Regolamento (UE) 2023/1101
Regolamento (UE) 2023/1101 della Commissione del 6 giugno 2023 relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento respinge l’autorizzazione di una particolare indicazione sulla salute riguardante gli alimenti biologici, ritenendo non soddisfatti i requisiti scientifici richiesti dal regolamento (CE) n. 1924/2006. La Commissione si conforma al parere dell’EFSA, che ha evidenziato l’insufficiente caratterizzazione dell’alimento oggetto dell’indicazione e l’assenza di un nesso di causa-effetto dimostrato. Di conseguenza, l’indicazione non viene inserita nell’elenco delle indicazioni sulla salute consentite dell’Unione.
Rifiuto dell'autorizzazione di una specifica indicazione sulla salute relativa agli alimenti biologici e alla protezione delle cellule e del DNA dai danni ossidativi, ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a una singola indicazione sulla salute proposta nell'ambito dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, relativa agli alimenti biologici e rivolta alla popolazione bersaglio di bambini e ragazzi sani tra i 3 e i 15 anni. La misura riguarda l'inclusione o meno dell'indicazione nell'elenco dell'Unione delle indicazioni sulla salute consentite. Non disciplina in generale gli alimenti biologici, ma esclusivamente la possibilità di utilizzare la specifica indicazione riportata nell'allegato.
Rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute relativa agli alimenti biologici
Il regolamento della Commissione del 6 giugno 2023 interviene nell’ambito della disciplina UE sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, in particolare del regolamento (CE) n. 1924/2006. Esso respinge una specifica indicazione sulla salute proposta per gli alimenti biologici, in quanto non soddisfa i requisiti per l’inserimento nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione.
Contesto normativo e procedura
La Commissione ricorda che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute sono vietate salvo autorizzazione e inclusione nell’elenco unionale. Le domande possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente, che trasmette quelle valide all’EFSA, la quale informa senza indugio gli Stati membri e la Commissione e formula un parere scientifico.
Nel caso concreto, la domanda è stata presentata dall’Istituto internazionale per l’ambiente e la salute pubblica di Cipro, Università di tecnologia di Cipro, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, per un’indicazione rivolta a bambini e ragazzi sani tra i 3 e i 15 anni. L’indicazione proposta era: "Gli alimenti biologici (con livelli di residui di antiparassitari inferiori a quelli degli alimenti convenzionali) contribuiscono alla protezione delle cellule e delle molecole del corpo (lipidi e DNA) dai danni ossidativi".
Valutazione scientifica dell’EFSA
Il 20 ottobre 2021 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell’EFSA (EFSA Journal 2021;19(10):6847; domanda Q-2021-00055). L’Autorità ha rilevato che il livello di residui di antiparassitari necessario per definire gli alimenti come "biologici" non era specificato né nella domanda né negli studi sull’uomo presentati a sostegno dell’indicazione.
Sulla base di tale carenza, l’EFSA ha concluso che:
- l’alimento/costituente oggetto dell’indicazione, cioè gli "alimenti biologici", non era caratterizzato in modo sufficiente;
- non era possibile stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di alimenti biologici e la protezione delle cellule e delle molecole del corpo (lipidi e DNA) dai danni ossidativi;
- l’indicazione non era conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 per essere inclusa tra le indicazioni consentite dell’Unione.
Esito: mancata inclusione nell’elenco delle indicazioni consentite
Alla luce del parere EFSA, la Commissione dispone che l’indicazione indicata nell’allegato non sia inclusa nell’elenco delle indicazioni sulla salute consentite dell’Unione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Dopo la pubblicazione del parere, non sono state ricevute osservazioni ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6, del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rifiuto dell’indicazione sulla salute
L’unica indicazione riportata nell’allegato non è inclusa nell’elenco delle indicazioni sulla salute consentite dell’Unione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006. L’indicazione riguarda gli alimenti biologici e la loro presunta capacità di contribuire alla protezione di cellule e molecole del corpo (lipidi e DNA) dai danni ossidativi.
Base scientifica e parere EFSA
La Commissione ha tenuto conto del parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, ricevuto il 20 ottobre 2021 (EFSA Journal 2021;19(10):6847, domanda Q-2021-00055). L’Autorità ha ritenuto che gli alimenti biologici non fossero sufficientemente caratterizzati nella domanda e negli studi presentati e che, sulla base dei dati disponibili, non fosse dimostrato un rapporto di causa-effetto tra consumo di alimenti biologici e protezione da danni ossidativi.
Procedura di adozione e assenza di osservazioni
La domanda era stata presentata dall’Istituto internazionale per l’ambiente e la salute pubblica di Cipro, Università di tecnologia di Cipro, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006. Dopo la pubblicazione del parere EFSA, la Commissione non ha ricevuto osservazioni ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6, del medesimo regolamento. Le misure sono state adottate in conformità al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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