Cassazione Penale, Sentenza n. 8511/2023 del 27/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione censurante: 1) rifiuto dell'applicazione dell'art.131-bis c.p. nonostante i furti concernessero beni di scarso valore; 2) erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art.625 comma 2 n.7 c.p. (esposizione alla pubblica fede) e doglianze sulla validità delle querele per il capo e) e il capo f); 3) errata valutazione del reato di minaccia (art.612 c.p.), sostenendo che le frasi dell'imputata fossero vaghe e non idonee a integrare la minaccia.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per la maggior parte dei motivi e ha confermato le affermazioni di responsabilità per i capi c), d), e), g), h), i), j) (le relative condanne sono divenute irrevocabili). Tuttavia la sentenza è stata annullata limitatamente al capo f) (furto aggravato dell'autovettura Lancia Y) per insufficiente motivazione circa l'applicabilità dell'aggravante ex art.625 n.7 c.p. e per la validità della querela di Metelli Massimo; su tale capo è stato disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia per nuovo esame e per eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La norma sulla particolare tenuità è stata valutata in luce dei criteri indicati dalle Sezioni Unite: modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, grado di colpevolezza. La Corte ha ritenuto ostativi più fattori (serialità, spregiudicatezza, notevole curriculum), escludendo la non punibilità; la valutazione di merito su tali elementi non è sindacabile in Cassazione se non viziata.
art. 624 cod. pen.
Norma che disciplina il furto; applicata ai vari capi di imputazione relativi a sottrazioni di beni. Le condotte contestate sono state ritenute conformi alla fattispecie del furto e confermate, salvo quanto rimesso al giudice del rinvio.
art. 625 comma 2 n.7 cod. pen.
Aggravante per furto commesso su cosa esposta alla pubblica fede. La Corte ha ritenuto che la qualificazione richieda verifica della possibilità di vigilanza continua del proprietario/detentore; la videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante se non risulti un presidio effettivo e continuo.
art. 612 cod. pen.
Delitto di minaccia. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui non è necessaria una minaccia dotata di un significato univoco: conta il contesto e l'idoneità a incidere sulla libertà morale della vittima; la valutazione è rimessa al giudice di merito salvo manifesta illogicità.
art. 133 cod. pen.
Norma richiamata per definire i parametri di valutazione dell'esiguità del danno/pericolo e della colpevolezza ai fini dell'art.131-bis; la Corte ha richiamato la necessità di ponderare tutti gli elementi concreti della fattispecie.
art. 99 cod. pen.
Richiamato in relazione alla recidiva: la presenza di precedenti e la recidiva specifica sono valutati dal giudice come elementi ostativi all'applicazione di benefici; tuttavia la loro valutazione non può essere duplicata senza motivazione.
art. 624 cod. proc. pen.
Richiamato nella parte finale per dichiarare l'irrevocabilità della statuizione sulla responsabilità relativamente ai capi non annullati.
art. 337 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione a censure sulla validità della querela proposta per conto della persona giuridica; la Corte ha ritenuto la querela valida ove sussista una relazione di fatto con la cosa mobile sottratta.
art. 529 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nelle censure sul processo d'appello; la Cassazione ha rigettato le doglianze che miravano a una nuova valutazione dei fatti che sono di competenza del giudice di merito.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150
Riforma citata dalla difesa come intervenuta sulla disciplina dell'art.131-bis; la Corte ha rilevato che la questione non è decisiva nel caso concreto perché il rigetto non è collegato a limiti edittali della norma.
Massime di principio
- L'istituto della particolare tenuità (art.131-bis) richiede una valutazione complessiva e cumulativa di modalità della condotta, esiguità del danno/pericolo e grado di colpevolezza: la presenza di recidiva o di un consistente curriculum delinquenziale può costituire ostativo, ma non è l'unico elemento rilevante.
- La videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art.625 n.7 c.p.): occorre valutare se il sistema, unitamente alla vigilanza del personale, fosse effettivamente idoneo a impedire la sottrazione, ossia se il bene fosse oggettivamente sottoposto a vigilanza continua.
- Per l'aggravante prevista dall'art.625 n.7 c.p. è necessario accertare se il titolare effettivamente potesse esercitare una vigilanza continua; l'assenza di chiarimenti su questo punto può comportare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
- In materia di minaccia (art.612 c.p.) non è sempre richiesta una minaccia testuale e univoca: il contesto, il tenore delle espressioni e l'atteggiamento dell'agente possono rendere idonea a intimidire anche una minaccia 'vaga' se percepita come concreta dalla vittima.
- La validità della querela proposta da un rappresentante o da un soggetto in relazione di fatto con la cosa sottratta va valutata secondo consolidata giurisprudenza: il rapporto di fatto con il bene (possesso/ detenzione penalistica) può legittimare la proposizione della querela anche in assenza di titolo formale.
- In Cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione completa del materiale probatorio: i giudizi di merito sulle questioni di fatto e sull'idoneità intimidatoria degli atti sono sindacabili solo per vizi logici, contraddittorietà o manifesta illogicità.
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