Sentenza n. 4693/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 10 giugno 2020, notificato in data 28 settembre 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 21 maggio 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; - per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9 ottobre 2025: della nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, Direzione centrale diritti civili, cittadinanza e minoranze, Ufficio II Gestione contenzioso e rappresentanza in giudizio per la cittadinanza, depositata al T.A.R. Lazio in seguito ad ordinanza istruttoria n. -OMISSIS- del 25 febbraio 2025 e conosciuta/letta dalla difesa del ricorrente all’udienza del 9 luglio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica, nonché informativa degli organi di sicurezza posta a fondamento del diniego
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di cittadinanza adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, deducendo violazione degli artt. 1, 6, 9 e 9-ter della medesima legge e degli artt. 2, 3, 7, 8 e 10-bis della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, travisamento dei fatti, erronea interpretazione, irragionevolezza e abnormità. In particolare, il ricorrente ha contestato il carattere meramente apparente o stereotipato della motivazione, ritenendola non ancorata a concreti elementi fattuali idonei a dimostrare la sua inaffidabilità rispetto all’ordine pubblico, alla convivenza civile e alla sicurezza nazionale. È stata inoltre dedotta la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, che avrebbe impedito la conoscenza preventiva degli elementi sfavorevoli e la presentazione di osservazioni difensive. A seguito di ordinanza istruttoria, l’Amministrazione ha depositato l’informativa degli organi di sicurezza; con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato tale informativa, riproponendo sostanzialmente le medesime doglianze. Dall’informativa emergeva che il richiedente era ritenuto presunto militante del Movimento Hezbollah ed era stato attenzionato anche per operazioni finanziarie sospette.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione ministeriale, fondata sulla contiguità del richiedente a movimenti ritenuti incompatibili con la sicurezza della Repubblica e sulle informazioni relative alla presunta appartenenza a Hezbollah e a operazioni finanziarie sospette. Il giudice ha affermato che, nei procedimenti di naturalizzazione fondati su esigenze di sicurezza nazionale, l’Amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità e può fondare il diniego su informative degli organismi di sicurezza, anche mediante motivazione per relationem. L’obbligo motivazionale è calibrato sulle esigenze di riservatezza: è sufficiente che il provvedimento renda comprensibile l’iter logico seguito, senza dover esporre analiticamente tutte le fonti, i fatti accertati e le valutazioni interne, quando la loro divulgazione possa compromettere attività investigative o la sicurezza nazionale. È stata ritenuta infondata anche la censura relativa all’omesso preavviso di rigetto, poiché le informazioni riservate non avrebbero potuto essere ostensibili ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto ministeriale n. 415/1998 e la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto condurre a un diverso esito. Il TAR ha inoltre escluso che la mera negazione del coinvolgimento nelle attività segnalate potesse superare l’attendibilità delle informazioni ufficiali provenienti dagli organismi di sicurezza. Ai fini della prognosi di affidabilità possono essere considerati non soltanto fatti penalmente rilevanti, ma anche elementi di prevenzione e situazioni di astratta pericolosità sociale, valutati in rapporto alla possibile futura lesione della sicurezza dello Stato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione richiede una valutazione dell’interesse pubblico e dell’affidabilità del richiedente anche sotto il profilo della sicurezza della Repubblica.
art. 3 l. 241/1990
Nei dinieghi fondati su ragioni di sicurezza nazionale, l’obbligo di motivazione è assolto quando l’atto consente di comprendere l’iter logico dell’Amministrazione, senza necessità di divulgare tutte le fonti e i fatti riservati.
art. 10-bis l. 241/1990
L’omissione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del diniego quando le informazioni poste a fondamento dell’atto sono riservate e non ostensibili, sicché la partecipazione non avrebbe potuto condurre a un diverso esito.
art. 2, comma 1, lett. d), d.m. 415/1998
Le informazioni secretate relative alla sicurezza nazionale sono sottratte all’ostensione; tale carattere riservato giustifica anche l’attenuazione degli obblighi partecipativi e motivazionali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale base normativa per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’interesse del richiedente è recessivo rispetto all’interesse pubblico alla sicurezza della Repubblica; il diniego può fondarsi su una valutazione prognostica dell’affidabilità e della possibile pericolosità futura del richiedente.
- Le informative degli organismi di sicurezza costituiscono una base istruttoria ufficiale utilizzabile per il diniego della cittadinanza; la loro attendibilità non è superata dalla mera negazione del richiedente, in assenza di elementi contrari specifici e verificabili.
- Quando il diniego di cittadinanza è fondato su informazioni riservate attinenti alla sicurezza nazionale, è sufficiente una motivazione per relationem che renda comprensibile l’iter logico della decisione; non è necessario esporre analiticamente nel provvedimento tutte le fonti, i fatti accertati e le valutazioni interne, se la loro divulgazione può compromettere attività investigative o preventive.
- L’omissione del preavviso di rigetto non rende illegittimo il diniego di cittadinanza fondato su dati secretati e non ostensibili, quando la conoscibilità degli elementi decisivi non avrebbe potuto essere assicurata e la partecipazione procedimentale non avrebbe comunque condotto a un diverso esito.
- La valutazione di affidabilità ai fini della naturalizzazione può riguardare non solo condanne o fatti penalmente rilevanti, ma anche elementi di prevenzione e situazioni di astratta pericolosità sociale, purché utilizzati per una prognosi non manifestamente illogica sulla possibile futura lesione della sicurezza nazionale.
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