Cassazione Penale, Sentenza n. 14873/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 11/09/2025 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere che aveva revocato l'ordine di demolizione relativo a un manufatto abusivo realizzato da DE LUCIA Marianna. Il Procuratore censura la legittimità dei titoli in sanatoria ottenuti dal dante causa dell'ESPOSITO: in particolare contestava la Concessione in sanatoria n. 233/2008 per difetto del presupposto temporale (l'immobile risulterebbe stato completato dopo il 31/12/1993, con accertamenti di stato grezzo il 23/06/1994 e completamento accertato il 02/09/1994) e per superamento del presupposto volumetrico (oltre i 750 metri cubi), e il permesso di costruire in sanatoria n. 4/2009 per mancanza della c.d. doppia conformità e difetto dell'autorizzazione sismica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la motivazione del Tribunale come lacunosa rispetto alla verifica della conformità dei titoli di sanatoria, con particolare riferimento al rispetto della normativa antisismica, e ha rilevato errore nel non pronunciarsi sulle ulteriori opere insistenti sulla stessa particella (es. realizzazione di un androne). La Corte ha richiamato il principio secondo cui la doppia conformità è esclusa se l'opera è stata eseguita in assenza della preventiva autorizzazione sismica e ha ribadito che l'ordine di demolizione riguarda l'edificio nel suo complesso, comprese eventuali aggiunte o superfetazioni successive. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di S. Maria Capua Vetere in diversa persona fisica.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'edilizia) - artt. 36 e 45
Per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è richiesta la doppia conformità: conformità alla disciplina vigente al momento della realizzazione e a quella vigente al momento della presentazione della domanda. La Corte conferma che tale requisito non può ritenersi soddisfatto se l'edificazione è stata eseguita in assenza della preventiva autorizzazione sismica.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 31, comma 9
L'ordine di demolizione previsto dalla normativa edilizia riguarda l'edificio nel suo complesso, incluse eventuali aggiunte o modifiche successive, essendo finalizzato alla restitutio in integrum dello stato dei luoghi.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - artt. 64 (commi 2, 3 e 4) e 65
Norme attinenti alla disciplina sismica e alla sicurezza delle strutture; la Corte indica che la violazione della normativa antisismica impedisce l'operatività della sanatoria e incide sulla legittimità dei titoli edilizi.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3 - pronunce citate)
Principi consolidati richiamati: la doppia conformità è richiesta per la sanatoria; la mancanza dell'autorizzazione sismica esclude la sanatoria; l'ordine di demolizione investe l'intera costruzione comprese le superfetazioni successive.
Massime di principio
- Verificare sempre la 'doppia conformità' per i titoli in sanatoria: conformità allo stato normativo al momento della realizzazione e a quello al momento della domanda; l'assenza di preventiva autorizzazione sismica esclude la sanatoria.
- Accertare i presupposti temporali e volumetrici utilizzando gli atti di accesso e i relativi accertamenti: rilievi che documentano stato grezzo e successivo completamento possono invalidare la concessione in sanatoria.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo compiuto la verifica dei titoli di sanatoria, incluse valutazioni tecniche (es. antisismica); motivazione carente è motivo di annullamento in Cassazione.
- L'ordine di demolizione ha per oggetto l'intero immobile, incluse aggiunte e superfetazioni successive alla condanna: non è limitabile a parti originarie quando l'abuso ne riguarda la totalità.
- L'acquisto da parte di un terzo non rende automaticamente validi i titoli irregolari: i vizi dei titoli anteriori possono comportare l'ordine di demolizione anche se il proprietario attuale è estraneo all'abuso originario.
- Se il giudice dell'esecuzione omette di valutare opere diverse insistenti sulla stessa particella, le parti possono chiedere riesame; la Cassazione può annullare e rinviare il provvedimento a diverso giudice per nuovo esame.
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