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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22212/2020 del 14/10/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sulla ritualita' della procedura obbligatoria di conciliazione prevista dall'art.7 L.604/1966 come novellato dalla L.92/2012 per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In particolare la questione era se il termine perentorio di sette giorni, previsto per la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL), debba intendersi come termine di invio (trasmissione) della convocazione o come termine di effettiva ricezione della convocazione da parte del datore di lavoro; i fatti rilevanti: comunicazione dell'intenzione di licenziare il 18/11/2016, DTL invia convocazione il 24/11/2016 ma la societa' la riceve il 29/11/2016 (oltre i 7 giorni), la societa' intima licenziamento il 29/11/2016 (ricevuto dal lavoratore il 3/12/2016). La societa' sosteneva che la mancata ricezione nei 7 giorni avrebbe legittimato il licenziamento; la controparte e i giudici hanno ritenuto diversamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Tempor S.p.A., confermando le decisioni di merito che avevano dichiarato risolto il rapporto di lavoro e condannato la societa' al pagamento di un'indennita' risarcitoria pari a dieci mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto e alle spese processuali. La Corte ha ritenuto che il termine perentorio di sette giorni impone alla DTL di trasmettere/inviare la convocazione entro sette giorni dalla richiesta; il termine di venti giorni successivo comprende sia il tempo per la ricezione della convocazione sia quello entro cui deve svolgersi l'incontro. Ha inoltre condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui il comportamento della societa' (aver inviato la lettera di licenziamento lo stesso giorno della ricezione della convocazione) giustificava la quantificazione dell'indennita' e la condanna alle spese. La societa' e' stata condannata a 200,00 euro per esborsi e 5.000,00 euro per compensi professionali oltre spese generali e accessori; e' stato altresi' dato atto degli ulteriori oneri relativi al contributo unificato.

Norme richiamate

  • art.7 L.604/1966 come novellato dall'art.1 c.40-41 L.92/2012

    La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione

    La Corte ha interpretato 'trasmette' nel senso di inviare da parte della DTL entro sette giorni; il termine di 20 giorni previsto dal successivo comma comprende il tempo per la ricezione della convocazione e lo svolgimento dell'incontro. La procedura e' condizione di procedibilita' per il licenziamento per motivo oggettivo.

  • art.18 Statuto dei Lavoratori (L.300/1970) comma 6

    onere di specifica motivazione

    Richiede motivazione specifica nella pronuncia che disponga indennita'. La Corte ha ritenuto che la motivazione resa dai giudici di merito fosse sufficiente in quanto puntualmente riferita al comportamento della societa' (invio del licenziamento il giorno di ricezione della convocazione).

  • art.12 Preleggi

    Principio interpretativo che privilegia il significato letterale delle parole e l'intenzione del legislatore; la Corte lo ha applicato per sostenere l'interpretazione letterale di 'trasmettere'.

  • art.132 c.p.c.

    Norma sulla motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che non sussistesse carenza motivazionale radicale ai sensi dell'art.132.

  • art.360 c.p.c. (motivi per cassazione)

    Gli uomini di Cassazione hanno esaminato e respinto i motivi di ricorso proposti dalla societa', ritenendo insussistenti i vizi denunciati.

  • art.91 c.p.c.

    Principio sull'attribuzione delle spese di lite; la Corte di merito ha esercitato il suo potere discrezionale e ha ritenuto la ricorrente soccombente, confermato in Cassazione.

  • D.M. n.55/2014

    Parametri per la liquidazione delle spese di lite; la Corte ha ricordato che il giudice deve esplicitare i criteri solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, e ha ritenuto congrua la liquidazione disposta.

  • art.13 DPR 115/2002 comma 1 quater (introdotto da L.228/2012)

    Riferimento normativo relativo al contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nelle procedure di conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art.7 L.604/1966 come novellato), il termine perentorio di sette giorni impone alla DTL di inviare la convocazione entro tale termine; non e' necessario che il datore abbia ricevuto la convocazione entro i sette giorni.
  • Il termine piu' ampio di venti giorni comprende il tempo necessario per la ricezione della convocazione e per lo svolgimento dell'incontro conciliativo; pertanto la sola tardiva ricezione non autorizza automaticamente il datore a procedere al licenziamento prima che sia decorsa la fase conciliativa prevista.
  • Il comportamento del datore (ad esempio intimare il licenziamento contestualmente alla ricezione della convocazione) puo' integrare elemento negativo tale da giustificare l'accertamento della illegittimita' del licenziamento e la condanna al pagamento di un'indennita' anche significativa.
  • L'interpretazione letterale della norma, integrata da una valutazione teleologica volta a preservare l'efficacia della procedura conciliativa, e' preferita quando il significato grammaticale risulta chiaro; le interpretazioni che scaricano gli oneri sulla parte piu' debole (lavoratore) sono spesso respinte.
  • Sulle spese e sulla liquidazione dei compensi difensivi il giudice di merito ha ampia discrezionalita'; il giudice deve motivare lo scostamento dai parametri ministeriali solo se lo scostamento e' apprezzabile.

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