Sentenza n. 3411/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fondato sulla ritenuta carenza di un'idonea sistemazione alloggiativa
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro il diniego della Questura di Lucca. In appello ha dedotto l'erroneità della sentenza per eccesso di potere derivante da carenza di istruttoria. In particolare, l'amministrazione avrebbe svolto un solo accesso, presso il domicilio dichiarato, durante il quale il soggetto indicato nella dichiarazione di ospitalità avrebbe negato che lo straniero fosse mai stato suo ospite. Il provvedimento questorile avrebbe inoltre richiamato un'ulteriore attività del personale, senza precisarne natura, modalità e risultanze documentali. L'appellante ha sostenuto che l'assenza riscontrata all'indirizzo dichiarato non dimostrava l'irreperibilità né l'assenza di un alloggio stabile ed effettivo. Ha inoltre allegato elementi sopravvenuti, consistenti nel trasferimento del domicilio in altro Comune, in una nuova dichiarazione di ospitalità, in una richiesta di rinnovo presentata alla Questura competente e nella disponibilità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il secondo motivo di primo grado è rimasto assorbito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo relativo alla carenza istruttoria e ha riformato la sentenza del TAR. Ha chiarito che l'iscrizione anagrafica costituisce una presunzione semplice della corrispondenza tra situazione di fatto e situazione giuridica, sicché l'amministrazione può superarla, ma deve svolgere un accertamento adeguato e concreto. Il requisito dell'idonea sistemazione alloggiativa non ha natura meramente formale: serve ad accertare l'effettivo e stabile inserimento sociale dello straniero e l'eventuale sua sostanziale irreperibilità. Nel caso concreto, un solo accesso e il richiamo a una non meglio precisata attività successiva non erano sufficienti a dimostrare l'irreperibilità del richiedente, ma attestavano soltanto la sua assenza dall'indirizzo dichiarato. Il successivo reperimento di un diverso domicilio non poteva incidere direttamente sulla legittimità originaria del diniego, ma confermava ex extrinseco la carenza dell'istruttoria e dimostrava la successiva presenza dei presupposti rilevante per la riedizione del potere. Il Consiglio di Stato ha quindi accolto il ricorso di primo grado e annullato il diniego, dichiarando assorbita l'ulteriore censura. L'appello è stato formalmente accolto in parte, nei sensi della motivazione. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998
Il requisito della sistemazione alloggiativa, quale presupposto per il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno, deve essere valutato in senso sostanziale, in funzione dell'accertamento dello stabile ed effettivo inserimento sociale dello straniero e della sua non sostanziale irreperibilità.
Massime di principio
- L'idonea sistemazione alloggiativa richiesta per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno costituisce un requisito sostanziale, finalizzato ad accertare lo stabile ed effettivo inserimento sociale dello straniero e non una mera formalità documentale.
- L'iscrizione anagrafica costituisce una presunzione semplice della corrispondenza tra la situazione di fatto e quella giuridica; l'amministrazione può superarla soltanto mediante un accertamento concreto, adeguato e sufficientemente documentato.
- La mera assenza dello straniero dall'indirizzo dichiarato, riscontrata all'esito di un solo accesso, non equivale di per sé alla sua irreperibilità né dimostra l'assenza di un alloggio stabile ed effettivo, e non può fondare il diniego del permesso di soggiorno senza ulteriori verifiche istruttorie.
- Gli elementi sopravvenuti non incidono direttamente sulla legittimità originaria del provvedimento, ma possono confermare ex extrinseco la carenza istruttoria che lo ha determinato e rilevare nella successiva riedizione del potere amministrativo.
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