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Sentenza

Sentenza n. 1935/2026 - Roma, Sezione 4B

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, della Determinazione del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.”, pubblicata il 13 dicembre 2022 e comunicata all'esponente a mezzo PEC il 15 dicembre 2022 ; della Delibera del D.G. ASL Bari n. 2188 del 14/11/2022; della Delibera del D.G. ASL Barletta Andria Trani n. 1586 del 14/11/2022; della Delibera del D.G. ASL Brindisi n. 2848 del 14/11/2022; della Delibera del C.S. ASL Foggia n. 680 del 14/11/2022; della Delibera del C.S. ASL Lecce n. 392 del 14/11/2022; della Delibera del D.G. ASL Taranto n. 2501 del 14/11/2022; della Delibera del C.S. A.O.U. Ospedali Riuniti Foggia n. 596 del 14/11/2022; della Delibera del D.G. A.O.U. Policlinico di Bari n. 1148 del 14/11/2022; della Delibera del D.G. IRCCS De Bellis n. 565 del 14/11/2022; della Delibera del D.G. Istituto Tumori Bari Giovanni Paolo II n. 619 del 14/11/2022, di contenuto non conosciuto; del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, di contenuto non conosciuto; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR, nonché per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. 98/2011, dell'art. 1, comma 131, lett. b) della L. 228/2012, dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015, dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018, dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022 per violazione degli artt. 3, 9, 11, 23, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lett. e) e 117 comma 1 della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Costituzione e, in via subordinata, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 del TFUE; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Maatech S.r.l. il 24/2/2023: l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, dell'Atto Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 dell'8 febbraio 2023 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.- Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” pubblicato sul portale istituzionale della Regione l'8 febbraio 2023 (doc.15 – Atto dirigenziale di aggiornamento oneri riparto); - Delibera D.G. della ASL Brindisi n. 255 del 2 febbraio 2023 (doc.16 – Delibera ASL Brindisi n. 255/2023); - Delibera C.S. della ASL Lecce n. 134 del 3 febbraio 2023 non conosciuta; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché sconosciuto al ricorrente.

Giustizia amministrativa202300808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali, regionali e delle aziende sanitarie di certificazione del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e di quantificazione degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018, nonché successivi atti di aggiornamento e ricalcolo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni e aziende sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli atti relativi al meccanismo del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, deducendo, tra l'altro, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, certezza del diritto, legittimo affidamento, libertà di iniziativa economica, tutela della ricerca e della salute, uguaglianza, capacità contributiva, riserva di legge e legalità dell'azione amministrativa. Ha inoltre denunciato violazione della disciplina europea, della neutralità dell'IVA, della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché della normativa sulle procedure di evidenza pubblica. Sono stati dedotti vizi propri degli atti, quali tardiva e retroattiva fissazione dei tetti regionali, mancato rispetto dei termini normativi, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, insufficiente motivazione, violazione della trasparenza e della partecipazione procedimentale. Con motivi aggiunti sono stati impugnati gli atti regionali di aggiornamento e ricalcolo degli oneri di ripiano. La ricorrente ha altresì chiesto l'accesso agli atti relativi alla quantificazione della spesa regionale e degli oneri posti a suo carico, nonché la rimessione alla Corte costituzionale e, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La decisione

Il ricorso principale è stato rigettato. Il Tribunale ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback, per il periodo 2015-2018, ragionevole e proporzionato rispetto all'obiettivo di razionalizzazione della spesa sanitaria, compatibile con la riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost. e non lesivo dei principi di irretroattività e di tutela dell'affidamento. Le imprese erano infatti a conoscenza, già dal 2015 e prima delle gare, dell'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di concorrere al ripiano in caso di superamento; la successiva disciplina del 2022 ha reso operative procedure già previste, senza innovare il presupposto sostanziale dell'obbligazione. Il Collegio ha inoltre ritenuto che il payback non incida retroattivamente sulle gare o sui contratti, poiché opera esternamente sulla situazione patrimoniale complessiva dell'impresa e non modifica quantità, prezzi o condizioni delle forniture. Le censure relative alla normativa europea sulle gare sono state quindi ritenute infondate. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state compensate, con contributi unificati a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e conseguenze del relativo superamento

    Ha introdotto il tetto di spesa per i dispositivi medici e, nella formulazione originaria, poneva il superamento a carico della regione interessata.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard

    Ha fissato il tetto di spesa nazionale per i dispositivi medici a decorrere dal 2014.

  • art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    la quota di ripiano ... è pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento nell'anno 2017 e successivi

    Disciplina il tetto regionale, la certificazione del superamento, la quota di ripiano posta a carico dei fornitori e la procedura di individuazione delle aziende obbligate.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    il superamento del tetto di spesa ... è rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA

    Ha modificato la disciplina della rilevazione del superamento del tetto e della relativa certificazione.

  • art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile

    Ha introdotto la procedura specifica per le annualità 2015-2018, demandando alle regioni l'adozione dei provvedimenti di ripiano.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023

    Ha istituito un fondo destinato alle regioni e previsto, nella versione originaria, una riduzione al 48 per cento dell'importo dovuto dai fornitori che aderissero alle condizioni legislative.

  • art. 11 c.p.a.

    entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia definita dal giudice amministrativo con declinatoria di giurisdizione.

  • art. 23 Cost.

    La disciplina del payback contiene, secondo il richiamo alla Corte costituzionale, gli elementi essenziali dei soggetti obbligati e della prestazione imposta, rispettando la riserva di legge.

  • art. 41 Cost.

    libertà di iniziativa economica

    Il meccanismo del payback è stato ritenuto non lesivo della libertà di iniziativa economica, in quanto ragionevole e proporzionato all'obiettivo di razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • art. 3 Cost.

    principi di proporzionalità e ragionevolezza, certezza del diritto e tutela dell'affidamento

    Non risultano violati, poiché l'obbligo di ripiano era conoscibile già dal 2015 nei suoi tratti essenziali.

  • art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU

    Il richiamo alla Corte costituzionale esclude la violazione della tutela dei beni, poiché il prelievo era previsto da una disciplina accessibile e non sproporzionato.

  • art. 73 c.p.a.

    avviso ... della sussistenza di profili di inammissibilità per difetto di giurisdizione

    Il Collegio ha previamente segnalato alle parti la possibile questione di giurisdizione relativa ai motivi aggiunti.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 è compatibile con i principi di proporzionalità, ragionevolezza, libertà di iniziativa economica e tutela dell'affidamento quando l'obbligo di concorrere al ripiano e i criteri essenziali di quantificazione risultavano conoscibili dalla disciplina vigente già prima dello svolgimento delle gare.
  • La successiva fissazione del tetto regionale e l'adozione, negli anni successivi, degli atti procedurali di certificazione e ripiano non costituiscono retroattività sostanziale se si limitano a rendere operative obbligazioni e criteri già previsti dalla legge.
  • Il payback sui dispositivi medici opera esternamente rispetto alle procedure di gara e ai singoli contratti di fornitura: non modifica quantità, prezzi o condizioni contrattuali e, pertanto, non altera di per sé l'esito delle gare né viola i principi europei di evidenza pubblica.
  • La disciplina del payback rispetta la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. quando individua direttamente i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione e i criteri generali per determinare la quota di ripiano, anche se rimette ad atti amministrativi attività attuative e di quantificazione.
  • La controversia relativa agli atti regionali di concreta quantificazione e aggiornamento degli oneri di ripiano può essere sottratta alla giurisdizione amministrativa quando tali atti incidono su un'obbligazione patrimoniale ormai definita e non implicano un esercizio residuo di potere autoritativo; in tal caso è ammessa la riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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