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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1102

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1102 della Commissione del 6 giugno 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32023R1102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, all’esito di un riesame in previsione della scadenza, la persistenza del dumping nelle importazioni dall’India di alcuni sistemi di elettrodi di grafite e il rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. La Commissione conclude che, in caso di cessazione delle misure, aumenterebbero le importazioni a prezzi dumping, con effetti negativi sulla situazione economica dell’industria europea. Vengono quindi mantenuti i dazi antidumping definitivi già in vigore, con aliquote differenziate per due esportatori indiani e un’aliquota residuale per tutte le altre società.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con densità apparente pari o superiore a 1,65 g/cm3 e resistenza elettrica pari o inferiore a 6,0 μΩ.m, nonché dei relativi nippli importati insieme o separatamente, classificati ai codici NC ex 8545 11 00 ed ex 8545 90 90 (codici TARIC 8545110010 e 8545909010), originari dell’India. Sono previste aliquote individuali per Graphite India Limited e HEG Limited; tutte le altre società indiane sono soggette all’aliquota residuale. L’applicazione delle aliquote individuali richiede una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Dazio antidumping definitivo su elettrodi di grafite originari dell’India

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1102 della Commissione conclude un riesame in previsione della scadenza e mantiene le misure antidumping definitive sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India. La decisione si fonda sugli articoli 11, paragrafo 2, e 21 del regolamento (UE) 2016/1036, nonché sull’analisi della persistenza del dumping, del rischio di reiterazione del pregiudizio e dell’interesse dell’Unione.

Contesto procedurale

Le misure antidumping sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite dall’India erano già state istituite e prorogate in precedenti atti del Consiglio e della Commissione. Il presente regolamento interviene dopo la presentazione, da parte dei produttori dell’Unione rappresentanti circa il 90 % della produzione unionale, di una domanda di riesame in previsione della scadenza depositata il 9 dicembre 2021. La Commissione ha aperto il riesame il 9 marzo 2022, con riferimento al periodo dell’inchiesta di riesame 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 e al periodo in esame 1° gennaio 2018 - fine PIR.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto interessato è costituito da elettrodi di grafite per forni elettrici con densità apparente pari o superiore a 1,65 g/cm3 e resistenza elettrica pari o inferiore a 6,0 μΩ.m, comprensivi dei relativi nippli, importati congiuntamente o separatamente, classificati ai codici NC ex 8545 11 00 ed ex 8545 90 90 e ai codici TARIC 8545110010 e 8545909010. La Commissione conferma che il prodotto importato, quello fabbricato e venduto sul mercato interno indiano e quello prodotto e venduto nell’Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi, e sono quindi prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Esito sull’esistenza del dumping

Poiché i produttori esportatori indiani non hanno collaborato al questionario, la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Il valore normale è stato determinato in 3 788 EUR/tonnellata, mentre il prezzo all’esportazione, ricostruito su base franco fabbrica a partire dai dati Eurostat, è stato pari a 2 558 EUR/tonnellata. Dal confronto tra i due valori è emerso un margine medio ponderato di dumping del 44,7 % espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. La Commissione conclude pertanto che le pratiche di dumping sono proseguite nel periodo dell’inchiesta di riesame.

Rischio di persistenza del dumping

La Commissione ritiene che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni indiane continuerebbero o riprenderebbero a condizioni di dumping. La valutazione si fonda su diversi elementi: capacità produttiva e capacità inutilizzata in India, livelli e destinazioni delle esportazioni indiane verso paesi terzi, presenza di misure antidumping in altri mercati, e attrattiva del mercato dell’Unione. La capacità inutilizzata è stimata in circa 39 000 tonnellate nel PIR, con prospettiva di crescita fino a 59 000 tonnellate; ciò rafforza il rischio di aumento dei volumi esportati verso l’Unione.

Analisi del pregiudizio per l’industria dell’Unione

La Commissione riconosce che l’industria dell’Unione ha attraversato una fase di vulnerabilità, con calo di produzione, vendite, quota di mercato, produttività e redditività. Tuttavia conclude che, nel periodo di riesame, non si è verificato un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Il quadro economico negativo è stato influenzato dal calo del consumo dell’Unione, dagli effetti della pandemia di COVID-19 e dalla pressione competitiva delle importazioni a basso prezzo dall’India e dalla Cina. Nonostante ciò, i profitti dell’industria sono rimasti positivi.

Reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza

Poiché il pregiudizio attuale non è stato qualificato come notevole, la Commissione concentra l’analisi sul rischio di reiterazione. Conclude che l’ampia capacità inutilizzata in India, la destinazione limitata delle esportazioni verso altri mercati, la presenza di dazi in altri paesi terzi e la persistenza dell’attrattiva del mercato unionale rendono probabile un aumento rilevante delle importazioni indiane a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. La pressione sui prezzi sarebbe tale da aggravare ulteriormente la situazione economica dell’industria unionale e porre a rischio la sua sostenibilità.

Interesse dell’Unione

La Commissione considera l’interesse dell’industria dell’Unione, degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori, ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base. Poiché nessun importatore, operatore commerciale o utilizzatore ha collaborato, non emergono elementi contrari al mantenimento delle misure. La Commissione ritiene che la proroga dei dazi sia nell’interesse dell’industria dell’Unione e non comporti effetti negativi di rilievo per gli altri operatori.

Misura finale e adempimenti doganali

L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo: 9,4 % per Graphite India Limited, 0 % per HEG Limited e 8,5 % per tutte le altre società indiane. Per applicare le aliquote individuali è necessaria una fattura commerciale valida con una dichiarazione specifica che attesti produttore, quantità, origine e completezza/accuratezza delle informazioni. In assenza della fattura, si applica l’aliquota residuale. Restano ferme, salvo diversa indicazione, le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e conferma del riesame

Il regolamento adotta le conclusioni di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e mantiene i dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originario dell’India.

Definizione del prodotto interessato

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da elettrodi di grafite per forni elettrici con densità apparente di almeno 1,65 g/cm3 e resistenza elettrica non superiore a 6,0 μΩ.m, oltre ai relativi nippli, importati insieme o separatamente, classificati ai codici NC ex 8545 11 00 ed ex 8545 90 90, con corrispondenti codici TARIC 8545110010 e 8545909010.

Aliquote del dazio antidumping

Sono previste le seguenti aliquote sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto: 9,4 % per Graphite India Limited (codice addizionale TARIC A530), 0 % per HEG Limited (codice addizionale TARIC A531) e 8,5 % per tutte le altre società (codice addizionale TARIC A999).

Condizione documentale per le aliquote individuali

Le aliquote individuali si applicano solo se alle autorità doganali degli Stati membri è presentata una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata dal responsabile dell’entità che emette la fattura, con formula prescritta dal regolamento. In mancanza della fattura, si applica l’aliquota per tutte le altre società.

Base giuridica e motivazione sostanziale

La Commissione accerta, sulla base dei dati disponibili e in ragione della mancata collaborazione dei produttori esportatori indiani, che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame, con margine medio ponderato del 44,7 %.

Rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio

La Commissione ritiene probabile, in caso di scadenza delle misure, un aumento significativo delle esportazioni indiane a prezzi dumping, anche alla luce della capacità inutilizzata in India, dell’attrattiva del mercato dell’Unione e delle misure antidumping in vigore in altri paesi terzi. Conclude inoltre che la scadenza delle misure comporterebbe verosimilmente la reiterazione di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione.

Interesse dell’Unione

La Commissione conclude che non esistono validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure, ritenendo che la proroga sia nell’interesse dell’industria dell’Unione e non comporti effetti negativi di rilievo per importatori, operatori commerciali o utilizzatori.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingpolitica commercialedogane

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