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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22786/2020 del 20/10/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'esecuzione di un decreto ingiuntivo per differenze retributive (originariamente quantificate in Euro 100.009,08) a seguito dell'accertamento giudiziale di un rapporto di lavoro subordinato fittizio. La Corte d'appello ridusse l'importo (a Euro 80.221,19) per effetto di prescrizione parziale e ritenne computabili fra le retribuzioni anche le "carte di libera circolazione" (C.L.C.). Trenitalia, con ricorso incidentale, contestava che le C.L.C. siano componente retributiva obbligatoria e chiedeva che vengano escluse dal conteggio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi del ricorso principale di D'Auria (in parte per carenza di specificità e in parte per inammissibilità) e ha accolto il ricorso incidentale di Trenitalia nella parte relativa alla qualificazione delle carte di libera circolazione. La Corte ha ritenuto che le C.L.C., per le loro caratteristiche (connesse allo status di dipendente/ex dipendente, non convertibili in denaro, non obbligatorie e non legate al sinallagma prestazione/controprestazione), non rientrano nelle componenti della retribuzione da computare per le differenze retributive. Ha cassato la sentenza impugnata nei punti accolti e ha rinviato alla Corte d'Appello di Reggio Calabria perché scomputi dagli importi azionati le somme riferite alle C.L.C. e regolamenti le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato nelle censure del ricorrente circa la decisione su questioni non rituali; la Corte ha valutato la specificità delle censure e ha ritenuto inadeguata la contestazione quando priva di riferimento puntuale alla sentenza presupposta

  • art. 360 primo comma cod. proc. civ.

    art. 360, primo comma, c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per motivi di illegittimità o vizio di motivazione; la Corte ha dichiarato inammissibili alcune doglianze per mancata specificazione del vizio invocato (n.3 vs n.5)

  • artt. 2094 e 2099 cod. civ.

    Richiamati dalla società per sostenere che la nozione di retribuzione ai sensi del codice civile non include le C.L.C. come obbligo contrattuale retributivo; la Corte ha condiviso la distinzione fra benefit retributivi e liberalità

  • artt. 2120 e 2121 cod. civ.; art. 2118 cod. civ.

    artt. 2120, 2121, 2118 c.c.

    Citati dalla Corte d'appello per argomentare la computabilità di elementi retributivi ai fini di indennità; la Cassazione ha chiarito che tali riferimenti valgono solo per componenti effettivamente qualificabili come retribuzione

  • Legge 21 novembre 1955 n.1108; Legge 28 febbraio 1986 n.41 (art.10 comma 15)

    L. 1108/1955; L. 41/1986, art. 10, comma 15

    La Corte ha ricostruito il quadro normativo storico: le concessioni di viaggio originariamente disciplinate sono state poi eliminate o ristrette, quadro che influenza la natura delle C.L.C. e la possibilità che siano considerate prestazione retributiva

  • Legge 17 maggio 1985 n.210 (art.2, art.21, art.14)

    L. 210/1985, artt. 2, 14, 21

    La privatizzazione e la delegificazione hanno trasferito molte materie alla contrattazione collettiva; la Corte ha usato questo contesto per mostrare come la disciplina delle C.L.C. sia di natura pattizia e non automaticamente retributiva

  • D.M. 15 aprile 1987

    Richiamato per mostrare il progressivo restringimento del diritto alle concessioni e le cautele sul mantenimento del beneficio per particolari categorie

  • C.C.N.L. 1990/1992 (art.69), accordo sindacale 15 maggio 1991, contratto aziendale Gruppo FS 16 aprile 2003

    CCNL 1990/1992 art.69; accordo 15/05/1991; accordo 16/04/2003

    Fonti contrattuali che hanno disciplinato il rilascio e le condizioni delle C.L.C.; la Corte ne trae argomenti per qualificare la natura pattizia e condizionata del beneficio

  • Legge n.53/1994 art.3-bis; d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 art.22 comma 2; Specifiche tecniche PCT art.19-ter

    L. 53/1994 art.3-bis; D.Lgs. 82/2005 art.22, comma 2; Specifiche tecniche PCT art.19-ter

    Richiamate in relazione all'ammissibilità del ricorso incidentale e alle modalità di notifica telematica: la Corte ha ritenuto sanabile una irregolarità formale nella attestazione di conformità

  • art. 156 cod. proc. civ.

    Evocato in relazione alla sanabilità di vizi formali nella notificazione telematica (raggiungimento dello scopo)

  • Legge 1369/1960

    Richiamata nel contesto dell'interposizione fittizia di mano d'opera che aveva dato origine all'accertamento del rapporto di lavoro; la qualificazione del beneficio non dipende però dalla ricostruzione dello status ma dalla natura del vantaggio

Massime di principio

  • Per stabilire se un benefit costituisce retribuzione occorre verificare il rapporto sinallagmatico prestazione/controprestazione: se il beneficio è strettamente collegato alla prestazione lavorativa e corrisponde a un onere che altrimenti graverebbe sul lavoratore, può essere retributivo; se è legato solo allo "status" (dipendente/in pensione), non convertibile in denaro e non obbligatorio, tende a non essere retributivo.
  • Le clausole o pratiche nate in sede contrattuale o come liberalità (accordi aziendali, accordi sindacali, misure transitorie) possono avere natura non retributiva e vanno valutate secondo la loro causa, obbligatorietà e convertibilità economica.
  • In giudizio sulla quantificazione di crediti retributivi è importante produrre conteggi chiari e completi: censure generiche o prive degli allegati numerici possono essere dichiarate inammissibili per mancata specificità.
  • L'eccezione di prescrizione è una questione che le parti devono tempestivamente sollevare; tuttavia la formazione del giudicato e le decisioni pregresse possono incidere sulla questione di ammissibilità delle deduzioni in sede di appello.
  • Le irregolarità nelle notificazioni telematiche sono spesso sanabili se l'atto ha raggiunto lo scopo; tuttavia è buona prassi curare la forma e la completezza dell'attestazione di conformità per evitare contestazioni di ammissibilità.
  • Se una Corte d'appello ha ritenuto computabile un elemento che la Cassazione qualifica come non retributivo, la pronuncia può essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame con indicazione specifica su quali voci togliere dal conteggio.
  • In redigere domande monitorie per differenze retributive conviene indicare espressamente il periodo oggetto della domanda e allegare i conteggi riferiti al solo periodo non prescritto, per evitare contestazioni di "ultrapetizione" o di inesattezza temporale.

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