Sentenza n. 94/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento n. 12/2024/Imm.n.52/p.s. di rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno di lungo periodo, emesso dal Questore di Bari in data 11 novembre 2024 e notificato all’interessata in data 19 novembre 2024 - nonché e di ogni altro atto comunque connesso, o dipendente, o successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e mancato rinnovo del permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, stabilmente soggiornante in Italia dal 2016, titolare di un'abitazione acquistata nel 2018 e già titolare di un permesso per lavoro subordinato, ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, fondato esclusivamente sull'asserita insufficienza del reddito da lavoro. Ha dedotto la violazione dell'art. 5 della direttiva 2003/109/CE, dell'art. 9 del d.lgs. n. 286/1998 e degli artt. 13 e 16 del d.P.R. n. 394/1999, nonché eccesso di potere e illogicità manifesta. L'Amministrazione ha sostenuto che il requisito reddituale dovesse essere integrato esclusivamente da redditi da lavoro. La ricorrente aveva prodotto nel 2021 un reddito da lavoro di euro 8.886,00, a fronte di una soglia di euro 8.975,46 calcolata per sé e per la figlia minore; il giudice ha ritenuto rilevanti anche il reddito fondiario derivante dall'abitazione di proprietà, i benefici assistenziali non imponibili percepiti per la figlia e, potenzialmente, le disponibilità finanziarie documentate. Ha inoltre contestato il computo del coniuge, che nel periodo considerato si trovava all'estero e non conviveva stabilmente con il nucleo familiare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati, ritenendo illegittima un'interpretazione del requisito reddituale limitata ai soli redditi da lavoro. L'art. 9 del d.lgs. n. 286/1998 deve essere letto in modo coerente con l'art. 5 della direttiva 2003/109/CE: occorre valutare l'insieme delle risorse stabili e regolari disponibili per il sostentamento del richiedente e dei familiari, considerando la loro natura e regolarità. La disciplina interna, che richiama la dichiarazione dei redditi e le fonti di reddito al plurale, non impone di considerare esclusivamente il reddito da lavoro; possono assumere rilievo anche redditi fondiari, benefici assistenziali e altre disponibilità economiche documentate. Il reddito corrispondente all'assegno sociale costituisce un criterio orientativo e non una soglia rigida automaticamente ostativa, dovendosi procedere a una valutazione concreta della situazione individuale. Nel caso concreto, il reddito da lavoro, sommato alle ulteriori risorse della ricorrente, raggiungeva la soglia richiesta; inoltre, ai fini del calcolo, dovevano essere considerati soltanto i due componenti per i quali era stata presentata l'istanza, cioè la richiedente e la figlia minore, e non il coniuge non ancora stabilmente convivente in Italia. L'Amministrazione è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 286/1998
La disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b)
Il requisito reddituale per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo deve essere valutato considerando la posizione economica complessiva del richiedente e non soltanto il reddito da lavoro.
art. 29, comma 3, lett. b), d.lgs. 286/1998
Reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere
La soglia va calcolata in relazione ai familiari effettivamente considerati nella domanda; nel caso concreto non doveva essere computato il coniuge non stabilmente convivente in Italia.
art. 5, comma 1, lett. a), direttiva 2003/109/CE
Risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari. Gli Stati membri valutano dette risorse con riferimento alla loro natura e regolarità
Le risorse rilevanti non devono necessariamente provenire tutte da attività lavorativa; la valutazione deve riguardare natura, stabilità e regolarità delle risorse complessive.
artt. 13 e 16 d.P.R. 394/1999
Fonti di reddito; dichiarazione dei redditi; modello CUD rilasciato dal datore di lavoro
Il riferimento alle fonti di reddito e alla dichiarazione dei redditi conferma che la valutazione può comprendere proventi diversi da quelli da lavoro dipendente.
art. 6 d.P.R. 917/1986
I proventi di una persona fisica possono essere fondiari, di capitale, da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, d'impresa e redditi diversi
La nozione di reddito comprende diverse categorie di proventi, non soltanto quelli derivanti da lavoro.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il requisito delle risorse economiche deve essere valutato considerando complessivamente le risorse stabili e regolari del richiedente e dei familiari, senza limitarle ai soli redditi derivanti da lavoro.
- La soglia reddituale parametrata all'importo dell'assegno sociale costituisce un criterio di riferimento per la valutazione, ma non può essere applicata in modo rigidamente automatico senza esaminare concretamente la situazione economica individuale e familiare del richiedente.
- Nel valutare il requisito reddituale possono assumere rilievo, oltre ai redditi da lavoro, redditi fondiari, benefici assistenziali e altre disponibilità economiche documentate, purché idonei a dimostrare risorse stabili e regolari.
- Il calcolo del reddito minimo richiesto per il richiedente e i familiari deve riferirsi ai componenti effettivamente compresi nella domanda e nella situazione familiare rilevante, non computando il coniuge che, nel periodo considerato, si trovi all'estero e non sia stabilmente convivente con il nucleo familiare.
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