Ordinanza n. 38/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del verbale dello scrutino di classe straordinario del -OMISSIS-, con cui è stata deliberata la non ammissione della alunna alla classe III; - nonché di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale dello scrutinio straordinario con cui è stata deliberata la non ammissione della studentessa alla classe III
Esito
La controversia
I genitori della studentessa minorenne hanno impugnato il verbale dello scrutinio straordinario e gli atti connessi, anteriori e conseguenti, contestando la decisione di non ammissione alla classe III. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti, né sono indicati specifici vizi di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. Il Collegio, ravvisando esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, ha ritenuto necessario acquisire dall'amministrazione il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni ulteriore chiarimento o documento utile alla decisione.
La decisione
Il TAR ha disposto incombenti istruttori nei confronti dell'amministrazione scolastica, ordinandole di depositare il verbale impugnato, gli atti del procedimento e ogni altro chiarimento o documento utile ai fini del decidere entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La pronuncia non decide la domanda di annullamento, non valuta nel merito la legittimità della non ammissione e non regola definitivamente le spese. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della minore, dei genitori o tutori e di ogni altro dato idoneo a identificarli in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili; il testo non specifica l'interpretazione concretamente attribuita alla norma.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per gli incombenti istruttori; il Collegio acquisisce documenti e chiarimenti necessari ai fini della decisione.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività e concentrazione del giudizio è richiamato per giustificare l'acquisizione celere degli elementi istruttori.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Utilizzato quale base per ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e degli ulteriori chiarimenti o documenti utili.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali per giustificare l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando gli atti già prodotti non consentono di decidere con cognizione completa il ricorso, il giudice amministrativo può ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni chiarimento o documento utile ai fini della decisione.
- Gli incombenti istruttori possono essere disposti anche per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, in funzione della successiva decisione sulla domanda principale e senza anticipare la valutazione di merito.
- Un'ordinanza che dispone l'acquisizione di documenti e chiarimenti dall'amministrazione ha natura interlocutoria e non determina, da sola, né l'accoglimento né il rigetto della domanda di annullamento.
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