Sentenza del 24/06/2016 n. 3766 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - RIMBORSO - Società estinta - Diritto di credito - Trasferimento ai soci - Pro quota.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società V. s.r.l., cessata il 31 dicembre 2004, aveva indicato nella dichiarazione IVA un credito di 9.270,00 euro chiesto integralmente a rimborso. A seguito del diniego dell'Agenzia delle Entrate, motivato con la decadenza prevista dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992 e con l'omessa presentazione del modello VR, tre dei quattro ex soci hanno impugnato il provvedimento. In appello l'Agenzia ha contestato anche la legittimazione dei ricorrenti ad agire per l'intero credito e la mancata prova del credito. Il giudice ha ritenuto che, con l'estinzione della società, il credito si trasferisca ai soci pro quota e che i tre soci potessero agire solo per la rispettiva quota complessiva, pari a tre quarti del credito.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto solo parzialmente. È stato confermato il diritto al rimborso IVA, ma l'importo è stato ridotto da 9.270,00 a 6.952,50 euro, corrispondente alle quote dei tre soci ricorrenti. È stato escluso il rimborso della quota di 2.317,50 euro spettante al quarto socio, G. F., che non aveva agito in giudizio e non aveva ceduto il proprio credito. Le spese del giudizio di appello sono state compensate. Le contestazioni nuove dell'Agenzia, sollevate per la prima volta in appello, sono state dichiarate inammissibili; inoltre, sulla necessità del modello VR si è formato il giudicato.
Norme richiamate
Art. 30, comma 2, d.P.R. 633/1972
Consente la richiesta integrale di rimborso del credito IVA in caso di cessazione dell'attività d'impresa.
Art. 38-bis, comma 1, d.P.R. 633/1972
È stato invocato dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla mancata presentazione del modello VR, ma la questione non ha impedito il riconoscimento del rimborso nel giudizio definito.
Art. 21 d.lgs. 546/1992
Disciplina il termine per impugnare il rifiuto tacito o espresso del rimborso; l'Agenzia lo aveva invocato per sostenere la tardività dell'istanza del 2013.
Artt. 57 e 58 d.lgs. 546/1992
Impediscono, in appello, la proposizione di eccezioni e questioni nuove non dedotte tempestivamente in primo grado, salvo i limiti previsti per le questioni rilevabili d'ufficio.
Art. 59 d.lgs. 546/1992
Riguarda la rimessione della causa al giudice di primo grado; nel caso concreto non è stata ritenuta necessaria.
Art. 111 Costituzione
È richiamato a sostegno della concentrazione e della linearità delle difese processuali e del principio di ragionevole durata del processo.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 2951/2016
La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare.
Distingue la legittimazione ad agire dalla titolarità sostanziale del diritto. La titolarità del credito è questione di merito e deve essere allegata e provata, anche tenendo conto del comportamento processuale della controparte.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 77/E del 27 luglio 2011
È richiamata per sostenere che, dopo la cancellazione o estinzione della società, il credito sociale si trasferisce ai soci, i quali possono farlo valere secondo le rispettive quote.
Art. 6 CEDU e legge n. 89/2001
Sono richiamati in collegamento con il principio di ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Quando una società si estingue, i crediti residui, compresi quelli fiscali, possono trasferirsi ai soci secondo le rispettive quote di partecipazione.
- Un singolo socio o un gruppo di soci può agire per il rimborso, ma normalmente solo per la quota complessivamente spettante agli attori, salvo cessione o altra valida attribuzione della quota degli altri soci.
- L'Amministrazione finanziaria deve contestare tempestivamente, già in primo grado, la titolarità o la misura del credito; le eccezioni di merito nuove non possono essere introdotte per la prima volta in appello.
- Il giudice può rilevare la carenza di legittimazione o di titolarità anche d'ufficio, ma la distinzione tra diritto di agire e effettiva titolarità del credito resta essenziale.
- La mancata presentazione di un determinato modello o adempimento formale non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso, se la normativa e gli atti del processo consentono comunque di accertare l'esistenza del credito.
- Per ottenere l'intero credito di una società estinta è prudente coinvolgere tutti gli ex soci oppure documentare una cessione, rinuncia o diversa attribuzione delle quote non azionate.
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