Sentenza n. 2267/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’ottemperanza della Sentenza di questa Sezione n. 204/2025, pubblicata il 09.01.2025, e, in particolare, per la nomina di un commissario ad acta in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nell'esecuzione della sentenza ottemperanda e mancata attività sostitutiva del commissario ad acta precedentemente nominato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto una maggiore anzianità di servizio e condannato l'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre accessori. Una precedente sentenza del TAR aveva accolto il ricorso per ottemperanza, assegnato all'Amministrazione un termine di 60 giorni e nominato, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta individuato in un dirigente delegato dal Ministero. Persistendo l'inerzia, la ricorrente ha chiesto la sostituzione del commissario, già sollecitato senza esito. L'Amministrazione ha prodotto documentazione attestante l'adozione di un atto di ricostruzione della carriera anche ai fini economici, da trasmettere alla Ragioneria dello Stato, ma non risultava completata la procedura né erogate le differenze retributive riconosciute dal giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza nell'ambito del giudizio di ottemperanza. Ha ritenuto insufficiente la mera adozione dell'atto ricostruttivo della carriera, poiché non risultava conseguita l'utilità sostanziale riconosciuta alla ricorrente, in particolare il pagamento delle differenze retributive. Ha quindi sostituito il commissario ad acta precedentemente nominato, individuando quale nuovo commissario il Direttore Generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio. Il nuovo commissario dovrà verificare la persistente inottemperanza e completare l'esecuzione entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Al termine dovrà essere depositata presso il TAR la documentazione conclusiva secondo le regole del processo amministrativo telematico. La liquidazione del compenso del commissario e delle spese della fase è stata riservata all'esito dell'esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione del giudicato non si esaurisce nell'adozione di un atto formalmente diretto a dare attuazione alla decisione, ma richiede il conseguimento dell'utilità sostanziale riconosciuta al beneficiario, compreso il pagamento delle somme dovute quando questo costituisca oggetto della condanna.
- Quando l'Amministrazione e il commissario ad acta precedentemente nominato non completano l'esecuzione del giudicato entro i termini assegnati, il giudice dell'ottemperanza può sostituire il commissario con altro organo o funzionario idoneo, anche appartenente a un'amministrazione diversa, attribuendogli il potere di delega nei limiti indicati nel provvedimento.
- La sostituzione del commissario ad acta può essere disposta anche quando l'Amministrazione abbia adottato atti preparatori o ricostruttivi, se non risulta ancora completata la procedura e non è stata concretamente attribuita al ricorrente l'utilità riconosciuta dal giudicato.
- Il commissario ad acta deve riferire al giudice dell'ottemperanza sull'esito dell'incarico e depositare la documentazione conclusiva dell'attività sostitutiva; la liquidazione del compenso può essere riservata al termine dell'espletamento dell'incarico.
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