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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23385/2020 del 23/10/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

D'Ancona aveva chiesto il pagamento del compenso relativo al ruolo di Amministratore delegato (con riferimento all'anno 1997) ritenendo spettante una misura commisurata a quella determinata nel 1998 per il nuovo amministratore delegato. Il rapporto era stato oggetto di un accordo transattivo del 17.9.1998; il principale punto controverso era se tale transazione avesse estinto anche le pretese relative al compenso per la carica di amministratore delegato, nonostante il testo letterale sembrasse riferirsi solo al rapporto dirigenziale di Direttore generale. In cassazione il ricorrente denunciava violazione delle norme sull'interpretazione del contratto (artt.1362-1371 c.c.) e mancato rispetto del principio del gradualismo, rilevando che i giudici avevano immotivamente svalutato il dato letterale dell'accordo e valorizzato la condotta posteriore delle parti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui la transazione del 17.9.1998 aveva posto fine in modo definitivo non solo al rapporto dirigenziale ma anche a tutte le questioni connesse al ruolo di amministratore delegato. La Corte ha richiamato i principi interpretativi secondo cui l'oggetto di una transazione si identifica con la situazione di contrasto e può essere ricostruito con ogni elemento utile (compresa la condotta successiva), e che la rinuncia del lavoratore vale se data con consapevolezza di diritti determinati o determinabili. Ha inoltre osservato che l'interpretazione del giudice di merito era una delle possibili e plausibili interpretazioni, adeguatamente motivata con elementi letterali e di contesto (es. rinunce esplicite, riconoscimenti nel verbale del CDA, benefits, rinuncia per 1996). Il ricorrente è dunque soccombente; la Corte ha inoltre disposto gli effetti relativi al contributo unificato ex art.13 DPR 115/02.

Norme richiamate

  • artt. 1362-1371 c.c.

    artt. 1362 - 1371 cod. civ.

    Sono richiamati come criteri di ermeneutica contrattuale: il dato letterale è criterio primario ma non esclusivo; se il testo è insufficiente si indaga la volontà comune con elementi extratestuali e la condotta posteriore

  • art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.

    art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma invocata quale motivo di cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto relative all'interpretazione contrattuale; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 (testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228)

    art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228

    Disposizione applicata per rilevare l'obbligo, ove ricorrano i presupposti, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente

  • Principi giurisprudenziali citati (Corte di Cassazione)

    Cass. n. 10056/1991; Cass. n. 1657/2008; Cass. n. 729/2003; Cass. n. 9120/2015; Cass. n. 7548/2003; Cass. n. 9831/2013; Cass. n. 24539/2009; Cass. n. 27136/2017

    Richiamati principi secondo cui: la rinuncia o transazione del lavoratore vale se fatta con la consapevolezza di diritti determinati o determinabili; l'oggetto della transazione si valuta rispetto alla situazione di contrasto e anche con elementi extratestuali; l'accertamento del giudice di merito è sindacabile in legittimità solo per violazione dei criteri ermeneutici o vizi di motivazione; se esistono più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito è inattaccabile

Massime di principio

  • La formulazione letterale di una transazione è il punto di partenza dell'interpretazione, ma non è esclusiva: se il testo è ambiguo o insufficiente il giudice può tener conto della condotta successiva, del contesto e delle reciproche concessioni per individuare la volontà comune
  • Nel contesto di transazioni relative a rapporti di lavoro, la rinuncia o transazione del lavoratore ha efficacia solo se risultano consapevolezza di diritti specifici (o determinabili) e la volontà cosciente di abdicarvi o transigere
  • L'oggetto di una transazione va riferito alla situazione di lite che le parti intendevano comporre; pertanto la transazione può estinguere pretese non menzionate testualmente se ricostruibile che le parti intendevano risolverle
  • Il giudizio di merito sull'interpretazione contrattuale è sindacabile in Cassazione solo per violazione dei criteri ermeneutici o per vizi motivazionali: se l'interpretazione del giudice è fra le possibili e plausibili, la Cassazione la riterrà corretta
  • Chi impugna l'interpretazione del giudice deve conformarsi al principio di autosufficienza motivazionale: occorre riportare nel motivo gli elementi testuali e le doglianze pienamente articolate; non è sufficiente proporre una diversa interpretazione senza dimostrare l'errore di diritto o di fatto del giudice

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