Cassazione Civile, Sentenza n. 23368/2020 del 23/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pasini contestava la cessazione e la composizione dell'impresa familiare agricola instaurata dal 1976 e chiedeva l'attribuzione di una quota (o, alternativamente, la corresponsione di un valore) dei quattro fondi che la controparte risultava intestare esclusivamente, sostenendo che tali beni fossero stati acquistati con i proventi dell'impresa e che il suo lavoro prevalente giustificasse una quota fino all'80% (in realtà già riconosciuta al 50% in primo grado). In sede di rinvio intervennero Fugatti e Spada, i quali avevano ottenuto, in separato giudizio, pronunce favorevoli per tre dei fondi; la Corte d'Appello di Brescia, dopo CTU, ritenne che alcuni fondi fossero da considerare parte del patrimonio dell'impresa e liquidò a Pasini somme e trasferimenti parziali. Pasini propose ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, l'inammissibilità dell'intervento dei terzi nel giudizio di rinvio, vizi nella valutazione degli effetti reali di pronunce costitutive (art. 2932 c.c.) e l'omessa pronuncia su ulteriori domande rivolte al giudice del lavoro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi e il quarto motivo del ricorso di Pasini (ovvero: l'illegittimità dell'intervento dei terzi nel giudizio di rinvio e l'omessa pronuncia su questioni sollevate), assorbendo i motivi secondo e terzo. Ha cassato la sentenza impugnata della Corte d'Appello di Brescia e ha rinviato la causa alla stessa Corte in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle richieste omesse, provvedendo altresì per le spese del nuovo giudizio di legittimità. In sostanza il ricorso di Pasini è stato in gran parte accolto e la pronuncia di merito annullata e rimessa al giudice d'appello.
Norme richiamate
art. 230-bis c.c.
La norma sul diritto alla remunerazione e alla partecipazione nell'impresa familiare comprende anche pretese dirette all'attribuzione di beni acquistati con i proventi dell'impresa; tali domande rientrano nella materia che può essere decisa dal giudice del lavoro ove sia accertata la partecipazione all'impresa.
art. 409 c.p.c. (n. 3) e competenza del giudice del lavoro
Il giudice del lavoro ha cognizione delle controversie relative ai rapporti di lavoro e, secondo la Corte, la sua competenza comprende le domande connesse alla partecipazione all'impresa familiare e all'attribuzione di beni acquistati con i relativi proventi.
art. 2932 c.c.
La pronuncia costitutiva di trasferimento (esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre) produce effetti reali solo dal passaggio in giudicato; pertanto, prima del giudicato la sentenza costitutiva non trasferisce automaticamente la proprietà opponibile a terzi.
art. 282 c.p.c.
La provvisoria esecutività delle sentenze costitutive è limitata e non si estende ai capi che sono strettamente sinallagmatici con la modificazione sostanziale (es. trasferimento della proprietà) se ciò comporterebbe effetti reali anticipati rispetto al giudicato.
art. 369 c.p.c.
Norme sui termini e sugli allegati al ricorso per cassazione: la Corte ribadisce che l'omissione di depositare la relata di notificazione non determina automaticamente l'improcedibilità se la relata è comunque disponibile in atti o è stata prodotta dalla parte resistente.
art. 365, 366 e 83 c.p.c. (procura alle liti)
La procura apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione è idonea a soddisfare il requisito di specialità quando risulti connessa materialmente al ricorso; la Corte confuta eccezioni formali e conserva l'atto attribuendo efficacia alla procura.
art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
L'omessa pronuncia del giudice su domande, eccezioni o istanze ritualmente introdotte integra un 'error in procedendo' rilevabile in cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4; la Corte ha cassato per detta omissione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata in relazione al regolamento delle spese per l'esito del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'applicazione di sanzioni o oneri particolari previsti dalla disposizione dato l'esito favorevole del ricorso.
Massime di principio
- Il giudice del lavoro può decidere, oltre sul diritto alla remunerazione, anche sulle domande di attribuzione di beni o quote di beni che siano stati acquistati con i proventi dell'impresa familiare, se previamente accertata la partecipazione all'impresa stessa.
- Nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione (giudizio a cognizione limitata) non sono ammissibili interventi di terzi che introducano nuove situazioni di diritto o nuove domande non contemplate dalla sentenza di cassazione; l'intervento di terzi può essere illegittimo e determinare la cassazione della decisione di rinvio.
- La sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. produce effetti reali (traslativi) solo con il passaggio in giudicato: fino ad allora il trasferimento non è opponibile come effetto reale ai terzi, salvo limitate eccezioni previste dalla legge per la provvisoria esecutività.
- La provvisoria esecutività di decisioni costitutive è limitata ai soli capi non strettamente collegati alla modificazione sostanziale del diritto e non autorizza, di regola, il trasferimento anticipato della proprietà prima del giudicato.
- La procura alle liti apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione è generalmente valida e soddisfa il requisito di specialità se materialmente collegata all'atto, evitando la nullità per eccessi di formalismo quando la volontà della parte è chiara.
- L'omessa pronuncia del giudice su questioni o domande introdotte è vizio rilevabile in Cassazione (art. 360, n. 4) e può comportare la cassazione con rinvio per nuovo esame.
- Non è sempre sufficiente, in sede di cassazione, invocare formalismi procedurali per ottenere l'inammissibilità dell'impugnazione: se la documentazione necessaria è nelle disponibilità del giudice (anche fornita dalla controparte), la Corte tende a garantire l'effettività dell'accesso al rimedio di legittimità.
- Quando vi sono pronunce in giudizi separati su diritti immobiliari (es. azioni ex art. 2932 c.c.), occorre verificare lo stato del processo e l'eventuale passaggio in giudicato prima di ritenere che tali pronunce abbiano effetti reali idonei a influire definitivamente su un giudizio di rinvio.
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