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Sentenza

Sentenza del 29/11/2021 n. 37146 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia relativa all'omessa presentazione della dichiarazione IVA per il 2008 (presentata con ritardo superiore a 90 giorni e quindi considerata omessa) e al riconoscimento di un credito IVA. L'Ufficio, in base a controlli automatizzati (DPR 600/1973 art. 36-bis e DPR 633/1972 art. 54-bis), iscriveva a ruolo l'imposta detratta ed emetteva cartella di pagamento per sanzioni e interessi. La contribuente aveva ottenuto in autotutela lo sgravio parziale del ruolo sul credito ma contestava l'applicazione di sanzioni e interessi; la CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo incompatibile l'applicazione delle sanzioni e degli interessi dopo lo sgravio e sostenendo che la negazione della detrazione richiedeva un avviso motivato di rettifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che: a) l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione omessa sono legittime (non richiedono necessariamente un atto di accertamento formale preliminare); b) l'omessa presentazione della dichiarazione IVA non fa perdere il diritto sostanziale alla detrazione se il credito è provato dalle scritture contabili e, se necessario, dalla successiva dichiarazione entro il termine biennale previsto dall'art. 19 DPR 633/1972; c) tuttavia l'omessa dichiarazione configura una violazione non meramente formale e resta sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 471/1997 art. 13, poiché comporta il mancato versamento di parte del tributo nelle scadenze e il ritardato incasso erariale. Di conseguenza la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario della contribuente relativo a sanzioni e interessi è rigettato. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Consente controlli automatizzati sulla dichiarazione dei redditi e, nel caso di omissione/irregolarità rilevabili con confronto di dati in anagrafe tributaria, l'iscrizione a ruolo e l'emissione di cartella senza necessità di un preventivo atto di accertamento motivato.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis

    Prevede il controllo formale automatizzato delle dichiarazioni IVA mediante raffronto con dati in possesso dell'Amministrazione; è idoneo a giustificare l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta in caso di omessa dichiarazione.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 19

    Stabilisce il termine per esercitare la detrazione (entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo). La norma è compatibile con la direttiva comunitaria e consente al contribuente di far valere il credito se risulta dalle scritture contabili e dalla successiva dichiarazione nei termini.

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 13

    Prevede la sanzionabilità per omissione della dichiarazione IVA che comporti mancato versamento o ritardato versamento di tributi; l'omessa presentazione che determina ritardo di incasso erariale non è una mera violazione formale non punibile.

  • D.Lgs. n. 472/1996, art. 6, comma 5-bis

    Riferimento normativo usato per distinguere le violazioni meramente formali non punibili; la Corte rileva che i requisiti per l'esclusione della punibilità non ricorrono nella fattispecie perché l'omessa dichiarazione ha inciso sui versamenti.

  • Direttiva CE 77/388 (sesta direttiva), art. 18

    Principio di neutralità IVA: il diritto alla detrazione è subordinato al possesso della fattura e alla sostanza dell'operazione; l'inosservanza di formalità nazionali non può privare il soggetto passivo del diritto alla detrazione, pur non escludendo eventuali sanzioni per le formalità violate.

  • D.P.R. n. 322/1998, art. 8

    Norma sui documenti e modalità di presentazione delle dichiarazioni; citata come riferimento alle regole formali di compilazione e presentazione, richiamata nella censura dell'Ufficio ma interpretata insieme alle norme sul controllo automatizzato.

  • D.Lgs. n. 462/1997, art. 2

    Richiamato nel motivo di ricorso; il testo lo utilizza a corredo delle disposizioni sul contenzioso e sanzioni tributarie, senza che il giudice ricavi da esso un ostacolo al controllo automatizzato.

Massime di principio

  • L'omessa presentazione della dichiarazione IVA (presentata con ritardo superiore a 90 giorni) non fa automaticamente perdere il diritto sostanziale alla detrazione del credito, se il credito è dimostrabile tramite fatture e scritture contabili e viene indicato nella dichiarazione successiva entro i termini previsti dall'art. 19 DPR 633/1972.
  • I controlli automatizzati previsti dagli artt. 54-bis DPR 633/1972 e 36-bis DPR 600/1973 possono legittimamente condurre all'iscrizione a ruolo e all'emissione di cartelle per imposte detratte in caso di omessa dichiarazione, senza che sia sempre necessaria la preventiva notifica di un atto di accertamento motivato.
  • L'esistenza del diritto alla detrazione (sostanza) prevale sulla mera irregolarità formale (forma), ma la sussistenza del diritto non esclude la responsabilità sanzionatoria e l'addebito degli interessi se l'omessa dichiarazione ha determinato mancati o ritardati versamenti (effetti finanziari sull'Erario).
  • Per contestare cartelle emesse in base a controlli automatizzati il contribuente deve documentare, nel giudizio, il carattere sostanziale ed effettivo del credito (fatture, registri IVA, e rispetto delle condizioni di detraibilità).
  • Non tutte le violazioni formali sono irrilevanti: per essere non punibili devono simultaneamente non pregiudicare l'attività di controllo e non incidere sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sui versamenti; in assenza di questi requisiti le sanzioni restano applicabili.

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