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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22787/2020 del 20/10/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che aveva confermato il licenziamento disciplinare intimato dalla Banca alla Gigante per responsabilità ritenuta in relazione a tre ammanchi di cassa. La ricorrente proponeva sette motivi di cassazione contestando, tra l'altro, la diversa motivazione in appello rispetto al primo grado, la valutazione delle prove e del "giornale di fondo", l'onere della prova, la proporzionalità della sanzione disciplinare, l'omesso esame della disponibilità della ricorrente a coprire gli ammanchi e l'esistenza di una prassi di regolarizzazione a posteriori nella filiale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i vari motivi: è legittimo che l'appello, quale revisio prioris instantiae, segua un diverso percorso logico-giuridico; la valutazione delle prove e delle presumptive risultanze ha correttamente portato a ritenere gravi, precisi e concordanti indizi di responsabilità per due degli ammanchi e ad escludere le giustificazioni per il terzo; il giudizio di proporzionalità della sanzione è stato congruamente motivato; rilevata l'irrilevanza delle coperture poste dalla lavoratrice e ritenuta insussistente l'incidenza della presunta prassi di regolarizzazione. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (euro 200,00 per esborsi e euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori) e richiamo agli obblighi di versamento del contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato per censurare la diversa motivazione in appello; la Corte afferma che l'appello può seguire un iter logico-giuridico diverso rispetto al primo grado senza violare il principio se l'esito resta analogo

  • art. 101 c.p.c.

    Riferito nel contesto del potere di valutazione del giudice sulle prove; la Corte conferma la legittimità della valutazione di appello

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato insieme ad altri principi sul giusto processo e sulla dialettica probatoria; non rilevata violazione costituzionale dell'art.24 Cost.

  • art. 116 c.p.c.

    Citando il principio dell'esame libero e completo delle prove, la Corte ritiene corretta la valutazione di appello delle risultanze istruttorie

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per profili di tutela dell'accesso al giudice; la Corte non ravvisa violazione nella valutazione di appello

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione del documento "giornale di fondo"; la Cassazione ritiene inammissibile il motivo che contestava tale valutazione essendo la Corte territoriale comunque pervenuta a conclusioni motivate

  • art. 5 L. n. 604/1966

    Richiamato in tema di licenziamento disciplinare; la Corte conferma che l'onere della prova del fatto grave è assolto dal datore di lavoro anche tramite indizi gravi, precisi e concordanti

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ammette la valutazione di prove presuntive e ritiene che la Banca abbia adempiuto all'onere probatorio

  • art. 2106 c.c.

    Invocato con riguardo alla proporzionalità tra addebito e sanzione; la Cassazione ritiene congruo il bilanciamento operato dalla Corte territoriale

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in riferimento al contributo unificato; la Corte dà atto degli obblighi contributivi della ricorrente

Massime di principio

  • In appello il giudice può seguire un percorso logico-giuridico diverso rispetto al primo grado: la revisione è libera purché la decisione sia adeguatamente motivata
  • Le prove presuntive, se gravi, precise e concordanti, possono essere idonee a fondare la responsabilità del lavoratore per giusta causa di licenziamento
  • La circostanza che il lavoratore abbia poi coperto l'ammanco non è necessariamente idonea a escludere la gravità dell'addebito ai fini disciplinari
  • Le censure rivolte alla valutazione di singoli documenti in assenza di un concreto travisamento delle risultanze istruttorie sono spesso inammissibili in Cassazione
  • Il giudizio di proporzionalità tra addebito e sanzione valuta l'affidamento del datore sull'esatto adempimento delle prestazioni future e può legittimare il licenziamento per fatti che ledono tale affidamento
  • Eccezioni procedurali non tempestivamente impugnate in primo grado possono essere dichiarate inammissibili se non adeguatamente dedotte

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