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Sentenza

Sentenza n. 1069/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, del provvedimento in data 4 febbraio 2026 con cui il Questore di Venezia ha dichiarato irricevibile l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in quello per lavoro subordinato presentata dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202600674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di irricevibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale il 27 ottobre 2021 e aveva rappresentato la propria condizione sanitaria il 28 novembre 2022. In ragione di tale situazione gli era stato rilasciato, il 20 novembre 2024, un permesso di soggiorno per cure mediche, con scadenza il 20 novembre 2025. Successivamente aveva chiesto la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. La Questura aveva dichiarato l'istanza irricevibile ritenendo che il d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, avesse eliminato la convertibilità dei permessi per cure mediche. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 7, commi 2 e 3, del d.l. n. 20/2023, sostenendo che la propria posizione si fosse consolidata anteriormente all'entrata in vigore della novella e che dovesse quindi applicarsi la disciplina previgente, favorevole alla conversione.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 20/2023 abbia eliminato in via generale la possibilità di conversione dei permessi per cure mediche, ma che i commi 2 e 3 abbiano introdotto una disciplina transitoria. Tale disciplina conserva il regime previgente per le situazioni originate da istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto, o comunque già assistite dall'invito della Questura. Nel caso concreto, la domanda di protezione internazionale e l'emersione della condizione sanitaria risalivano a prima della novella, mentre il permesso per cure mediche era stato rilasciato nel 2024 sulla base di quella situazione preesistente. La nozione di 'istanza' rilevante ai fini transitori riguarda pertanto la domanda originaria di concessione del titolo e non la successiva domanda di conversione. L'Amministrazione non poteva applicare automaticamente la disciplina sopravvenuta né introdurre ulteriori limiti temporali non previsti dalla legge. Il provvedimento di irricevibilità è stato annullato. Il Ministero dell'Interno è stato condannato alle spese di lite e al rimborso del contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata quando ricorrono le condizioni previste e le parti siano state sentite.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023

    Ha eliminato, in via generale, la possibilità di conversione dei permessi per cure mediche in permessi per motivi di lavoro.

  • art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023

    per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente

    La disciplina previgente continua ad applicarsi alle situazioni originate da istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto; il riferimento riguarda l'istanza di concessione del titolo originario e non la successiva istanza di conversione.

  • art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023

    i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge

    Mantiene la facoltà di conversione per i titoli rilasciati sulla base di una situazione anteriore alla novella, equiparando ai fini della conversione i permessi per cure mediche ai permessi collegati alla protezione internazionale.

  • art. 19, comma 1.1, terzo periodo, d.lgs. n. 286/1998

    È la disposizione richiamata quale base del permesso di soggiorno per cure mediche oggetto della disciplina transitoria.

Massime di principio

  • La disciplina transitoria dell'art. 7, commi 2 e 3, del d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, conserva la previgente possibilità di conversione dei permessi di soggiorno per cure mediche quando il titolo originario deriva da un'istanza o da una situazione di vulnerabilità emersa prima dell'entrata in vigore della novella.
  • Ai fini dell'individuazione del regime transitorio, la nozione di 'istanza' si riferisce alla domanda originaria di concessione del titolo di soggiorno, e non alla successiva domanda di conversione del titolo già rilasciato.
  • L'Amministrazione non può applicare automaticamente il divieto sopravvenuto di conversione ai permessi per cure mediche rilasciati sulla base di una situazione giuridica già consolidata anteriormente alla novella, né introdurre ulteriori condizioni ostative non previste dalla disciplina transitoria.
  • La disciplina transitoria mira a tutelare l'affidamento dello straniero nella possibilità di evoluzione del titolo di soggiorno e a evitare che la modifica normativa frustri una posizione formatasi sotto il vigore della disciplina previgente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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