Cassazione Civile, Ordinanza n. 36365/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La società proprietaria aveva impugnato in sede di merito una delibera condominiale del 15/10/2010 e aveva anche chiesto la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di tale delibera. La Corte d'appello, in accoglimento dell'appello incidentale del condominio, ha dichiarato tardiva e quindi inammissibile l'impugnazione della delibera e ha confermato il rigetto della domanda restitutoria. In cassazione la società ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello, ma nel corso del giudizio ha poi rinunciato al ricorso per intervenuto accordo transattivo stragiudiziale, chiedendo la declaratoria di estinzione con compensazione delle spese. Il condominio, pur intimato e non costituito con difese, ha sottoscritto per adesione l'atto di rinuncia.
La decisione
La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia al ricorso, essendo contenuta in atto univoco sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore munito di poteri, con adesione dell'intimato. Ha quindi applicato l'art. 391 c.p.c. e dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Non ha pronunciato sulle spese, poiché il condominio non ha svolto difese. Ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che tale previsione si applica ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche alla rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, formulata in atto univoco e sottoscritta dalla parte e dal difensore munito dei poteri necessari, comporta l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma si applica solo ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
La norma ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, la cui applicazione è stata esclusa nel caso di rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia espressa in modo inequivoco e sottoscritta dalla parte e dal difensore munito dei relativi poteri, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- L'adesione della parte intimata alla rinuncia consolida la chiusura del giudizio, rendendo superflua ogni ulteriore decisione di merito.
- L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni soccombenti o inammissibili non si estende, in via analogica, al diverso caso della rinuncia al ricorso, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.
- In assenza di difese della parte intimata, la Corte può non pronunciare sulle spese del giudizio estinto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36243/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36244/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36245/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36247/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36248/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36249/2022 del 13/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →