle importazioni di elettrodi di grafite originari dell’India, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con densità apparente pari o superiore a 1,65 g/cm3 e resistenza elettrica pari o inferiore a 6,0 μΩ.m, nonché dei relativi nippli, importati insieme o separatamente, classificati ai codici NC ex 8545 11 00 ed ex 8545 90 90 e ai codici TARIC 8545110010 e 8545909010, quando originari dell’India. Le aliquote individuali si applicano solo ai produttori espressamente elencati e previa presentazione di una fattura commerciale valida con specifica dichiarazione di origine; in difetto, si applica l’aliquota residuale per tutte le altre società.

Dazio compensativo definitivo sulle importazioni di elettrodi di grafite originari dell’India

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1103 della Commissione mantiene le misure compensative già in vigore sulle importazioni nell’Unione di elettrodi di grafite originari dell’India, a seguito di un riesame in previsione della scadenza svolto ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037. La Commissione ritiene che le sovvenzioni indiane siano persistite durante il periodo dell’inchiesta di riesame e che, in caso di cessazione delle misure, si verificherebbe con ogni probabilità una reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il prodotto interessato è costituito da elettrodi di grafite del tipo utilizzato per forni elettrici, con densità apparente pari o superiore a 1,65 g/cm3 e resistenza elettrica pari o inferiore a 6,0 μΩ.m, nonché dai relativi nippli, importati insieme o separatamente. Il prodotto è classificato ai codici NC ex 8545 11 00 ed ex 8545 90 90, corrispondenti ai codici TARIC 8545110010 e 8545909010.

Il regolamento si applica alle importazioni originarie dell’India. Le aliquote individuali sono riservate alle società espressamente indicate nel dispositivo; tutte le altre importazioni da imprese non menzionate sono soggette all’aliquota residuale.

Esito del riesame: persistenza delle sovvenzioni

La Commissione esamina una serie di regimi di sostegno indiani, distinguendo tra regimi già considerati nelle indagini precedenti e regimi supplementari emersi successivamente. Tra i regimi principali vi sono:

  • Advance Authorization Scheme (AAS)
  • Merchandise Exports from India Scheme (MEIS)
  • Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCGS)
  • Duty Drawback Scheme (DDS)
  • Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RODTEP)
  • Interest Equalisation Scheme (IES)

Per HEG Limited, unico produttore esportatore indiano che ha collaborato in modo sostanziale su questi aspetti, la Commissione accerta tassi di sovvenzione compensabili pari a:

  • 1,66 % per l’AAS
  • 0,87 % per il MEIS
  • 0,31 % per l’EPCGS
  • 1,27 % per il DDS
  • 0,59 % per il RODTEP
  • 0,71 % per l’IES

Il totale complessivo è pari al 5,41 %, dunque superiore alla soglia minima di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

Analisi dei principali regimi di sostegno

AAS

La Commissione conclude che l’AAS, nella forma effettivamente utilizzata da HEG, non soddisfa i requisiti di un sistema ammissibile di restituzione del dazio. Il meccanismo di verifica del consumo effettivo dei fattori produttivi non è ritenuto idoneo: le norme SION, risalenti al 1998 e mai aggiornate, non consentono di controllare con sufficiente precisione il consumo effettivo, e non è stato possibile tracciare i fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato. Ne deriva la compensabilità della sovvenzione.

MEIS

Il MEIS attribuisce crediti di dazio in funzione delle esportazioni effettuate verso determinati mercati. La Commissione lo considera una sovvenzione specifica e compensabile perché condizionata all’andamento delle esportazioni e non collegata al consumo effettivo di input. Pur essendo stato sospeso dal 1o gennaio 2021, il regime ha continuato a produrre effetti nel PIR, anche per effetto della possibilità di richiedere retroattivamente i benefici e di utilizzarli successivamente fino al 15 settembre 2023.

EPCGS

L’EPCGS agevola l’importazione di beni strumentali, nuovi o usati entro certi limiti, subordinandola a un impegno di esportazione. La Commissione lo qualifica come sovvenzione compensabile, poiché il governo rinuncia a entrate da dazi e il beneficio è connesso alle esportazioni. Per HEG il tasso accertato è pari allo 0,31 %.

DDS

Il DDS prevede un rimborso del dazio espresso come percentuale del valore FOB esportato. La Commissione ritiene che non esista un nesso sufficientemente verificabile tra il rimborso e i dazi effettivamente sostenuti sui fattori produttivi importati, né un sistema efficace di verifica del consumo di input; pertanto il regime non è considerato un meccanismo ammissibile di restituzione del dazio. Il tasso accertato per HEG è pari all’1,27 %.

RODTEP

Il RODTEP, introdotto in sostituzione del MEIS, è considerato dalla Commissione un regime compensabile analogo, poiché conferisce crediti di dazio trasferibili a fronte delle esportazioni e non richiede la prova dell’effettivo consumo di input importati. Il tasso accertato per HEG è pari allo 0,59 %.

IES

L’IES consiste in una compensazione degli interessi sui crediti all’esportazione in rupie, che riduce il costo del finanziamento per gli esportatori. La Commissione lo qualifica come sovvenzione sotto forma di finanziamento agevolato, specifica e condizionata all’export. Per HEG il tasso è pari allo 0,71 %.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione riconosce che il prodotto simile è fabbricato da sette produttori dell’Unione, che costituiscono l’industria dell’Unione. Nel periodo esaminato il consumo dell’Unione è diminuito del 10 %, mentre la produzione e le vendite dell’industria dell’Unione sono calate e la quota di mercato è scesa dal 77 % al 70 %.

Le importazioni dall’India sono aumentate complessivamente e hanno raggiunto una quota di mercato del 5 % nel PIR, con un prezzo medio crollato da 13 756 EUR/tonnellata nel 2018 a 2 747 EUR/tonnellata nel PIR. Il margine medio di undercutting è stato determinato al 41,1 %. Nonostante tale pressione, la Commissione conclude che nel PIR l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, ma si trova in una situazione di vulnerabilità generale.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

Poiché le misure in vigore hanno impedito un pregiudizio pieno nel PIR ma l’industria resta fragile, la Commissione valuta il rischio di reiterazione in caso di scadenza. Sono considerati decisivi:

  • la capacità produttiva inutilizzata in India, stimata in circa 39 000 tonnellate nel PIR e potenzialmente in 59 000 tonnellate entro l’inizio del 2023;
  • l’orientamento all’esportazione dei produttori indiani;
  • le restrizioni nei mercati terzi, incluse le misure antidumping in altri paesi;
  • l’attrattiva del mercato dell’Unione, dove le esportazioni indiane continuano nonostante le misure;
  • i livelli di prezzo, significativamente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione.

La Commissione ritiene probabile che, senza misure, le esportazioni sovvenzionate dall’India aumenterebbero e aggraverebbero la situazione economica dell’industria dell’Unione, con rischio di perdita di redditività, posti di lavoro e capacità di investimento.

Interesse dell’Unione

La Commissione valuta gli interessi dell’industria dell’Unione, degli importatori, degli operatori commerciali e degli utilizzatori. Considera che l’industria dell’Unione beneficerà del mantenimento delle misure perché ciò impedirà un’ulteriore pressione dei prezzi e sosterrà gli investimenti futuri. Per contro, la mancata collaborazione di importatori e utilizzatori impedisce di evidenziare effetti negativi significativi a loro carico; pertanto il mantenimento delle misure non è ritenuto contrario all’interesse dell’Unione.

Dispositivo e adempimenti pratici

Le aliquote del dazio compensativo definitivo sono:

  • 6,3 % per Graphite India Limited, codice TARIC A530
  • 7,0 % per HEG Limited, codice TARIC A531
  • 7,2 % per tutte le altre società, codice TARIC A999

L’aliquota individuale si applica solo se viene presentata alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida con dichiarazione firmata che attesti la fabbricazione del prodotto da parte della società indicata in India e la completezza ed esattezza delle informazioni. In mancanza di tale documentazione, si applica il dazio residuale.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Mantenimento del dazio compensativo definitivo

È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame originarie dell’India. Le aliquote sono pari al 6,3 % per Graphite India Limited (codice addizionale TARIC A530), al 7,0 % per HEG Limited (A531) e al 7,2 % per tutte le altre società (A999).

Identificazione del prodotto e prodotti simili

Il prodotto interessato è costituito da elettrodi di grafite per forni elettrici, con densità apparente di almeno 1,65 g/cm3 e resistenza elettrica non superiore a 6,0 μΩ.m, più i relativi nippli. La Commissione conferma che il prodotto fabbricato e venduto in India, quello venduto nell’Unione e quello oggetto del riesame sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Sussistenza di sovvenzioni compensabili

La Commissione qualifica come sovvenzioni compensabili diversi regimi indiani, tra cui AAS, MEIS, EPCGS, DDS, RODTEP e IES, ritenendoli contributi finanziari del governo indiano che conferiscono un vantaggio e sono specifici perché condizionati all’export. Per i regimi esaminati vengono individuati tassi di sovvenzione per HEG pari all’1,66 % (AAS), 0,87 % (MEIS), 0,31 % (EPCGS), 1,27 % (DDS), 0,59 % (RODTEP) e 0,71 % (IES), per un totale del 5,41 %.

Esclusione della qualificazione come sistema ammissibile di restituzione del dazio

I regimi AAS, MEIS, RODTEP e DDS non sono ritenuti sistemi ammissibili di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva ai sensi dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base, perché mancano meccanismi efficaci di verifica dei fattori produttivi effettivamente utilizzati e/o il vantaggio non è calcolato in funzione dell’effettivo consumo di input.

Persistenza delle sovvenzioni e rischio di reiterazione

Poiché il produttore esportatore collaborante ha continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili e la maggior parte dei regimi è disponibile a livello nazionale, la Commissione conclude che le sovvenzioni persistono. Tenuto conto della capacità inutilizzata in India, dell’attrattiva del mercato dell’Unione e dei prezzi di esportazione, la Commissione ritiene probabile un significativo aumento delle importazioni sovvenzionate in caso di scadenza delle misure.

Pregiudizio e interesse dell’Unione

La Commissione rileva che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel PIR, ma versa in una situazione di vulnerabilità, con calo di produzione, vendite, quota di mercato, occupazione, produttività e redditività. Conclude che non vi sono motivi imperativi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure, mentre la proroga è nell’interesse dell’industria dell’Unione.

Condizioni applicative e fattura commerciale

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione firmata che attesti che il prodotto è stato fabbricato dalla società indicata in India e che le informazioni sono complete ed esatte. In mancanza, si applica il dazio per tutte le altre società.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

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