Cassazione Penale, Ordinanza n. 05595/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato le statuizioni accessorie ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, senza riesame nel merito delle censure sulla pena e sulle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 8 febbraio 2024. Le doglianze riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: contestazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e censura dell'eccessività dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione. La Corte di cassazione rileva che tali censure miravano a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito, non consentito in sede di legittimità, a fronte di una motivazione ritenuta sufficiente, non illogica e adeguata nell'esaminare le deduzioni difensive. In particolare, la sentenza impugnata aveva giustificato il diniego delle attenuanti generiche con il difetto di elementi positivamente valorizzabili e la richiesta di riduzione della pena con la determinazione della pena base al minimo e con un aumento reputato congruo per la continuazione.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi o circostanze di segno positivo; dopo la modifica del 2008, lo stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente per ottenere la diminuente.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato quale norma che disciplina le attenuanti generiche, la cui concessione richiede elementi positivi valutabili a favore dell'imputato.
D.L. 23 maggio 2008, n. 92
È richiamato come intervento normativo che ha inciso sul regime delle attenuanti generiche.
legge 24 luglio 2008, n. 125
Norma di conversione con modifiche del D.L. n. 92/2008, richiamata in relazione alla disciplina delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del trattamento sanzionatorio, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e congruamente argomentata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica l'assenza di elementi positivi valorizzabili a favore dell'imputato; lo stato di incensuratezza, da solo, non basta a fondare la concessione della diminuente.
- La determinazione della pena base al minimo edittale e un aumento ritenuto congruo per la continuazione costituiscono motivazione idonea a resistere a censure di legittimità sulla misura della pena.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono necessariamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05525/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05547/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05549/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05550/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05551/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05552/2025 del 11/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →