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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1104

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1104 della Commissione del 6 giugno 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo alle tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali

Normativa europea32023R1104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le tariffe dovute all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali per adeguarle all’inflazione, ai costi effettivi dei procedimenti e all’evoluzione delle attività dell’Ufficio. Vengono aumentate la tassa annuale e la tassa di ricorso, introdotte nuove tasse amministrative per nullità e opposizione, e rivista la tabella delle tariffe per l’esame tecnico delle varietà. Le modifiche si applicano dal 1o luglio 2023.

Modifica del regolamento (CE) n. 1238/95 sulle tasse dovute all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali, con aggiornamento degli importi e dell’allegato sulle tariffe per l’esame tecnico.

Ambito di applicazione

Si applica alle tasse percepite dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali nell’ambito della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, in particolare: tassa annuale dovuta dal titolare della privativa, tassa di ricorso, tasse amministrative per specifici servizi e nuove tasse amministrative per dichiarazione di nullità e opposizione scritta. Si applica altresì alle tariffe per l’organizzazione e la realizzazione dell’esame tecnico delle varietà ai fini della domanda di privativa. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; si applica dal 1o luglio 2023.

Modifica delle tasse dovute all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1104 modifica il regolamento (CE) n. 1238/95, che disciplina le tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali nell’ambito della privativa comunitaria per ritrovati vegetali. L’intervento si fonda sull’articolo 113 del regolamento (CE) n. 2100/94 ed è motivato, secondo i considerando, dall’esigenza di adeguare gli importi all’inflazione, coprire i costi reali di alcune procedure e assicurare il funzionamento dell’Ufficio.

Ambito di applicazione

Le modifiche incidono sulle somme dovute dai titolari della privativa, dai ricorrenti e dagli utenti di specifici servizi amministrativi dell’Ufficio. Rilevano inoltre le tariffe per l’esame tecnico delle varietà oggetto di domanda di privativa, disciplinate dall’allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95. Il regolamento ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri e si applica dal 1o luglio 2023.

Tassa annuale sulla privativa

L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1238/95 è sostituito per fissare in 380 EUR la tassa annuale dovuta da ciascun titolare per ogni anno di validità della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, richiamando l’articolo 113, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 2100/94.

Tassa di ricorso

L’articolo 11, paragrafo 1, è sostituito e stabilisce una tassa di ricorso di 2 100 EUR per l’espletamento della procedura di ricorso ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base. Il considerando evidenzia che l’aumento è giustificato dalla maggiore complessità dei procedimenti e dal fatto che l’importo precedente non copriva i costi effettivi.

Tasse amministrative e potere di fissazione del presidente

L’articolo 12 viene riscritto per attribuire al presidente dell’Ufficio il potere di fissare l’importo di varie tasse amministrative. Tra queste figurano: la tassa prevista all’articolo 8, paragrafo 5; le copie certificate di documenti; la tassa amministrativa di cui all’articolo 82, paragrafo 2, del regolamento di procedura; la tassa per la dichiarazione di nullità della privativa; la tassa per l’opposizione scritta alla concessione della privativa.

Il presidente può anche subordinare la prestazione dei servizi corrispondenti al pagamento anticipato. La modifica risponde all’esigenza, richiamata nei considerando, di coprire le spese amministrative derivanti dall’aumento dell’attività e di allineare le entrate ai costi.

Nuove voci relative a nullità e opposizione

Il regolamento introduce espressamente, nel novero delle tasse amministrative, due nuove voci: la tassa relativa alla dichiarazione di nullità della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2100/94, e la tassa amministrativa relativa all’opposizione scritta alla concessione di una privativa, ai sensi dell’articolo 59 del medesimo regolamento.

Tariffe per l’esame tecnico delle varietà

L’allegato I è sostituito e aggiorna le tariffe dovute per l’esame tecnico delle varietà. Il considerando segnala che l’aggiornamento tiene conto dell’andamento dei costi degli uffici d’esame e dell’inflazione, oltre a una diversa collocazione di alcune specie: la colza viene inclusa nel gruppo delle altre specie agricole e le fragole nel gruppo delle altre specie di frutta.

Le nuove tariffe sono articolate per gruppi di spesa e comprendono, tra le altre, le seguenti categorie:

  • patata: 2 580 EUR;
  • graminacee: 3 650 EUR;
  • altre specie agricole: 1 980 EUR;
  • mela e altre specie di frutta: 4 130 EUR;
  • specie ornamentali, con importi variabili in funzione della presenza di raccolta di riferimento vivente, del tipo di prova in serra o all’aperto e di condizioni fitosanitarie speciali;
  • ortaggi: 3 570 EUR per prove in serra e 3 280 EUR per prove all’aperto.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 1o luglio 2023. Il testo finale ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Aumento della tassa annuale

L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1238/95 è sostituito: il titolare della privativa comunitaria per varietà vegetali deve pagare all’Ufficio una tassa annuale di 380 EUR per ogni anno di validità della privativa, ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 2100/94.

Aumento della tassa di ricorso

L’articolo 11, paragrafo 1, è sostituito: il ricorrente deve versare una tassa di ricorso pari a 2 100 EUR per la procedura di ricorso ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base.

Tasse amministrative fissate dal presidente dell’Ufficio

L’articolo 12, paragrafo 1, è sostituito e attribuisce al presidente dell’Ufficio il potere di fissare l’importo delle tasse amministrative per: la tassa prevista all’articolo 8, paragrafo 5; le copie certificate di documenti; la tassa amministrativa di cui all’articolo 82, paragrafo 2, del regolamento di procedura; la tassa relativa alla dichiarazione di nullità della privativa; la tassa relativa all’opposizione scritta alla concessione della privativa.

Pagamento anticipato dei servizi

L’articolo 12, paragrafo 2, è sostituito: il presidente dell’Ufficio può subordinare la prestazione dei servizi indicati nel paragrafo 1, lettere da a) a e), al pagamento anticipato.

Nuove tasse per nullità e opposizione

Tra le tasse amministrative da fissare sono espressamente incluse la tassa per la dichiarazione di nullità della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2100/94, e la tassa amministrativa relativa all’opposizione scritta alla concessione di una privativa comunitaria per varietà vegetali, di cui all’articolo 59 del medesimo regolamento.

Revisione dell’allegato I sulle tariffe di esame tecnico

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 è sostituito. Le tariffe per l’esame tecnico sono aggiornate e riorganizzate per gruppi di spesa: patata, graminacee, altre specie agricole, mela, altre specie di frutta, specie ornamentali e ortaggi, con importi differenziati tra prove in serra, all’aperto e, per talune ornamentali, in presenza o meno di raccolta di riferimento vivente e di condizioni fitosanitarie speciali.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o luglio 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiediritto dei brevetti vegetaliagricolturatasse e diritti amministrativiprocedimenti amministrativi e di ricorso

Testo integrale

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