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Sentenza

Sentenza n. 1180/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, n. 1428/2024, relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, n. 1428/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 25 novembre 2024. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a fruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 e aveva condannato il Ministero ad attribuire il beneficio per complessivi euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all’effettiva attribuzione, nonché al pagamento delle spese del giudizio del lavoro. Nonostante la notificazione del titolo e la trasmissione dei dati necessari, il Ministero non aveva attivato la procedura informatica per consentire l’accesso alla piattaforma della Carta del docente né aveva attribuito il beneficio economico. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, rilevando che l’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e che, nel caso concreto, il giudicato era comprovato e regolarmente notificato all’amministrazione debitrice. L’inerzia ministeriale costituiva mancata esecuzione delle statuizioni giudiziali. Il ricorso è stato pertanto accolto ed è stato ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Agrigento entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato inoltre disposto, per l’eventuale ulteriore inadempimento, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza di parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni e senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La norma consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’amministrazione non si conformi alle statuizioni giudiziali.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione, destinataria dell’obbligo conformativo o di condanna, non vi dia spontanea esecuzione.
  • La regolare notificazione del titolo giudiziale all’amministrazione debitrice, accompagnata dalla trasmissione dei dati necessari all’adempimento, e la persistente inerzia dell’amministrazione integrano i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza di parte in caso di ulteriore inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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