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Sentenza

Sentenza del 14/03/2018 n. 1167 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Termini di decadenza avviso di accertamento ICI

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Non è riportata una sentenza concreta né il relativo esito processuale. È indicata soltanto la regola secondo cui la notifica effettuata oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo comporta, in linea generale, la decadenza del potere accertativo dell'ente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il testo enuncia il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento d'ufficio relativi ai tributi locali, tra cui l'ICI. L'avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati effettuati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Norme richiamate

  • Articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296

    Gli avvisi di accertamento d'ufficio degli enti locali, relativamente ai tributi di loro competenza, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

    La norma stabilisce un termine perentorio di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali. Il termine scade il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno di presentazione o di omesso adempimento della dichiarazione o del versamento. Se l'avviso è notificato oltre tale termine, il contribuente può contestarne la validità per intervenuta decadenza, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.

Massime di principio

  • Per verificare la tempestività di un avviso di accertamento ICI, occorre individuare l'anno d'imposta, stabilire quando la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati e aggiungere cinque anni; la scadenza è il 31 dicembre di tale quinto anno.
  • Il termine previsto dall'articolo 1, comma 161, della legge n. 296/2006 è un termine di decadenza: l'avviso notificato dopo la scadenza è normalmente contestabile per tardività.
  • Ai fini della verifica non è sufficiente la data riportata sull'avviso: occorre considerare la data legalmente rilevante della notifica, secondo le regole applicabili al notificante e al destinatario.
  • La decadenza deve essere fatta valere nel procedimento di impugnazione dell'atto, indicando con precisione l'anno d'imposta, la scadenza del termine e la data di perfezionamento della notifica.
  • Poiché il testo non contiene una sentenza completa, non è possibile determinare effettivamente chi abbia vinto né applicare eventuali regole speciali relative a proroghe, sospensioni, termini transitori o specifiche annualità ICI.

Testo integrale

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