Sentenza del 28/01/2016 n. 555 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ICI - Pertinenze abitazione principale - Agevolazione - Differente identificazione mappale - Irrilevanza - Indirizzo difforme - Irrilevanza - Accessorietà all'abitazione - Sussistenza agevolazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente contestava il mancato riconoscimento dell’agevolazione ICI prevista per le pertinenze dell’abitazione principale. Il box era catastalmente identificato mediante un diverso foglio o mappale e riportava un indirizzo o numero civico differente rispetto all’abitazione, ma veniva utilizzato come accessorio e posto al servizio della stessa. La questione riguardava quindi se la diversa identificazione catastale e l’indirizzo difforme fossero sufficienti a escludere il vincolo pertinenziale.
La decisione
La contestazione è stata accolta: la diversa identificazione catastale e il differente indirizzo non impediscono, di per sé, il riconoscimento della pertinenza. Ai fini dell’agevolazione rileva l’effettiva destinazione dell’immobile a servizio dell’abitazione principale e la sussistenza del rapporto di accessorietà. Il box deve quindi beneficiare del trattamento agevolato previsto per le pertinenze dell’abitazione principale, purché siano rispettati gli ulteriori requisiti di legge.
Norme richiamate
Normativa ICI sulle pertinenze dell’abitazione principale
L’agevolazione può estendersi agli immobili pertinenziali destinati in modo durevole a servizio dell’abitazione principale. La pertinenzialità non dipende necessariamente dall’identità del mappale catastale o del numero civico, ma dall’effettivo rapporto di accessorietà.
Articolo 817 del Codice civile
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.
Il vincolo pertinenziale è individuato dalla destinazione durevole del bene accessorio al servizio del bene principale. La separata identificazione catastale non esclude tale rapporto.
Massime di principio
- Per riconoscere un’agevolazione fiscale sulle pertinenze conta soprattutto la concreta destinazione del bene a servizio dell’abitazione principale, non la mera coincidenza dei dati catastali.
- Un diverso foglio, mappale, numero civico o indirizzo non esclude automaticamente la pertinenzialità, purché il collegamento funzionale con l’abitazione sia effettivo, stabile e dimostrabile.
- Il contribuente dovrebbe conservare elementi probatori del vincolo pertinenziale, quali atti di acquisto, planimetrie, titoli edilizi, situazione dei luoghi, uso effettivo e documentazione catastale.
- La valutazione resta concreta e non basta dichiarare che l’immobile è pertinenza: occorre dimostrare che sia realmente accessorio e destinato durevolmente al servizio dell’abitazione principale.
- Devono comunque essere rispettati gli eventuali limiti quantitativi, catastali e temporali previsti dalla disciplina applicabile e dai regolamenti comunali.
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