Sentenza n. 142/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'Ottemperanza alla Sentenza n. 1918 pubblicata il 30.07.2024, a firma della Dr.ssa Iolanda Mondo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace che aveva annullato un verbale della Polizia di Stato e disposto il dissequestro e la restituzione dei beni sequestrati
Esito
Favorevole al ricorrente (privato destinatario del sequestro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza a una sentenza del Giudice di Pace passata in giudicato, che aveva annullato il verbale elevato dalla Polizia di Stato e disposto il dissequestro degli oggetti indicati nel verbale. Poiché, nonostante la notificazione della sentenza, non era stata eseguita la restituzione delle cose sequestrate, il ricorrente ha chiesto l’attuazione del giudicato. Nel corso del giudizio, successivamente alla proposizione del ricorso, l’amministrazione ha dato completa esecuzione al dictum giudiziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’esecuzione sopravvenuta della sentenza presupposta aveva integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente. La Regione Campania è stata condannata al pagamento di 1.000 euro per spese processuali, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, poiché le attività esecutive erano intervenute dopo la notificazione del ricorso e quindi la soccombenza virtuale era riferibile alla Regione. Le spese sono state compensate nei confronti dell’autorità statale intimata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso e soddisfa completamente la pretesa sostanziale azionata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude necessariamente la condanna alle spese: se l’adempimento interviene dopo la notificazione del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza sostanziale o virtuale.
- Quando l’esecuzione sopravvenuta è imputabile a una delle amministrazioni intimate, le spese possono essere compensate nei confronti dell’autorità che non abbia partecipato al giudizio o rispetto alla quale non sia ravvisabile una ragione di soccombenza.
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