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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13930/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria è stata fondata sia sulla natura reiterativa e non specifica dei primi motivi, sia sull'inammissibilità degli ulteriori motivi perché non formulati in appello. La decisione impugnata resta quindi ferma nei suoi effetti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 5 novembre 2024. Il ricorso censurava, nei primi due motivi, il vizio motivazionale sulla conferma della responsabilità penale e sul rigetto della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., sostenendo in sostanza che la condotta ascritta alla ricorrente come "palo" non fosse correttamente valorizzata ai fini del concorso nel reato. La Corte ha rilevato che tali censure riproducevano questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito, miravano a una rivalutazione del materiale probatorio e non individuavano specifici travisamenti delle emergenze processuali. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti nuovi, perché non dedotti in appello, e quindi non proponibili in cassazione per violazione della catena devolutiva.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.

    La richiesta di attenuante è stata esaminata e il suo rigetto è stato ritenuto correttamente motivato nei gradi di merito; in cassazione la censura è stata reputata meramente reiterativa.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    I motivi non dedotti in appello non possono essere proposti per la prima volta in cassazione, in ossequio alla catena devolutiva.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa dei fatti quando la sentenza impugnata abbia già affrontato in modo logico e coerente le questioni dedotte.
  • I motivi di ricorso che si limitano a riproporre censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili perché non idonei a evidenziare un vero vizio di legittimità.
  • I motivi non devoluti al giudice di appello non possono essere introdotti per la prima volta in cassazione, poiché il giudizio di legittimità è vincolato alla catena devolutiva.
  • La qualifica di una condotta come contributo di 'palo' può integrare partecipazione punibile quando, secondo la motivazione di merito, non si tratti di un apporto eventuale, accessorio, fungibile e minimale; tale valutazione, se congruamente motivata, non è sindacabile in cassazione come mero dissenso valutativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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