Sentenza n. 1155/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e condannato il Ministero all’erogazione di somme complessive pari a 500,00 euro, 2.000,00 euro e 1.000,00 euro mediante buoni elettronici
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, notificata all’amministrazione e non impugnata. Il giudicato aveva accertato il diritto di ciascun docente a usufruire del beneficio annuo di 500,00 euro tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel titolo e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare, mediante buoni elettronici di corrispondente valore nominale, 500,00 euro al primo ricorrente, 2.000,00 euro al secondo e 1.000,00 euro al terzo. L’amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione al titolo nel termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza. Sono quindi risultati integrati i presupposti per l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, disponendo il pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza della parte interessata entro ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha ritenuto applicabile per analogia, anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti da decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, la disciplina relativa all’assenza di compenso per il commissario interno all’amministrazione, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico; e che i ritardi nell’esecuzione del titolo e della sentenza possono comportare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione, liquidate in 552,00 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione consente di ottenere l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto, il passaggio in giudicato del titolo e l’inerzia dell’amministrazione hanno integrato i presupposti per l’accoglimento dell’ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce presupposto per l’attivazione dell’esecuzione giudiziale.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta appartenente all’amministrazione obbligata, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta analogicamente applicabile anche alle altre condanne pecuniarie.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
La disposizione è richiamata quale norma di previsione della disciplina contenuta nell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
È richiamato, unitamente all’art. 91 c.p.c., quale fondamento della condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono state poste a carico dell’amministrazione resistente.
Massime di principio
- L’ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione obbligata e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La disciplina che esclude il compenso per il commissario ad acta appartenente all’amministrazione obbligata può essere applicata per analogia anche a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, quando l’attività commissariale rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti relativi all’incarico mediante la procedura del Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
- Il ritardo nell’esecuzione del giudicato e della sentenza di ottemperanza può costituire fonte di responsabilità amministrativa.
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